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>> Anno 2009

La situazione patrimoniale e il deposito degli atti nella fusione

di Giuseppe Rebecca e Angela Loro
Contabilità Finanza e Controllo - Rivista di gestione aziendale, Agosto-Settembre 2009 

Nel presente articolo esaminiamo due aspetti pratici legati alle operazioni di fusione: la redazione della situazione patrimoniale delle società partecipanti all’operazione, prevista dall’art.2501-quater c.c., e i vari termini di deposito degli atti, ex art. 2501-ter e 2501- septies c.c..

A. Situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.

L’art 2501-quater c.c. dispone che l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, “ con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio”, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale può essere " sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito” del progetto di fusione. Noi ci occupiamo, come già anticipato, della situazione patrimoniale, che, come si vedrà, è espressione che comprende stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

1. Funzione

Secondo il principio contabile nazionale n.4 in materia di fusione e scissione, la funzione del documento contabile in esame è quella di aggiornare i saldi dei conti dell’ultimo bilancio di esercizio; di conseguenza si tratta di un bilancio infrannuale, di tipo ordinario. È un documento diretto in particolare ai soci e ai terzi[1], che hanno in questo modo la possibilità di ricevere informazioni aggiornate sullo stato patrimoniale delle società coinvolte nell’operazione e dunque di valutare le iniziative da adottare a tutela dei propri interessi. Nella fattispecie, i soci possono valutare l’opportunità di aderire alla fusione, e i creditori di fare opposizione alla fusione ai sensi dell’art.2503 c.c..

2. Documenti da predisporre

Per quanto attiene la composizione di detto documento, le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali non sono univoche; nella norma c’è infatti una certa contraddizione. L’espressione “situazione patrimoniale”, non è assolutamente equivoca e si riferisce chiaramente al documento di cui all’art. 2424 c.c.. Allo stesso tempo però, il riferimento alle norme sul bilancio d’esercizio e la sostituibilità entro certi termini con il bilancio dell’ultimo esercizio, fanno pensare ad una diversa intenzione del legislatore.

Nonostante si parli di “situazione patrimoniale”, pare comunque pacifico che, oltre allo stato patrimoniale, debba essere predisposto anche il conto economico[2] (ex art. 2425 c.c.). Il conto economico rappresenta infatti il solo documento in grado di illustrare il risultato d’esercizio evidenziato nella situazione patrimoniale; la sua redazione risulta pertanto finalizzata ad un maggiore chiarezza informativa[3].

Per quanto riguarda invece la nota integrativa (art. 2427 e 2427-bis c.c), il principio contabile nazionale n. 30, in materia di redazione dei bilanci intermedi, prevede che, con specifico riferimento al caso delle operazioni di fusione e scissione, nel silenzio del legislatore è da ritenersi non obbligatoria la nota integrativa, essendo sufficiente che siano indicati i criteri di valutazione se diversi da quelli adottati nell’ultimo bilancio approvato ed ogni altra informazione necessaria per ottenere dai sopra indicati documenti una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico[4].

Nonostante ciò, si rileva comunque che:

· nelle more del richiamato chiarimento di prassi contabile, non erano mancate in giurisprudenza pronunce favorevoli alla necessità dell’inclusione della nota integrativa ai fini della predisposizione della situazione patrimoniale richiesta dall’art. 2501- quater del c.c. [5];

· anche successivamente all’emanazione del richiamato principio contabile nazionale n. 30, molti interventi di dottrina continuano ad asserire la necessità della predisposizione della nota integrativa, assieme allo stato patrimoniale e al conto economico[6].

In questo senso, giurisprudenza e dottrina maggioritaria ritengono che la situazione patrimoniale debba essere composta dai tre documenti tipici che caratterizzano il bilancio annuale:

· stato patrimoniale (art. 2424, c.c.);

· conto economico (art. 2425, c.c.);

· nota integrativa (art. 2427 e 2427-bis, c.c)[7].

La nota integrativa di un bilancio intermedio, tuttavia, secondo il principio contabile n. 30, può contenere informazioni meno dettagliate rispetto a quelle fornite in un bilancio d’esercizio. Saranno, in ogni caso, i redattori dei bilanci intermedi a decidere quali sono le informazioni essenziali, cioè quelle la cui mancanza può pregiudicare una corretta interpretazione dei dati contabili. Il contenuto minimo della nota integrativa, previsto dal suddetto principio contabile è in ogni caso il seguente:

  • descrizione dei principi e criteri di valutazione , eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio d'esercizio e menzionando, ove il caso, che non si è proceduto a stimare il carico fiscale limitandosi ad esporre un risultato al lordo delle imposte;
  • nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell'effetto del cambiamento sul bilancio;

· descrizione di effetti significativi sull’utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente;

  • eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno (ad esempio premi di fine anno);
  • eventi successivi di rilievo;
  • principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi);
  • effetti di operazioni straordinarie , quali fusioni, scissioni, scorpori;
  • variazioni nelle componenti del patrimonio netto ;
  • il criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza;
  • ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti.

3. Documenti non necessari

Più uniformità di vedute c’è invece per quanto riguarda la relazione sulla gestione, che, secondo l’opinione prevalente, non dev’essere depositata; di fatto è sostituita dalla relazione dell’organo amministrativo prescritta dall’art. 2501-quinquies c.c. [8].

La situazione patrimoniale di fusione non dev’essere accompagnata nemmeno dalla relazione del Collegio Sindacale o dell’organo di controllo contabile esterno. L’art.2501-quater non prevede infatti nulla a riguardo e non v’è ragione di attribuire agli organi di controllo compiti e responsabilità che la legge non riconosce loro espressamente[9].

D’altronde tali relazioni mal si conciliano con un bilancio infrannuale che, in quanto tale, si limita a esporre i dati contabili di una mera frazione dell’esercizio e non consente pertanto di esprimere giudizi attendibili sul generale andamento della gestione.

Una conferma della validità di questa tesi può trarsi anche dal fatto che l’art. 2501-septies c.c., nel prevedere il deposito presso la sede delle società partecipanti alla fusione, della relativa documentazione, annovera tra tali documenti i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, precisando che essi devono essere accompagnati dalle “ relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile”. Una precisazione analoga non è invece effettuata per le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell’art 2501-quater, delle quali pure è previsto il deposito, lasciando intendere che le stesse non devono essere corredate da tali relazioni[10].

4. Non necessità dell’approvazione assembleare

La situazione patrimoniale è un documento realizzato per mere finalità informative strumentali all’operazione di fusione, esso pertanto è redatto ai soli fini amministrativi e non dev’essere necessariamente approvato dai soci, richiedendo la legge la sola approvazione del progetto di fusione [11]. In conseguenza a ciò l’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla fusione non deve recare tale approvazione all’ordine del giorno[12].

5. Aggiornamento

Il legislatore indica con precisione i limiti temporali in cui la situazione patrimoniale può ritenersi aggiornata (centoventi giorni dal deposito del progetto presso la sede sociale, ovvero sei mesi in caso di sostituzione con il bilancio dell’ultimo esercizio). La situazione patrimoniale, alla stregua di qualunque altro documento contabile, deve essere idonea a fornire ai soci e ai terzi una rappresentazione fedele della realtà economica della società. Di conseguenza, nel caso si verifichino circostanze tali da rendere inattuali o superate le informazioni contenute nella situazione patrimoniale, sarà in capo agli amministratori, in quanto responsabili della qualità (e dunque dell’aggiornamento) dell’informativa societaria di fusione, il dovere di aggiornare la situazione patrimoniale[13].

6. La sostituzione della situazione patrimoniale con il bilancio dell’ultimo esercizio

La norma prevede che la situazione patrimoniale possa essere"sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito” del progetto di fusione [14]. In altre parole, se l’organo amministrativo di una società con esercizio coincidente con l’anno solare deposita presso la sede sociale il progetto di fusione entro il 30 giugno, può non redigere la situazione patrimoniale e sostituirla con il bilancio dell’esercizio precedente.

È discusso se ai fini della delibera di fusione, il bilancio di esercizio debba essere preventivamente approvato. Alcuni interpreti hanno ritenuto che, a differenza di quanto avviene per la situazione patrimoniale infrannuale, l’utilizzabilità del documento contabile ai fini della fusione sussiste solo se il bilancio di esercizio sia stato preventivamente approvato dall’assemblea, pur potendo ciò avvenire dopo il deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale e al limite anche immediatamente prima dell’adozione della delibera di fusione[15].

Tuttavia l’opinione prevalente ritiene che, in questo caso, il bilancio di esercizio assume la stessa funzione della situazione patrimoniale, ovvero risulta un semplice supporto informativo e per questo motivo non ritiene necessario che esso sia stato approvato dai soci prima del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale[16].

7. Redazione della situazione patrimoniale: La Stagionalità

Ai fini della stesura della situazione patrimoniale, ci si è chiesti se, ed eventualmente in che modo, sia necessario tenere in considerazione la stagionalità dei costi e dei ricavi.

Le situazioni patrimoniali redatte dalle società partecipanti alla fusione sono disciplinate dal principio contabile n.30 in materia di Bilanci intermedi. Secondo tale principio i bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d'esercizio; si applicano pertanto i criteri di redazione previsti dal Codice civile. In questo modo, dunque, il periodo contabile intermedio viene considerato come un autonomo "esercizio", ancorché di durata inferiore all'anno.

Tale criterio, che a livello internazionale viene definito con il termine di discrete method, comporta che ogni elemento di costo o ricavo sia contabilizzato secondo il principio della competenza economica riferita al periodo[17]. Eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell'esercizio, dovranno pertanto essere oggetto di informazione solo nella nota integrativa. Al contrario, si dovrà tener conto degli eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono di conseguenza modifiche ai valori delle attività e passività.

Nell’OIC n.30 viene inoltre riportato un commento della Commissione Europea, secondo la quale, l'obiettivo di rappresentare l'andamento gestionale di un'impresa in un periodo inferiore a quello annuale, viene soddisfatto senza intervenire con correttivi sulle attività di carattere stagionale. La stagionalità infatti:

· rappresenta un fenomeno tipico per le imprese e deve pertanto avere un riflesso nei rendiconti periodici;

· permettere al destinatario dell'informazione contabile sia di apprezzare l’andamento aziendale nei vari periodi interludi, sia di formarsi un giudizio su come l'impresa ha operato[18].

Quanto riportato nel principio contabile nazionale trova riscontro nel principio contabile internazionale n.34, che fa preciso riferimento ai “ Ricavi stagionali, ciclici o occasionali” e ai “Costi sostenuti in modo non uniforme nell’esercizio”, in particolare:

1. Ricavi stagionali, ciclici o occasionali:

  • “I ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non possono essere anticipati o differiti a una data intermedia se l’anticipazione o il differimento non fossero corretti nel bilancio dell’impresa alla fine dell’esercizio” (par.37);
  • Esempi comprendono proventi da dividendi, royalties e contributi pubblici. Inoltre, alcune imprese realizzano in modo ricorrente più ricavi in certi periodi intermedi dell’esercizio che in altri periodi intermedi come, per esempio, i ricavi stagionali dei dettaglianti. Questi ricavi devono essere rilevati contabilmente quando essi si verificano ” (par.38);

2. Costi sostenuti in modo non uniforme nell'esercizio:

  • I costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del bilancio intermedio se, e solo se, fosse corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio di fine esercizio” (par.39).

Secondo entrambe le interpretazioni, dunque, a nulla influisce l’andamento stagionale di ricavi e costi, dovendo far riferimento, nella stesura del bilancio intermedio, al solo principio della competenza economica.

Tuttavia, l’eventuale influenza della stagionalità sui risultati di periodo dovrà essere riportata nella nota integrativa [19]. Entrambi i principi contabili, infatti, annoverano tra i contenuti minimi della nota integrativa (note illustrative specifiche per lo IAS) le informazioni sulla stagionalità. In particolare nell’OIC n.30 si parla di “effetti significativi sull’utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente”; mentre nello IAS n.34 di “ commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni intermedie”.

Schema riepilogativo

Art. 2501-quater c.c : La situazione patrimoniale

Funzione

Aggiorna i dati dell’ultimo bilancio d’esercizio

Documenti necessari

Stato patrimoniale

Conto economico

Nota integrativa

Documenti non necessari

Relazione sulla gestione

Relazione Collegio Sindacale/Organi di Controllo

Approvazione assembleare

No

Stagionalità

Non deve essere considerata

B. Termini per il Deposito degli atti

La situazione patrimoniale deve essere predisposta con riferimento ad una data non anteriore di oltre 120 giorni a quella “ in cui il progetto di fusione viene depositato presso la sede della società. Termine che varia in sei mesi nel caso di sostituzione della situazione patrimoniale con il bilancio dell’ultimo esercizio, ciò è previsto dall’art. 2501-quater [20].

In particolare il progetto di fusione, ai sensi dell’art. 2501-ter, deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti alla fusione; a questa incombenza è tenuto l’organo amministrativo di ciascuna di esse. La norma in esame dispone che tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino con consenso unanime. L’iscrizione nel Registro delle Imprese, dunque, produce importanti conseguenze giuridiche, in quanto costituisce il dies a quo, al fine del decorso del termine di trenta giorni (quindici per le società non azionarie)[21] per l’assunzione della delibera.

Nello stesso periodo, ovvero durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, (salvo che i soci non rinuncino al termine con consenso unanime), e finché la fusione sia decisa, devono restare depositati in copia delle società partecipanti a fusione ex art. 2501-septies:

· il progetto di fusione con la relazione dell’organo amministrativo (ex art. 2501-quinquies) e la relazione degli esperti (ex art. 2501- sexies);

· i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;

· le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (ex art.2501-quater).

Dei sopra citati documenti i soci delle società interessate alla fusione “hanno diritto di prendere visione” eventualmente ottenendone, gratuitamente, copia.

Il Consiglio Notarile di Milano[22], nella Massima n.87 del 2005, ritiene corretto l’adempimento di cui all’art. 2501-septies c.c. anche qualora il deposito dei documenti abbia luogo in date diverse, fermo restando che, in questo caso, i termini decorrono dalla data in cui è stato depositato l’ultimo dei documenti. Per quanto riguarda invece la data di riferimento della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., ai fini del computo dei centoventi giorni (ovvero del termine di sei mesi ove si tratti del bilancio di esercizio), assume rilevanza ildeposito presso la sede sociale del solo progetto di fusione”.

La legge non prevede quale dei due depositi debba precedere, se quello presso il Registro delle Imprese (art. 2501-ter) o presso la società (art. 2501-septies), né il lasso di tempo massimo che può intercorrere tra gli stessi. La giurisprudenza milanese, nel primo intervento successivo al d.lgs. 22/1991, forniva alcuni elementi sui limiti temporali del procedimento, fra l’altro affermando che “la successione degli articoli … fa supporre che il secondo dei depositi (quello presso la sede) debba avvenire contemporaneamente o dopo il primo” (quello presso il Registro delle Imprese), nella prospettiva di evitare la fruizione di un periodo ad libitum[23]. Tale giurisprudenza onoraria sosteneva inoltre che, argomentando diversamente, non avrebbe avuto senso il termine dal legislatore stabilito per l’aggiornamento della situazione patrimoniale (la quale, come specificato deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni o sei mesi dal deposito del progetto presso la sede sociale a norma dell’art.2501-septies). Se successivo a quello di cui all’art. 2501-septies, infatti, il deposito del progetto per l’iscrizione nel Registro delle Imprese sarebbe potuto avvenire in qualsiasi momento, e quindi anche dopo molto tempo rispetto al deposito presso la sede sociale, con la conseguenza che la delibera di fusione avrebbe potuto essere assunta sulla base di una situazione patrimoniale anche risalente nel tempo[24]. A causa di tale carenza normativa, infatti, si potrebbe assistere al deposito presso la sede della società del progetto entro i sei mesi, potendo quindi utilizzare in luogo della situazione patrimoniale il bilancio al 31/12 dell’anno precedente, con l’iscrizione del progetto anche molti mesi dopo. È evidente che così si delibererebbe su dati “vecchi”.

Più di recente, la massima n. 11 del 24 luglio 2001del Consiglio Notarile di Milano fornisce un contributo circa l’ordine con il quale possono essere compiuti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c., sostenendo che, nel caso in cui il deposito presso la sede delle società preceda quello presso il Registro delle Imprese, gli amministratori “devono procedere a tale adempimento senza indugio”.

La legge, inoltre, non prevede un termine massimo fra i detti depositi e la delibera assembleare. La giurisprudenza si è pronunciata a tal proposito. In particolare, il Tribunale di Napoli sottolinea come, non esistendo un termine fra il deposito del progetto di fusione e la deliberazione assembleare, la norma potrebbe prestarsi ad abusi; pertanto fissa in sei mesi il lasso di tempo intercorrente fra il deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e la deliberazione assembleare[25]. In tempi più recenti (settembre 2004) il Comitato dei Notai del Triveneto ha fissato lo stesso termine massimo, ovvero 6 mesi, fra il deposito per l’iscrizione del progetto di fusione ex art. 2501-ter e la delibera assembleare di approvazione del progetto[26].

Dunque, il deposito presso il Registro delle Imprese ex art. 2501-ter deve coincidere o al limite precedere quello presso la sede della società previsto dall’art. 2501-septies. Decorrono dal deposito del (solo) progetto di fusione presso la sede sociale ex art. 2501-septies [27] i termini (120 giorni, ovvero sei mesi per l’utilizzo dell’ultimo bilancio d’esercizio) previsti per la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater.

Conclusioni

Gli amministratori delle società partecipanti a fusione hanno l’obbligo di redigere la situazione patrimoniale delle società, ovvero un bilancio intermedio, redatto utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d'esercizio, composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, quest’ultima eventualmente redatta in forma abbreviata.

Tale documento ha scopo informativo e deve riferirsi ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ex art. 2501-septies. In luogo della situazione patrimoniale può essere utilizzato il bilancio dell’ultimo esercizio, posto che questo sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501- septies.

In ogni caso, pur in assenza di una specifica previsione della norma, si ritiene che il deposito presso il Registro delle Imprese e presso la sede sociale debbano corrispondere, oppure il secondo seguire il primo; mai il contrario.



[1] P.G. Marchetti, Appunti sulla nuova disciplina della fusione, cit., 32; L. Salvato, Le operazioni di fusione e scissione, cit., 616; Orientamento del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1987; G.F. Campobasso, La riforma delle società di capitali, cit., 235; G. Artale, Commento all’art. 2501-quater, it., 1294; S. Cacchi Pessani, Commento all’art.2501-quater, cit., 562.

[2] La situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato ”, Principi contabili nazionali n. 4 (Fusione e scissione) e n.30 (I Bilanci intermedi).

In giurisprudenza, nel senso di necessità del conto economico si veda Tribunale di Napoli 5 dicembre 1995, in Società, 1996, p.578; Tribunale di Napoli 12 febbraio 1994, in Società, 1994, p.1378; Tribunale di Napoli, 14 ottobre 1993, in Società, 1994, p.251; Tribunale di Cassino, 14 ottobre 1993, in Gius, 1994, p.140.

[3] Così P.G. Marchetti, Appunti sulla nuova disciplina della fusione, cit., p.32, secondo cui “ il richiamo al bilancio di esercizio impone l’iscrizione anche dell’utile di periodo e con ciò la redazione del documento (conto profitti e perdite) che ad esso conduce ”.

[4] E., Zanetti, La fusione delle società, Il sole 24 ore, Milano, 2006, p.31.

[5] Nel senso che è necessaria la nota integrativa, cfr Trib. Alba, 9 maggio 1994, in Riv. Not., 1995, p.1561 e Trib. Udine 6 ottobre 2000 in Dir. Fall., 2002, II, p.426.

[6] F.Abate, A. Dimundo, L. Lamnertini, L. Panzani, A. Patti, Gruppi, trasformazione, fusione, e scissione, scioglimento e liquidazione società estere, a cura di G. Lo Cascio, Giuffrè, Milano, 2003, pagg.408 e seguenti; G.F. Campobasso, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, Utet, Torino, 2004.

[7] Il conto economico mostra, infatti, come si è generato il risultato di periodo evidenziato nella situazione patrimoniale, mentre la nota integrativa fornisce indicazioni necessarie alla comprensione dei due documenti: la redazione del conto economico e della nota integrativa è quindi fondamentale affinché la situazione patrimoniale possa assolvere a quella funzione informativa che la legge gli attribuisce ”. L.A. Bianchi, (a cura di), Trasformazione – Fusione - Scissione, Egea, Milano, 2006, p.574.

[8] Nel senso che non è necessaria la relazione vedi P.G. Marchetti, Appunti sulla nuova disciplina della fusione, cit., p.32; E. Sandrini, Progetto di fusione: sostituzione della situazione patrimoniale con bilancio impugnato, in Società, 1999, p.204, nota 4; G. Tantini, Il bilancio di esercizio, Padova, 1994, p.49. Dopo la riforma vedi F. Magliulo, La fusione delle società, Ipsoa, Milano, 2009, p.226. Contra cfr. ad esempio G.B. Portale, I bilanci straordinari delle società per azioni (Appunti) in Riv.soc., 1978, p.365; C. Santagata, Le fusioni, p.317; G.Laurini, Manuale breve della s.r.l. e delle operazioni straordinarie, Padova, 2004, p.134; in giurisprudenza, vedi Tribunale di Napoli, 5 dicembre 1995, in Società, 1996, p.578.

[9] Si veda, tra gli altri, Magliulo, La fusione delle società, Ipsoa, Milano, 2009, p.227 e B. Quatraro, Statuti sociali e volontaria giurisdizione, vol. II, Milano, 1996, p.74. A favore dell’opinione qui sostenuta, si deve anche sottolineare che, quando il legislatore ha voluto che situazioni patrimoniali ad hoc, redatte dall’organo amministrativo a supporto di decisioni dei soci su operazioni straordinarie, fossero accompagnate da una relazione del collegio o dell’organo di controllo, lo ha detto espressamente (vedi in particolare l’art. 2446, comma 1 c.c., il quale prescrive che, nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, all’assemblea deve essere presentata una situazione patrimoniale “con le osservazioni del collegio sindacale o dell’organo di controllo”). Il silenzio della legge nell’art.2501-quater c.c. va allora interpretato, a contrario, nel senso che non è necessario che la situazione patrimoniale di fusione sia accompagnata dalla relazione del collegio sindacale o dell’organo di controllo.

[10] F. Magliulo, La fusione delle società, Ipsoa, Milano, 2009, p.228.

[11] Tra gli altri E.Civerra, Le operazioni di fusione e scissione, cit., 61; S. Cacchi Pessani, Commento all’art.2501-quater, cit., 571. In giurisprudenza Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1987; Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1991, I, che tuttavia precisa che “ è indubbio se, per le società che non abbiano compiuto un esercizio, occorra approvare un bilancio ad hoc, tenendo presente che la situazione patrimoniale è atto dei soli amministratori. Forse in tale ipotesi è necessario che la situazione patrimoniale sia sottoposta al vaglio assembleare ”.

[12] Trib. Lecce 21 marzo 1992, in Giur.comm., 1993, II, 126; N. Atlante, La fusione, cit .499.

[13] Sull’esistenza di un obbligo di aggiornamento della situazione patrimoniale, pressoché pacifica in dottrina, vedi, tra gli altri, E. Civerra,Le operazioni di fusione e di scissione, Milano, 2003, p.59; F. Fimmanò,Fusione semplificata e situazione patrimoniale aggiornata, in Le Società, 1996, 823; F. Magliulo,La fusione delle società, Ipsoa, Milano, 2009, p.228; L.Salvato, Le operazioni di fusione e di scissione, cit.,618. Contra App. Napoli, 17 aprile 1996 (decr.) in Riv. Not., 1997, p.209, secondo cui la disciplina della situazione patrimoniale di fusione, nel momento in cui individua precisi termini temporali di riferimento della situazione patrimoniale (o del bilancio di esercizio, usato in sua vece) “ sconta di per sé la possibilità che nel quadrimestre (o nel semestre) possano essersi verificate delle variazioni della situazione patrimoniale e non impone obblighi di aggiornamento a carico degli amministratori ”.

[14] Secondo L. Salvato, Le operazioni di fusione e scissione, cit., 617, il maggior termine concesso in tal caso è probabilmente dovuto alla maggiore attendibilità che si ritiene sussistere in relazione al bilancio di esercizio. Invece secondo E. Sandrini, Progetto di fusione: sostituzione della situazione patrimoniale con bilancio impugnato, cit., 204: “ La previsione, nell’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 2501-ter, di un margine temporale di tolleranza superiore a quello stabilito dal primo comma (sei mesi anziché quatrro) si spiega probabilmente con l’esistenza di coordinare – sul terreno pratico – il ricorso alla facoltà consentita in materia di fusione con quelli che sono, normalmente, i tempi di approvazione del bilancio di esercizio, così da consentire agli amministratori di profittare appieno delle economie gestionali consentite dalla norma ”.

[15] P.G. Marchetti, Appunti sulla nuova disciplina della fusione, cit., 32; C. Santagata, Lineamenti generali dell’istituto della fusione: natura giuridica a e procedimento, in AA.VV, Fusioni e scissioni di società, Milano, 1993, 51; ID., Le Fusioni, cit. 320; L. Salvato, Le operazioni di fusione e scissione, cit. 617; B. Quatraro, Statuti sociali e volontaria giurisdizione societaria, cit., 1373.

[16] E. Sandrini, Progetto di fusione: sostituzione della situazione patrimoniale con bilancio impugnato, in Società, 1999, p.204; L.A. Bianchi, (a cura di), Trasformazione- Fusione- Scissione, Egea, Milano, 2006, p.574; L. Lambertini, Commento art.2501-quater, in La Riforma del diritto societario a cura di G. Lo Cascio, Gruppi, Trasformazione, Fusione e scissione, Scioglimento e Liquidazione, Società estere (artt. 2484-2510), Milano, 2003, 413; S. Cacchi Pessani, Commento all’art.2501-quater, cit., 574; Trib. Reggio Emilia 18 agosto 1998, in Le Società, 1999, 204; Trib. Napoli 16 Ottobre 1998, in Giur.comm,1999,II,562.

[17] In tal senso anche il principio contabile n.34 secondo il quale “l'impresa deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale …”, e ancora “… la determinazione dei risultati intermedi deve essere fatta con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio”.

[18] OIC n.30: “ La Commissione ha anche esaminato un criterio alternativo, noto internazionalmente con il termine di integraI approach, secondo il quale un periodo intermedio deve essere considerato come parte integrante ed inscindibile dell'intero esercizio annuale. Secondo questo criterio, costi e ricavi di periodo sono ritenuti "frazioni" ideali di costi e ricavi che si avranno nell'arco dell'esercizio annuale. Ne consegue che costi e ricavi aventi un andamento erratico nel corso dell'anno sono contabilizzati nei bilanci intermedi come pro-quota dell’importo atteso a fine anno anziché in funzione del loro effettivo sostenimento o maturazione. La Commissione ha concluso che l'uso dell'integraI approach non è idoneo per la redazione di bilanci intermedi che correttamente soddisfino l'obiettivo di rappresentare l'andamento gestionale di un'impresa in un periodo inferiore a quello annuale. Infatti l’integraI approach elimina gli effetti della stagionalità e della volatilità che, invece, sono un fenomeno tipico per le imprese. Pertanto i loro effetti devono essere riflessi nei rendiconti periodici in modo da permettere al destinatario dell'informazione contabile di apprezzare l’andamento aziendale nei vari periodi interludi e di formarsi un giudizio su come l'impresa ha operato ”.

[19] A tal proposito l’OIC n.30 ricorda che “ Della non comparabilità dei dati di periodo con i dati di un intero esercizio, dovuta per esempio, a stagionalità si dovrà dare notizia nella nota integrativa, ovvero nelle note a corredo del bilancio intermedio ”.

[20]Nessun riferimento normativo per quanto riguarda la date di riferimento delle singole situazioni patrimoniali predisposte da ciascuna società partecipante alla fusione. Chi scrive ritiene che tali dati non possano differire tra loro; esistono tuttavia su questo punto pareri discordanti. Si veda a tal proposito E. Zanetti, La procedura nelle operazioni di fusione, Gruppo di studio Eutekne, www.eutekne.it

[21] I termini durante i quali gli atti devono restare depositati differiscono a seconda che alla fusione partecipino o meno società azionarie; nel senso primo caso, infatti, ammontano a trenta giorni, nel secondo, a norma dell’art.2505-quater, sono abbreviati a quindici. Nel computo dei trenta (o quindici) giorni deve tenersi conto dei festivi, ed il termine deve essere calcolato sulla prima convocazione dell’assemblea. Si veda Trib. Milano, 3 Settembre 1990, in Giur.it., IV, P.516.

[22] Massima n.87 del Consiglio Notarile di Milano (24 Novembre 2005), Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.).

[23] Consiglio Notarile di Milano, Massime Notarili in materia societaria, Ipsoa, 2007, p.31.

[24] Riportiamo una nota di L.A. Bianchi, (a cura di), Trasformazione – Fusione - Scissione, Egea, Milano, 2006, p.626.

“Per la necessaria anteriorità del deposito progetto presso il Registro delle Imprese si veda Trib. Milano, 3 settembre 1990, in Giur. it ., IV, p.516. Secondo il Trib. Napoli, 10 gennaio 1995, “ nel computo del termine, le norme che assumono rilievo sono quelle prescrittive del deposito del progetto di fusione per l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la sede della società. È peraltro inequivocabile che occorra avere riguardo alla data del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale, soprattutto in ragione dell’impossibilità di confondere l’esatta individuazione della cronologia degli adempimenti. Difatti la successione degli articoli, precedentemente richiamati, lascia supporre che il deposito del progetto presso la sede debba avvenire successivamente, oppure contemporaneamente al deposito dello stesso per l’iscrizione nel Registro delle Imprese ”. In dottrina si veda F. Di Sabato, La nuova disciplina della fusione, in Riv. Dir. Impr., 1992, p.22. Dopo la riforma C. Santagata, Le fusioni, p.387; L. Lambertini, Commento all’art.2501-septies, p.440.

Contra si è invece osservato che ciò porterebbe ad un ulteriore irrigidimento di una procedura già articolata A. Picciau, Osservazioni alle istruzioni del Tribunale di Milano per le omologazioni in materia di fusione, in Giur.it., 1991, IV, p.504 ss. il quale osserva che in assenza di un esplicito dettato normativo in tal senso, è arbitrario imporre una rigida scansione temporale tra due “ adempimenti autonomi tra loro e funzionali a diversi ordini di interessi (dei soci l’uno e dei terzi l’altro)”. L’autore inoltre non vede se e come si possano più efficacemente tutelare i soci o i terzi con una procedura di fusione così ritmata; egli osserva che se per i soci la tutela consiste nell’ampiezza e nell’attendibilità delle informazioni (soprattutto quelle contabili) delle società fondende e nella possibilità di reagire con mezzi idonei ad un operato eventualmente scorretto degli amministratori, nessun beneficio essi ritraggono da una procedura scandita da ritmi così serrati. Né benefici di sorta possono, sempre secondo l’Autore citato, ipotizzarsi per i terzi”.

[25] Sentenza del Tribunale di Napoli, 26 gennaio 1995: “L'assemblea deve però essere convocata entro una data che consenta l'assoluzione degli adempimenti di cui agli artt. 2501 bis,(oggi ter) quarto comma e 2501 sexies (ora septies), primo comma, n. 1 codice civile, ma che non può essere fissata "ad libitum". L' assurdità di una tale soluzione è lampante, se solo si considera che in tal modo finirebbe con il porsi nel nulla l' esigenza di attendibilità della situazione patrimoniale e la ritenuta necessità che essa non sia anteriore ad una certa data. Se ciò si ritenesse possibile "si aprirebbe una sorta di tunnel i cui margini fuggirebbero nel tempo indefinitamente e si finirebbe con l' affermare che, una volta depositato il progetto e redatti i documenti di cui all' articolo 2501 sexies (ora septies), codice civile, il progetto stesso possa essere approvato anche a distanza di anni", essendo peraltro le valutazioni assembleari necessariamente essere condotte con riguardo al progetto iscritto che, a sua volta, è fondato sulla situazione patrimoniale rapportata temporalmente ad esso (così, convincentemente, il Tribunale di Milano). Nell' identificare interpretativamente il termine massimo entro il quale deve intervenire la deliberazione, esso va individuato in quello di mesi sei ”.

[26] Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, Limite temporale di adottabilità della delibera rispetto al deposito del progetto (09/2004). “ Il termine massimo fra il deposito per l’iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione del progetto può stabilirsi in sei mesi”.

[27] Contra si veda una Sentenza del Tribunale di Napoli, 25 gennaio 1995, ante riforma: “la data di riferimento della situazione patrimoniale va computata con riguardo al deposito del progetto per l' iscrizione nel registro delle imprese, potendo essere effettuato quello presso la sede successivamente.”.

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