Vicenza, Mercoledì 8 Maggio 2024

La successione di un imprenditore: i problemi e le vicende giurisprudenziali. Un caso.

di Simone Veronese, avvocato cassazionista dello Studio “Prospettiva Diritto” di Schio

 

 

1) Introduzione. Il caso.

 

Come spesso accade nella mia professione di avvocato, mi viene assegnato il ruolo ingrato di esporre le problematiche connesse alla successione nell’azienda nei casi di mancata adeguata “pianificazione” del passaggio generazionale ovvero del “passaggio di consegne” tra imprenditori nell’ambito familiare.

Le dinamiche, infatti, sono particolarmente complesse e le variabili sono tendenti all’infinito.

È quindi improbabile, in questo contesto, pensare di analizzare tutte le ipotesi ma, come spesso accade, nella realtà i fatti riescono a superare qualsivoglia immaginazione ed dall’esame dei casi sell’esperienza si trovano suggerimenti importanti.

Per rendere più comprensibile ma, soprattutto, meno didattico affrontare le questioni che ci interessano, propongo l’esame di un caso pratico, una fattispecie di cui la giurisprudenza ha veramente avuto modo di interessarsi, anzi si sta tutt’ora interessando.

L’affrontare questo caso renderà possibile conoscere almeno tre o quattro delle innumerevoli problematiche che, in materia di successione correlata a partecipazioni aziendali, capita di dover affrontare.

Userò, ovviamente, dei nomi di fantasia.

Il caso è il seguente: Tizio è un imprenditore; ha sposato Tizia ed, al momento del matrimonio, ha adottato il regime della comunione dei beni (non dobbiamo stupirci, all’epoca del matrimonio, infatti, Tizio e Tizia erano molto innamorati e, soprattutto, non potevano immaginare né che Tizio avrebbe intrapreso un’attività imprenditoriale né che la stessa avrebbe avuto il notevole successo attuale); Tizio e Tizia hanno avuto due figli, Primo e Secondo; Primo e Secondo lavorano entrambi in azienda; qualche anno fa, non troppi, Tizio ha però conosciuto un’altra donna, Sempronia, dalla quale è nata una figlia, Nevia, minore; Tizio e Tizia hanno avviato le pratiche della separazione, purtroppo giudiziale, che non si è ancora conclusa, anzi i due non sono ancora comparsi avanti il Presidente del Tribunale per la prima udienza.

Tizio muore tragicamente il 14 marzo 2008.

Forse perché consapevole delle complicazioni create negli ultimi periodi della sua vita, Tizio ha lasciato un testamento, con il quale ha cercato di tutelare Sempronia.

Nel testamento ha dichiarato di lasciare a Sempronia la quota della disponibile della sua eredità.

Ma andiamo con calma. Vi invito, quindi, a mettervi nei panni dell’avvocato e ricevere in studio uno degli eredi di Tizio per analizzare il caso e risolverne le conseguenze.

Tizio ha lasciato un cospicuo patrimonio realizzato dopo le nozze e costituito dall’azienda, esercitata sotto forma di una s.r.l., e da una serie di immobili, intestati ad una società di persone.

Si tenga presente che Tizio aveva donato ai figli Primo e Secondo alcune quote della s.r.l., nella speranza di motivarli in questo modo a lavorare in azienda.

2) La prima questione: la comunione legale tra coniugi nelle quote di partecipazione alla società

Per il nostro sistema giuridico le società sono “tipiche” ovvero possono essere solo quelle previste dall’art. 2249 del codice civile in un numero chiuso e si distinguono in due grandi sistemi: le società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.) e quelle di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.).

Per quel che interessa in questa sede è importante comprendere se le partecipazioni alla società di Tizio, di persone o capitali che fosse, possa ritenersi divenuta parte della comunione legale con Tizia, ovvero se alla apertura della successione gli eredi possano avere pretese successorie sull’intera partecipazione ovvero solo sul 50%, poiché la residua parte sarebbe già in proprietà di Tizia.

La risposta non è semplice né scontata.

Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sono altalenanti e non vi sono assolute certezze.

Il caso in cui si tratti di partecipazione a società di persone rispetto a quella a società di capitali dovrebbe comportare delle sostanziali differenze.

Il buon senso e dotti autori (tra i quali Francesco Galgano) hanno evidenziato come sia ben possibile che la partecipazione ad una società di capitali, ove l’aspetto preponderante può essere il solo capitale investito (tanto che nella nostra società, purtroppo, la stessa partecipazione azionaria viene considerata investimento finanziario) diventi oggetto di comunione legale, mentre sarebbe più complesso ipotizzare la costituzione di una comunione legale in società di persone, dove l’aspetto fiduciario, del c.d. intuitu personae, pare essere preponderante e meritevole di salvaguardia.

Questa impostazione è invece incredibilmente smentita dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 02.02.2009 n. 2569 [1], attualmente non ancora “smentita”, ritiene che anche la quota sociale di una società di persone riveste i caratteri di un bene mobile che, ai sensi degli artt. 810 e 812 c.c., costituisce una cosa immateriale che, come tale, può formare oggetto di diritti.

La Cassazione ha quindi chiarito che “l’iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone (…) rientra conseguentemente tra gli acquisti che, a norma dell’art. 177 c.c. lett. a), costituisce oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personali”.

Quindi, tornando al nostro caso, è ben evidente che la sig.ra Tizia, che probabilmente non aveva a buon cuore la serenità di Sempronia, nel caso di specie ha promosso un’azione giudiziale svolgendo una domanda tesa ad accertare e dimostrare che il regime di comunione dei beni con Tizio si è sciolto solo con la morte dello stesso e non prima.

Si deve ricordare che il matrimonio tra Tizio e Tizia, al momento dell’apertura della successione, produceva tutti i suoi effetti.

Infatti ai sensi dell’art. 191 c.c., come recentemente novellato dalla Legge 06.05.2015 n. 55, il regime di comunione si scioglie o con la comparizione delle parti avanti il Presidente del Tribunale, che nel caso di specie non era ancora avvenuto, ovvero con la morte di uno dei coniugi.

Tizia, quindi, in forza dell’orientamento giurisprudenziale sopra indicato, ha mosso domanda tendente a dimostrare che solo il 50% delle partecipazioni di Tizio sono cadute in successione, essendo lei comproprietaria delle quote della s.r.l. e della società di persone detenute da Tizio, e ciò in forza del regime della comunione legale.

3) Altre questioni: il testamento; la collazione; “l’automatismo processuale” della collazione; il valore dell’azienda ai fini della collazione.

Per l’art. 457 c. c. la successione si devolve per legge o per testamento.

Ai sensi dell’art. 536 c.c., ciascuno di noi può disporre del proprio patrimonio per testamento. Non è una libertà piena e completa: il codice civile prevede, a differenza di altri stati stranieri, il dovere di riservare ad alcuni soggetti, in sostanza moglie e figli, una quota (la c.d. legittima) e lascia liberi di disporre a proprio piacimento di un’altra parte (la c.d. disponibile).

Nel caso di specie Tizio ha lasciato un laconico testamento con cui ha disposto a favore della “compagna” Sempronia la sua disponibile, pari al 25% del suo patrimonio”.

A Tizia è quindi andata la legittima pari al 25% del suo patrimonio mentre ai figli Primo e Secondo e Nevia, in quote tra loro uguali, il 50% del patrimonio.

A seguito della successione di Tizio, quindi, abbiamo già assistito ad un terremoto, ad una “polverizzazione” nel suo patrimonio:

- Tizia, in forza del regime di comunione, pretende di essere già titolare del 50% anche delle quote di partecipazione societarie;

- Tizia ha ereditato la legittima pari al 25%;

- Primo, Secondo e Nevia sono divenuti proprietari del 16,67 % ciascuno;

- Sempronia del 25% in forza del testamento.

Ovviamente Sempronia non ha preso di buon grado il fatto che Tizia abbia agito per ridurre, in forza della comunione, il c.d. relictum del de cuius, ossia quanto Tizio aveva lasciato.

Reagisce e impugna le donazioni delle quote della s.r.l. che Tizio aveva fatto ai figli Primo e Secondo.

In sostanza Sempronia, anche per conto della minore Nevia, sostiene che il valore della società a responsabilità limitata da loro detenuta con il padre è talmente alto che chiede a Primo e Secondo di computarlo a titolo di eredità poiché essi hanno ricevuto molto di più rispetto a quanto a loro spettante e, soprattutto, che tale donazione riduce la quota a lei stessa dovuta a titolo di disponibile e quella spettante a Nevia a titolo di legittima.

In effetti il ragionamento di Sempronia è corretto. Il nostro sistema giudiziario ritiene la donazione come una sorta di anticipo della futura eredità e, quindi, prevede che la stessa debba essere riconsiderata ai fini dell’eredità.[2]

Si deve quindi procedere alla riunione “fittizia” – ex art. 556 c.c. – del patrimonio del de cuius al momento della morte con quanto lo stesso aveva donato in vita. Alla luce di questa riunione diviene possibile determinare quale fosse l’entità e la consistenza della quota disponibile e di quella legittima.

Nel caso in cui si accertasse la violazione della quota di legittima spettante ad uno dei soggetti legittimari (in questo caso la figlia Nevia) le quote degli altri eredi andranno ridotte e i beni da loro percepiti “in eccesso e/o a danno della quote del coerede legittimario” andranno restituiti, ovvero collazionati, all’eredità – ai sensi dell’art. 737 c.c..

In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione ereditaria, come vedremo per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione, è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misure del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione.

In sostanza lo scopo della norma è quello di garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota

È interessante notare che, per la giurisprudenza, l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

Incombe in tal caso sulla parte che eccepisce un fatto ostativo alla collazione l’onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (CC 18.07.2005 n. 15131).[3]

Altrimenti detto: la collazione, in caso di divisione tra coeredi ed in presenza di donazioni, potrebbe essere considerata ed applicata d’ufficio dal giudice e spetta alla parte che ha ricevuto la donazione fornire la prova che il bene non era stato realmente donato o che vi siano altri motivi ostativi alla sua collazione.

Quindi, tornando al nostro caso, la massa ereditaria da dividere e su cui calcolare le quote spettanti ai vari eredi, è costituita da quanto lasciato in vita da Tizio, ossia il reluctum, e da quanto donato da Tizio ai figli Primo e Secondo, il donatum: è su tale massa che va calcolata la quota di legittima spettante a Nevia.

Quindi Primo e Secondo hanno sì legittimamente avuto una donazione dal padre ma dovranno computarne il valore delle quote della s.r.l. ricevute in donazione, in modo da determinare la consistenza “totale” della massa ereditaria ed addivenire a calcolare la quota di legittima della sorella Nevia, nata dalla relazione extraconiugale del papà, in modo che quest’ultima si veda attribuita una quota corrispondente al 16,67% della massa.

Per fare in modo che questo effettivamente avvenga, Primo e Secondo possono essere chiamati a restituire le quote ricevute, con le modalità che poi vedremo.

Nel corso del giudizio Primo e Secondo si difendono rilevando che quando Tizio donò loro le quote la s.r.l. era da poco costituita e conseguentemente non aveva un valore rilevante. Sostengono quindi che ai fini della valutazione della collazione deve farsi riferimento al valore della società al momento della donazione.

Quindi imputando tale valore, il patrimonio relictum sarebbe assolutamente predominante e la donazione non avrebbe minimante violato i diritti di Nevia.

Se così fosse i figli donatari non sarebbero chiamati a collazionare le quote della società nella eredità.

Si tratta di un argomento su cui il dibattito è piuttosto importante.

Il codice civile distingue tra la collazione di somme di denaro, di beni mobili e quella di beni immobili e disciplina per ciascuna tipologia di beni le modalità operative per compiere la relativa collazione.

Nel caso che ci interessa però troviamo delle peculiarità: l’azienda e le quote di partecipazione ad una società come vengono trattati? Quale valore verrà assegnato o attribuito alle quote di partecipazione alla società ed alla azienda ricevute in donazione ai fini della collazione con gli altri coeredi? Il valore che il bene aveva al momento della apertura della successione (ovvero la morte del de cuius) o quello che aveva al momento della donazione?

L’analisi delle altre fattispecie è importante per trovare una soluzione al nostro caso.

Precisiamo che la collazione dei beni immobili può avvenire in natura, ovvero con un vero e proprio trasferimento di beni a favore della massa ereditaria, o, a scelta del donatario, per imputazione (art. 746 c.c.).

L’imputazione si avrà anche se il bene immobile è già stato venduto e è venuto meno.

Invece la collazione di denaro o di altri beni mobili avviene sempre per imputazione, ovvero la determinazione del relictum e la formazione/determinazione della porzione di ciascun coerede si realizza tenendo conto del valore dei beni donati: la porzione che sarebbe spettata al coerede-donatario viene quindi ridotta in misura pari al valore del bene donato e trattenuto.[4]

Il problema che si pone in questi casi, è quello di effettuare la stima dei beni donati, al fine di stabilire quale sia il valore di riferimento da imputare nella porzione del coerede- donatario.

In proposito, l’art. 747 c.c., con riferimento ai beni immobili, adotta il criterio del riferimento al valore del bene all’apertura della successione, valore che va quindi determinato senza tenere in alcun conto delle variazioni di prezzo che successivamente esso abbia subito, sia a cagione del mutamento del suo valore sia a causa di modificazione del potere di acquisto della moneta nel frattempo intervenuto.

Si pone quindi un concreto problema di disparità di trattamento tra conferimento in natura e conferimento per imputazione, nel senso che, nella prima ipotesi, il bene è valutato al momento dell’avvenuta collazione (quando, cioè viene effettuato il conferimento), mentre nel secondo caso la valutazione si effettua in base ai valori esistenti al momento dell’apertura della successione, con la conseguenza che rimane al donatario l’eventuale maggior valore del bene al momento della divisione.

Il problema e la disparità sono ancor maggiormente accentuati nel confronto con quanto avviene nel caso di collazione del denaro.

Questa si attua naturalmente per imputazione ma applicando il principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie: la somma da conferire deve dunque essere calcolata secondo il suo valore nominale, senza tenere conto della svalutazione della moneta tra il momento della donazione e quello della morte del donante.

Da ciò deriva che il donatario di somma si libera validamente dell’obbligo del conferimento mediante al pagamento di una somma di denaro di specie e quantità uguale a quelle a suo tempo ricevute.

Da ciò consegue che il coerede possa realizzare un considerevole vantaggio, se la liberalità ricevuta risale a periodi lontani nel tempo, stante l’irrilevanza della svalutazione monetaria nelle more intervenuta.

Proprio per questo motivo è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 751 c.c., in relazione all’art. 3 Cost. [5], ravvisandosi una disparità di trattamento di valore effettivo tra chi conferisce per imputazione l’equivalente in moneta del bene ricevuto e chi invece conferisce la somma di denaro, quale gli fu attribuita, giacché il primo vede diminuita la sua porzione di un valore in moneta corrente di gran lunga superiore alla diminuzione patrimoniale che subisce il secondo. [6]

Nel caso di specie, quindi, per lo stesso principio applicato prima, in relazione alla acquisizione nella comunione delle partecipazioni societarie, sicuramente dovranno essere collazionate alla massa ereditaria anche le donazioni delle quote societarie, tanto più che nel caso di specie si tratta di quote di partecipazione ad una società di capitali.

Ovviamente la collazione andrà compiuta per imputazione, avuto riguardo al valore delle quote al momento dell’apertura della successione (art. 750, primo comma c.c.).

A riprova di ciò si pensi che anche nel caso della donazione di un’azienda, intesa come l’insieme e/o il complesso unitario di beni destinati all’esercizio dell’impresa, si dovrà procedere alla collazione.

Per tale tipologia di beni, ovviamente, l’unica forma di conferimento non può che essere quella per imputazione, essendo essa sottratta ai criteri concernenti i singoli beni, mobili o immobili, che compongono il complesso aziendale.

In ordine alla azienda è sorta anche questione in ordine al valore dell’avviamento commerciale: secondo la dottrina prevalente, infatti, l’avviamento commerciale deve essere oggetto di un’autonoma collazione, distinta rispetto a quella effettuata per gli altri elementi che compongono l’azienda. Conseguentemente, se al momento dell’effettuazione delle operazioni collatizie l’avviamento esistente al momento della donazione si è dissolto, troverà applicazione l’art. 744 c.c., e nulla sarà dovuto dal donatario; nel caso invece in cui sussista ancora una parte dell’avviamento iniziale, si applicherà l’art. 750, terzo comma c..c, relativo alla collazione di cose deteriorabili, per cui il donatario dovrà conferire, mediante imputazione, solo quello che residuava del vecchio avviamento che esisteva al momento della donazione, rivalutato al momento della successione.

Nel caso di specie, quindi, Primo e Secondo saranno chiamati a collazionare le donazioni delle quote di partecipazione alla società che il padre aveva loro fatto.

Il tutto sarà oggetto di una complessa CTU, nel corso della quale i donatari cercheranno di mettere in evidenza il fatto che l’accrescimento di valore della società e dell’azienda è avvenuto per il loro merito ed i loro apporti.

4) Il triste fenomeno italiano: il diritto e la giustizia viaggiano a velocità ridotta e non sono in grado di fornire tempestive risposte alle esigenze aziendali.

Quello di cui ho accennato è un caso vero.

Tizio è morto nell’anno 2008. I suoi eredi non sono riusciti a trovare nessun accordo.

La causa, nella fase di primo grado, è tutt’ora pendente.

Nel frattempo ci sono state bagarre e pesanti procedure giudiziarie di contorno rispetto alla causa principale, quella avente ad oggetto la determinazione della consistenza delle quote di ciascun coerede ed alla divisione delle stesse.

Si è assistito alla nomina di un curatore speciale e di un custode delle quote delle società.

Il mercato è cambiato: mentre al momento del decesso di Tizio la sua azienda operava distribuendo utili, oggi opera con difficoltà, gli amministratori sono impossibilitati a compiere serenamente investimenti di rilievo e l’azienda perde posizioni rispetto alla concorrenza.

Gli stessi Primo e Secondo non sono attualmente motivati adeguatamente, in attesa della risoluzione delle controversie con Sempronia e Nevia che determinerà qual è la loro partecipazione alla società.

In effetti i tempi di funzionamento della giustizia in Italia non aiutano la definizione della questione.

I “dati statistici relativi all’amministrazione della giustizia in Italia” del servizio di Studio del Senato del maggio 2013 rilevano che un processo di primo grado di cognizione ordinaria aveva nell’anno 2011una durata di 1.127 giorni a cui sono poi da aggiungere 1.602 giorni per la fase di appello e 1.105 per la Corte di Cassazione.

Il totale è quindi di 3.834 giorni.

Dieci anni … poco più.

Sembra si tratti di un dato in leggera flessione … in futuro!

Al 31.12.2014 la Corte di Appello di Venezia, solo per quanto attiene al contenzioso civile ordinario, quindi escludendo le materie come il diritto del lavoro, fallimenti, previdenza ed assistenza e diritto di famiglia, aveva un carico pari a 10.197. in totale i fascicoli sono 13.696.

Il Tribunale di Vicenza 12.675 su un totale di 18.805.

È ovvio ritenere che un arretrato così importante, chiamato “Magazzino Pendenze Civili”, non verrà smaltito nel breve.

Lascio a voi considerare cosa è successo nello stesso periodo temporale di dieci anni alle aziende che conoscete.

Mi sembra che sia chiaramente emerso che:

- la materia di cui si discute è di notevole tecnicismo, studiata e generata in un’epoca in cui la velocità del sistema produttivo era molto ridotta e la complessità sociale attuale non era neppure ipotizzabile, un’epoca in cui la successione era concentrata in prevalenza su capitale immobiliare;

- le aziende, per la loro governance e dinamica operativa, difficilmente possono sopportare o tollerare la frammentazione del capitale che si ripercuote in rallentamenti delle fasi operative.

Si tratta di argomenti estremamente complessi e con potenziali ripercussioni in ogni ambito:

- da un lato quello familiare, con equilibri che non riguardano solo aspetti prettamente economici ed imprenditoriali;

- dall’altro quello aziendale, in cui assumono rilievo dinamiche legate ad organizzazione, organigramma, rapporti motivazionali ed economici, ambiti di potere.

In un tale contesto l’imprenditore deve essere avveduto e, anche con percorsi educativi e formativi, predisporre al meglio la successione.

Il mondo è cambiato anche se da un punto di vista legislativo il sistema è certamente da perfezionare.

Credo che, però, ci sia la necessità di avere piena consapevolezza del fatto che non si può affidare la soluzione di una successione/transizione ai principi “tradizionali” e sia necessario dedicare energie e risorse per costruire preventivamente una soluzione negoziale



[1] Questa è la vicenda: con atto notificato il 9 dicembre 1986, I.C. convenne davanti al Tribunale Ferrara la moglie S.G.M., dalla quale era separato consensualmente dal 29 gennaio 1986, e domandò la divisione dei beni della comunione legale esistente tra i coniugi, comprendendo in essi la partecipazione del 20% nel capitale della S. Ing. Giuseppe & C. Impresa Costruzioni S.p.A. (già s.n.c), di cui la moglie era titolare. La S. si costituì senza opporsi alla divisione, ma contestando che tra i beni comuni rientrasse la partecipazione societaria, e, intervenuti volontariamente nel giudizio il 22 ottobre 1994 S. G., padre della convenuta, e la società S. Ing. Giuseppe & C, con sentenza non definitiva del 25 ottobre 1999 il Tribunale ritenne la partecipazione esclusa dalla comunione legale e dispose la prosecuzione del giudizio per la divisione degli altri beni. La decisione, gravata dallo I., venne riformata il 15 gennaio 2004 dalla Corte di appello di Bologna, che, in accoglimento dell'impugnazione, dichiarò "che l'elenco dei beni della comunione comprende pure le quote di partecipazione di S.G.M. nella soc. Ing. S.", osservando, per quello che ora rileva, che erano di proprietà comune gli aumenti della partecipazione al capitale della società sottoscritti dalla S. in costanza di matrimonio con denaro contante o proventi degli esercizi precedenti, rientrando tra gli acquisti di beni di cui all'art. 177 c.c., lett. a), e non essendo provato che i conferimenti ad essi relativi fossero avvenuti con denaro del padre e costituissero delle donazioni indirette.

La motivazione della Corte segue il seguente percorso:

“Lo status di socio non attribuisce al partecipante ad una società di persone una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, giacché, anteriormente al verificarsi di una causa di scioglimento della società o del vincolo sociale, è ipotizzabile in favore del socio soltanto una aspettativa economica, legata all'eventualità che, al momento dello scioglimento, il patrimonio della società abbia una consistenza attiva tale da giustificare l'attribuzione pro quota ai partecipanti alla società di valori proporzionali alla loro partecipazione.”

“La quota sociale va invece ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dell'art. 810 c.c. ed art. 812 c.c., u.c., perché, essendo trasferibile a terzi inter vivos e mortis causa (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 9 settembre 1997, n. 8784) ed assoggettabile anche ad espropriazione forzata (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 11 luglio 1962, n. 1835), pur se per l'opponibilità del trasferimento alla compagine sociale occorre il consenso degli altri soci, costituisce una cosa immateriale che può formare oggetto di diritti.”

“L'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio, rientrano conseguentemente tra gli acquisti che, a norma dall'art. 177 c.c., lett. a), costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c..”

(…)

Quanto al primo rilievo, va evidenziato che, a norma dell'art. 2262 c.c., applicabile anche alle società in nome collettivo in forza del richiamo di cui all'art 2293 c.c., nella società di persone il singolo socio, a differenza di quanto previsto nell'art. 2433 c.c., per le società di capitali, ha diritto all'immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio dopo l'approvazione del rendiconto e che del principio che ne deriva costituisce, ad esempio, applicazione il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, (T.u.i.r.), che, sia pure a fini tributari, dispone che "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".

Ne consegue che gli utili della società di persone, in caso di mancata distribuzione e di loro accantonamento, salvo che sussista una specifica delibera sociale in senso contrario - che nella specie non è stata allegata - non costituiscono un incremento del patrimonio della società, ma conservano la loro originaria natura di crediti dei singoli soci nei confronti della società, e che il loro utilizzo per un aumento del capitale sociale costituisce unicamente una particolare modalità dell'apporto che ad esso abbiano dato i singoli soci.

[2] Cass. 27 aprile 2012, n. 6576: La collazione di cui all’art. 737 c.c. è un istituto proprio della divisione ereditaria con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione. È obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile. L’istituto trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli e al coniuge, abbia voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. Pertanto, al momento della morte del disponente, il bene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria.

[3] Corollario a tale principio il fatto che in mancanza di formazione di una comunione ereditaria non sorge neppure l’obbligo di collazione: Cass., 17.11.1979, n. 5982: se l’asse ereditario sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, così che manchi un relictum, non è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione.

[4] Cass., 27.02.1998, n. 2163: la collazione per imputazione costituisce una fictio iuris per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita da de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l’apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a fare parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi.

[5] Art. 3 Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.”

[6] Più in generale, la questione è stata sollevata con riferimento alle differenti situazioni in cui si trovano i donatari di beni immobili, beni mobili o di somme di denaro che, a seconda del tipo di imputazione prescelto o obbligato, subirebbero un trattamento diverso nel momento dell’adempimento dell’obbligo di collazione. Tale questione è stata tuttavia ritenuta infondata dalla Corte Cost. 25.06.1981, n. 107 in quanto, da un lato, la situazione in esame è equiparabile a quella di altri rapporti obbligatori (quale ad esempio il mutuo), in cui è tenuto fermo il principio della immutabilità del bene moneta; dall’altro, appare ragionevole la diversità di trattamento tra le due ipotesi della collazione per imputazione dell’equivalente e quella della collazione del denaro, la quale è piuttosto assimilabile ad un conferimento in natura. Tale impostazione è stata successivamente confermata da Corte Cost., 21.01.1988, n. 64.

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