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>> Anno 2011

Cessione del credito: sì alla revocatoria in caso di fallimento

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di Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti
Il Sole 24 ORE- Norme e Tributi, N. 131 - 16 Maggio 2011

La cessione del credito effettuata con funzione solutoria (finalizzata, cioè, a estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile) è anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito equivalenti. Pertanto, se non è stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito, è soggetta a revocatoria fallimentare. A ribadirlo la sentenza n. 9388/11 della Cassazione. La pronuncia si riferisce alla vecchia revocatoria, anche se il concetto del pagamento con mezzi anormali è restato pressoché identico anche nella nuova revocatoria. Con quest'ultima espressione si intende l'istituto modificato dai diversi interventi legislativi intervenuti negli ultimi cinque anni.

A tal proposito, va sottolineato che la nuova revocatoria fallimentare è sempre applicabile (in presenza dei presupposti) ai per fallimenti dichiarati dal 17 marzo 2005. Il periodo di riferimento è dimezzato ma è un'opzione tutt'altro che impraticabile. L'attenzione giurisprudenziale si è accesa anche sulla nuova revocatoria con la sentenza 5749/11 (si veda nel dettaglio l'articolo a lato). Tuttavia, nel complesso, le sentenze finora non sono state copiose. Da una parte, ha inciso il dimezzamento del periodo di riferimento che ha ridotto gli atti interessati da revocatoria, dall'altra può dipendere da un comportamento un po' remissivo da parte di molti curatori fallimentari.  

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