L'ABI e la pasticciata revocatoria
Il Commercialista Veneto, N. 203/204 - Settembre/Dicembre 2011
E’ notorio che l’anticipazione della riforma fallimentare (D.L. 35/2005) è stata suggerita dall’ABI, che ha attivamente partecipato alla stesura della norma. Ricordiamo come la questione della revocatoria fallimentare fosse emersa all’attenzione delle banche e degli operatori a decorrere dal 2002. Prima del 2002, a normativa comunque invariata, pochissime o comunque non rilevanti erano le azioni revocatorie intraprese dai curatori. La giurisprudenza molto faticosamente, quasi che la materia fosse ostica di per sé, aveva raggiunto una posizione ormai consolidata, certamente non appagante. 60 anni di discussioni, prima teoriche, poi pratiche, non erano state evidentemente sufficienti a dare soluzione a un problema vero, esistente. Invero la costruzione della Cassazione, si può dirlo, era un po’ artificiosa e poteva dare adito in certi casi a revocatorie sproporzionate, come importo. Erano revocabili, sempre ove fosse rispettato il principio soggettivo della conoscenza della situazione di insolvenza, principio che vale sempre, anche oggi, tutte le rimesse aventi carattere solutorio, e quindi effettuate su un conto scoperto (oltre i fidi). Per non parlare dei mille rivoli che hanno un po’ distratto tutti dal problema vero: saldo disponibile, per valuta o contabile, partite bilanciate, anteposizione degli accrediti agli addebiti, prova del fido. (...).