Rimborsi assicurativi e impresa: sempre reddito?
di Angela Loro
Il Commercialista Veneto, N. 189 - Maggio/Giugno 2009
La stipula di contratti di assicurazione contro i danni consente alle imprese di ottenere dei risarcimenti a fronte di fatti straordinari alla vita aziendale. Dal punto di vista tributario tali somme sono considerate in maniera differente. Gli indennizzi volti a compensare la perdita/danneggiamento di beni merce o il mancato guadagno vengono trattati ai fini fiscali alla stregua di ricavi o sopravvenienze attive, partecipando quindi, senza alcun dubbio, alla formazione del reddito aziendale. Per quanto riguarda invece i beni strumentali, la partecipazione al reddito va valutata di volta in volta, tenendo in considerazione l’entità del danno subito (totale o parziale) e l’importo ottenuto dall’istituto assicurativo.
La disciplina fiscale dei risarcimenti assicurativi
In questo articolo si mettono in evidenza le diverse tipologie di rimborsi assicurativi, valutando in particolare la loro possibilità di partecipare alla determinazione del reddito d’impresa. Le somme incassate a titolo di risarcimento possono essere alternativamente considerate:
Ricavi (art. 85, c. 1, lett. f): Sono considerati ricavi “le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere”, (ossia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ed inoltre le materie prime, sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione);
Plusvalenze (art. 86, ci, lett. b): Sono considerate plusvalenze i risarcimenti “anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni” relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 85. L’ammontare della plusvalenza è costituito “dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato” (comma 2 dell’articolo 86);
Sopravvenienze attive (art. 88, c. 3, lett. a): Sono considerate sopravvenienze attive “le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86”. Si ha sopravvenienza attiva solo qualora in un precedente periodo di imposta sia stato iscritto un danno (componente negativo) in bilancio (Cass. Sez. I,3.7.1997,n.5989). Le indennità in esame concorrono a determinare il reddito dell’esercizio in cui diventano certe e obiettivamente determinabili, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del TUIR, e ciò a prescindere dall’avvenuta liquidazione concreta delle somme all’assicurato. L’esistenza di un documento interno alla compagnia assicurativa e prodotto all’assicurato in cui si liquida il risarcimento per un determinato importo conferisce definitività al provento {Risoluzione 251/E del 14 settembre 2007, Agenzia delle Entrate).
Detto ciò, passiamo ora a valutare più in dettaglio la disciplina fiscale, peraltro non unitaria, che caratterizza gli indennizzi per la perdita/danneggiamento di beni.
1. Indennità per danneggiamento o perdita di beni merce
In questo caso la somma conseguita sotto forma di rimborso assicurativo viene considerata alla stregua di un ricavo; essa infatti è diretta a compensare:
· il mancato o minor ricavo che si sarebbe conseguito dall’alienazione dei beni danneggiati o persi;
· ovvero, il minor valore delle rimanenze finali.
In tale situazione il ricavo sarà tassato come una qualsiasi vendita nell’anno, secondo il principio della competenza economica sancito dall’art. 109, comma 1, del TUIR.
Dal punto di vista economico, ai suddetti ricavi sono contrapposti i costi derivanti dalla perdita della merce, rilevata nella contabilità di magazzino mediante scritture di storno, con effetto di diminuire le rimanenze finali. Se l’indennità viene liquidata nell’esercizio della rilevazione del danneggiamento o il relativo credito è comunque certo e obiettivamente determinabile alla data di redazione del bilancio d’esercizio, il risarcimento costituirà un ricavo; costituirà invece sopravvenienza attiva se tali presupposti si verificano in un esercizio successivo a quello nel quale si è subito il danno (cfr. Ris. 251/E 2007)
2. Indennità per perdita o danneggiamento di beni strumentali
Per quanto riguarda l’indennizzo di beni strumentali si possono prospettare diverse situazioni con differenti effetti dal punto di vista fiscale. Nel caso in cui un bene strumentale venga completamente distrutto, la differenza tra l’ammontare dell’indennizzo e l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto del bene costituisce plusvalenza (stesso esercizio) o sopravvenienza (altro esercizio). Tale differenza, sia essa plusvalenza o sopravvenienza, concorrerà a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata conseguita, oppure, qualora i beni strumentali siano posseduti da un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti al massimo in cinque anni.
Nel caso invece di “danneggiamento” del bene che abbia prodotto soltanto una diminuzione di valore del bene (riduzione di funzionalità del bene, a prescindere dall’entità della medesima riduzione, ad esempio, un crollo del tetto del fabbricato aziendale) è necessario stornare la quota di costo e di ammortamento relativi alla parte andata perduta. In tale ipotesi, posto che sia possibile, la plusvalenza derivante dal rimborso assicurativo sarà costituita dalla differenza tra l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo del bene non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiato.[1]
Così come sottolineato in precedenza, se l’indennizzo o parte di esso non viene liquidato nell’esercizio, non essendo ancora certo né determinabile, parteciperà a determinare il risultato, e dunque il reddito, nell’esercizio in cui verrà liquidato quale sopravvenienza attiva. [2] Se il danno è tale da poter essere riparato, il bene al quale si riferisce, reintegrato nella sua funzionalità, manterrà i valori espressi in bilancio prima dell’insorgenza del danno, mentre le spese di riparazione concorreranno alla formazione della base imponibile come componenti negativi e il relativo indennizzo assicurativo costituirà componente positivo di reddito da contrapporre alle spese di riparazione.
3. Altre indennità e risarcimenti
Esistono poi altre indennità, ad esempio quelle riguardanti le polizze “All Risks” o “Danni Indiretti” che indennizzano l’azienda anche per evenienze diverse dalla perdita di beni materiali, quali, ad esempio, i risarcimenti a terzi danneggiati, i risarcimenti per mancato guadagno o altre ipotesi che si possono variamente configurare nella stesura delle polizze assicurative. Ai sensi dell’art. 88, c. 3, lett. a), si considerano sopravvenienze attive le indennità risarcitorie conseguite per danni relativi a beni non di produzione o non relativi all’impresa.
4. Un caso concreto
Formuliamo un’esemplificazione: la società x ha subito danni a beni merce e strumentali in seguito ad un evento naturale verificatosi nel 2008. L’azienda in questione, avendo precostituito un’adeguata copertura assicurativa contro il rischio di calamità naturale, usufruirà nel corso del 2009 dei seguenti indennizzi:
sinistro per perdita coltivazioni;
sinistro per danneggiamento tetto.
L’indennizzo ottenuto per la distruzione dei beni merce (in questo caso per le culture) provocata dalla calamità atmosferica, va considerato alla stregua di ricavo, o meglio, essendo passato l’esercizio, di sopravvenienza attiva, e come tale concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui tale somma diventa certa e obiettivamente determinabile.
Per quanto riguarda i danni subiti dall’immobile è necessario verificare lo stato dello stesso. Infarti bisogna distinguere:
se il danno può essere riparato, l’immobile manterrà i valori dichiarati in bilancio prima dell’insorgenza della calamità e il relativo indennizzo assicurativo costituirà componente positivo di reddito da contrapporre alle spese di riparazione già sostenute o da sostenere. Queste ultime saranno deducibili nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 102, comma 6 del TUIR e cioè nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio;
se invece 1 ‘ immobile rimane parzialmente danneggiato, è necessario procedere allo storno della quota di costo e di ammortamento relativi alla parte andata perduta, calcolando inoltre la plusvalenza relativa al rimborso assicurativo e confrontando l’entità stessa dell’indennizzo con il valore contabile del bene. Si veda a tal proposito il seguente esempio numerico:
ESEMPLIFICAZIONE: |
|
Stato Patrimoniale (Situazione ante evento dannoso) |
|
Attivo Beni strumentali 100 |
|
Valore netto di iscrizione in bilancio del bene: 70 Valore effettivo del bene successivo al danno: 900 |
|
- Costo non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiato: (80x70)/1000 = 5,6 - Plusvalenza : 80-5,6 = 74,4 La relativa scrittura contabile sarà la seguente: - Credito (dare) : 80 (indennizzo) - Fondo ammortamento (dare) : 2,4 (rettifica del Fondo ammortamento) - Beni strumentali (avere) : 8 (rettifica Beni strumentali) - Sopravvenienza attiva (avere) : 74,4 |
|
L’importo del Fondo ammortamento da stornare è determinato applicando al Fondo esistente (30), la percentuale che scaturisce dal rapporto tra il costo non ammortizzato attribuibile alla parte danneggiata (5,6) e il costo non ammortizzato complessivo (70) 30 x 0,08 = 2,4 Lo stesso calcolo viene eseguito per stornare la voce beni strumentali: 100 x 0,08 = 8 |
|
[1] Per determinare la plus/minusvalenza derivante dall'indennizzo assicurativo, nell'ipotesi di bene strumentale o patrimoniale che abbia subito un danno che ne comporti una riduzione del valore patrimoniale, si può fare riferimento a quanto disposto nella relazione degli Ispettorati di Compartimento del 28-29 giugno 1989, nella quale è stato precisato che la plusvalenza va determinata utilizzando la seguente formula:
indennizzo ricevuto x costo residuo fiscalmente riconosciuto valore normale del bene (determinato senza considerare il danno subito) La differenza tra l'importo dell'indennizzo conseguito e la "quota di costo relativa al bene danneggiato", così ottenuta, determinerà la relativa plus/minusvalenza.
[2] Per quanto riguarda la disciplina IRAP, ai sensi dell'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 446/97 gli indennizzi per il danneggiamento dei beni strumentali concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRAP, in quanto proventi correlati a componenti del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi.