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La pasticciata revocatoria delle rimesse bancarie

di Giuseppe Rebecca
Il Fallimentarista, 3 luglio 2012

Le problematiche relative all'istituto della nuova revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie potranno trovare soluzione solo ed esclusivamente con un intervento legislativo (peraltro abbastanza semplice), che ponga fine all'insolubile situazione attuale, in cui l'art. 67 I. fall risulta di fatto mai applicabile. Poche regole, semplici, e tutto sarà più snello.

Sintetizzo la questione: non è infatti questa la sede per approfondire di più i vari aspetti.

L'art. 67 I. fall è stato riformulato dal D.L. n. 35/2005, e si è partiti proprio dall'esenzione dalla revocatoria, concetto preminente a base della riforma, per poi, per esclusione, prevedere la revocatoria solo in presenza di una riduzione dell'esposizione in misura consistente e durevole.

Ed ecco subito un primo problema: il riferimento o meno al fido. Nulla è detto, e nel silenzio della norma ogni considerazione è valida.

Tenuto conto delle espressioni utilizzate, tenuto conto dello spirito che emerge dalla riforma, il riferimento al fido non pare più appropriato. La dottrina prevalente è oramai così orientata, ed anche parte della giurisprudenza.

Mentre per la revocatoria ante riforma il riferimento era sempre a un conto scoperto, ora invece possono verificarsi casi di revocatoria anche in presenza di fido utilizzato nei limiti.

Non era probabilmente questo il desiderio dei riformatori, ma la sostanza è questa. Quindi, ora si possono revocare anche importi che precedentemente non erano revocabili.

Ma c'è dell'altro. Oltre all'art. 67 I. fall., norma che prevede la revocatoria delle rimesse solo in negativo, si ha anche l'art. 70 I. fall., che limita l'importo revocabile al cosiddetto "rientro". Questo articolo, scritto inizialmente forse un po' male, è stato poi rattoppato, ma sbagliando ancora.

Rimane in ogni caso da chiarire perché ci siano due disposizioni in parte confliggenti: l'art. 67 e l'art. 70 I. fall..

Se si revoca il rientro (art. 70 I. fall.), tanto vale limitarsi a quel conteggio. Pare pacifico che, salvo casi del tutto eccezionali (rientro costante di piccole rimesse), l'importo che deriva dall'applicazione dell'art. 70 I. fall sarà sempre inferiore a qualsiasi importo derivante dai complessi conteggi previsti all'art. 67 I. fall.. Ed allora tale articolo si dimostra del tutto inutile.

Oggi assistiamo tutti a situazioni al limite dell'assurdo, dove si fanno conteggi minuziosi, si analizzano le rimesse che hanno ridotto l'esposizione in modo consistente e durevole, magari si fanno anche una serie di calcoli diversi per tener conto di tesi diverse, per poi ridurre l'importo al rientro di cui all'art. 70 I. fall.. Tanto lavoro per nulla.

I legali devono predisporre la citazione per revocatoria fallimentare facendo i conti delle rimesse revocabili ex art. 67 ed ex art. 70 I. fall.; il giudice deve chiedere al CTU di fare i doppi conteggi, e poi si getta via il tutto. E' evidente che qualcosa non va. Certo, dato che tale disposizione c'è, bisogna prenderne atto. Ma che senso ha una norma del tutto inutile? Si rimane sconcertati.

Per un breve periodo (17 marzo 2005-31 dicembre 2007) si segnala anche un altro aspetto, del tutto sfavorevole al mondo bancario.

II decreto correttivo (D.Lgs. n. 169/2007), laddove ha modificato ulteriormente l'art. 70 facendo espresso riferimento all'estinzione di posizioni passive delle banche, è stato considerato (Cass. n. 20834/2010) come norma di interpretazione autentica, ma, sembra, comunque con efficacia differita al 1° gennaio 2008 (conseguentemente, per il periodo precedente la norma modificativa non dovrebbe trovare applicazione, essendo appunto ad applicazione differita).

Ad ogni modo è strana la costruzione giuridica fatta dalla Cassazione, prospettata tra l'altro in un ambito che non c'entrava nulla (vecchia revocatoria). Si è trattato di una vera sorpresa, di una novità non certamente utile: se si tratta di interpretazione autentica, non può certo esserci differimento alcuno. Nella fretta di dire che l'articolo 70 I. fall, si applica anche ai rapporti bancari (taluno infatti riteneva che non fosse invece applicabile), si è sbagliato ancora, attribuendo appunto una decorrenza differita. Ciò significa che la norma non può essere applicata per il periodo precedente. Per questo breve periodo, quindi (17/3/2005-31/12/2007), sono revocabili tutte le rimesse ex art. 67 I. fall., ovviamente sempreché abbiano ridotto l'esposizione in modo consistente e durevole, e sia provata la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della banca. Nessun riferimento, quindi, al rientro reiterato dall'art. 70 I. fall., applicabile dal 1° gennaio 2008.

Il dibattito è aperto, e chi fosse a conoscenza di sentenze in questa materia, sempre assai lodevoli tentativi di interpretazione, me le invii (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Saranno oggetto di commento.

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