Le implementazioni del software. Aspetti contabili e fiscali
di Giuseppe Rebecca e Carlotta Pilotto
Il Fisco, N. 36/2003
In questo articolo trattiamo degli effetti contabili e fiscali sul bilancio delle implementazioni del software, cioè di quelle spese sostenute successivamente all’acquisto o alla produzione di un software.
Ricordiamo che i costi relativi all’acquisto di software (a titolo di proprietà o a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato) e i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software “tutelato” vanno iscritti tra le “Immobilizzazioni immateriali” alla voce B.I.3. “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”. Nel caso d’acquisto di licenza d’uso a tempo determinato, pagando un corrispettivo “una tantum”, i costi vanno iscritti nella voce B.I.4. “Concessioni di licenze, marchi e diritti simili”. Ultima situazione che si può incontrare è quella relativa alla produzione per uso interno di software non sottoposto a tutela, i cui costi vanno imputati nella voce B.I.7. “Altre immobilizzazioni immateriali”.
Per quanto concerne le implementazioni analizziamo i seguenti aspetti:
- capitalizzazione o meno delle spese per implementazioni;
- effetti della capitalizzazione sull’ammortamento ed eventualmente sulla durata dell’ammortamento stesso;
- svalutazione dei beni immateriali;
- differenze tra cambiamenti di stima e cambiamenti di principi.
Per quanto riguarda in generale la rilevazione dei costi relativi alle implementazioni delle immobilizzazioni immateriali, si evidenzia come questa non sia disciplinata in modo specifico. Vista la rilevanza pratica e la frequenza con cui si riscontrano nella realtà tali situazioni, ci si pone il problema della loro corretta rilevazione.
A tal fine può risultare opportuno rifarsi, in carenza di altri riferimenti, a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali.
Le spese incrementative per le immobilizzazioni materiali
Le spese incrementative su immobilizzazioni immateriali sono, come previsto dal principio contabile n. 16 del CNDC e del CNR, quelle spese sostenute al fine di aumentare in modo significativo e misurabile la capacità o la produttività o la vita utile del bene cui si riferiscono.
In base allo IAS 16, una spesa incrementativa di un’immobilizzazione materiale deve essere aggiunta al valore iscritto del bene quando è probabile che l’impresa godrà benefici economici futuri eccedenti le prestazioni ordinarie del bene stesso originariamente accertate.
Il principio contabile n. 16 del CNDC e del CNR precisa inoltre che nel caso in cui le modificazioni di cespiti preesistenti comportino l’eliminazione di una parte significativa del cespite originario, il costo e l’ammortamento relativi alla parte eliminata devono essere stornati dai conti.
L’impresa deve quindi essere in grado di valutare i benefici derivanti da tale operazione e le eventuali parti sostituite. Nel caso in cui non fosse in grado di farlo autonomamente, dovrà richiedere una perizia tecnica.
Per quanto riguarda le altre spese, quelle non incrementative, devono essere iscritte in conto economico come costi relativi all’esercizio. Tra queste sono compresi i costi di manutenzione sostenuti per mantenere la capacità e la produttività originarie e per garantire la vita utile del bene inizialmente prevista.
La distinzione sopra esposta deve essere considerata valida anche per le spese sostenute su beni di terzi. Anche in relazione alle spese incrementative sostenute su tali beni è infatti possibile procedere alla capitalizzazione dei costi, sempre nel rispetto del vincolo dell’effettivo miglioramento del bene sottostante. In questo caso i costi vengono rilevati tra le immobilizzazioni immateriali (alla voce B.I.7) se l’intervento effettuato non è separabile dal bene di riferimento, tra le immobilizzazioni materiali (nella voce riferibile al tipo di bene) se l’intervento può essere diviso dal bene originario.
Le spese incrementative per il software
Analogamente a quanto disposto per le immobilizzazioni materiali, si può quindi ritenere che anche per le immobilizzazioni immateriali in generale, e per il software in particolare, debbano essere considerate come spese incrementative quelle sostenute al fine di migliorare in modo significativo e misurabile il programma di base o di aumentare la vita utile inizialmente prevista.
Tali spese devono quindi essere aggiunte al costo del programma base ed ammortizzate in relazione alla vita residua di quest’ultimo. Salvo il caso in cui la vita utile risulti superiore, l’ammortamento viene effettuato sulla base del piano preesistente. La quota accantonata in ogni esercizio risulta quindi più elevata in relazione ai nuovi costi capitalizzati. Nel caso in cui la nuova implementazione (A) comporti la sostituzione di una precedente (B), i costi che sono stati capitalizzati in relazione alla precedente (B) e gli ammortamenti effettuati su tale valore devono essere stornati dal valore del software di base. Gli aspetti relativi al processo d’ammortamento, all’eventuale variazione della vita utile e alle svalutazioni sono trattati nei paragrafi successivi.
Tutti gli altri costi non incrementativi devono essere considerati di competenza dell’esercizio, in quanto sono volti a mantenere l’utilità del software di base o la sua vita utile. Tra tali costi vanno quindi imputate tutte le modifiche apportate al programma base volte ad aggiornare il sistema e non a svilupparne la sua funzionalità.
La distinzione tra le spese che potremmo definire “correnti”, nel senso che si debbono sostenere ogni anno per poter utilizzare il programma base, e le spese “implementative”, nel senso che migliorano in modo significativo il programma stesso, non è molto facile e certamente non è univoca, mai. Un riferimento lo si può in parte individuare nella ripetitività dell’onere. Se ogni anno si è obbligati a sostenere una certa spesa per implementare un programma, si può ragionevolmente sostenere che si tratta di spese correnti, piuttosto che di vera e propria implementazione, e ciò anche se l’utilità dell’intervento è comunque pluriennale. In tal caso si deve infatti ritenere che il costo sostenuto sia riconducibile a quanto previsto per i costi di manutenzione relativi ai beni materiali. La ricorrenza, che può quindi essere considerata un valido riferimento nella distinzione tra spese correnti e spese incrementative, porta a ritenere che le spese siano state effettuate al fine di mantenere l’utilità originariamente prevista per il software di base e non di aumentare i benefici economici ottenibili. Tali costi devono quindi essere imputati come componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui vengono sostenuti.
Le implementazioni dei software effettuate al fine di migliorare il programma base debbono essere portate in aumento del valore attribuito al software di base, fermo restando il vincolo della valutazione della recuperabilità del valore iscritto. Nel caso in cui l’implementazione vada a sostituirne una di precedente, i costi connessi all’implementazione sostituita e i relativi ammortamenti devono essere stornati. Nel successivo paragrafo si approfondisce tale aspetto, proponendo anche un’esemplificazione numerica.
Analogamente a quanto rilevato per le immobilizzazioni materiali, la proprietà o meno del software sottostante non rileva ai fini della possibilità di capitalizzare i costi sostenuti in relazione alla sua implementazione. Risulta pertanto possibile capitalizzare le spese sostenute per l’implementazione di un software in licenza d’uso.
Esemplificazione: La società X acquista un software del valore di 5.000. La vita utile è stata stimata in cinque esercizi, con quota a carico di ogni esercizio di 1.000. Nel corso del terzo esercizio vengono sostenuti dei costi per implementazioni per 300. Tali costi vengono capitalizzati in quanto migliorano significativamente il sistema e sono ammortizzati per 100 nei successivi tre esercizi, ritenendo inalterata la durata prevista del software di base. Nell’esercizio successivo, la precedente implementazione viene sostituita con una più aderente alle esigenze della società. I costi sostenuti per la nuova implementazione sono pari a 500. Alla fine del quarto esercizio ci si ritrova quindi con un valore netto contabile pari a 2.200 (5.000-3.000=2.000 per il software di base e 300-100 = 200 per l’implementazione). Da tale valore deve essere stornato il valore netto contabile dell’implementazione precedente (200) e si deve aggiungere il costo della nuova implementazione (500). Su tale valore di 2.500 si deve calcolare la quota d’ammortamento che risulta essere pari a 1.250 (2.500/2); 2 rappresenta la vita utile residua del software, ove la durata di utilizzo del software stesso non vari, come si illustra qui di seguito.
Certamente il confine tra le due posizioni, implementazioni che consentono una maggior durata dell’utilizzo del software di base e implementazioni che non lo consentono, non è ben definito né sempre facilmente determinabile.
Chiarito, almeno a livello teorico, quali sono i costi per implementazioni che possono essere capitalizzati e la conseguente necessità di imputarli ad incremento del valore del software di base, si procede all’analisi del processo d’ammortamento e dell’effetto che tali spese possono avere sulla variazione della vita utile del bene sottostante.
Tale variazione, a differenza delle svalutazioni, comporta un cambiamento di stima e non un cambiamento di principio. Per un approfondimento di tali argomenti si rimanda ai paragrafi successivi.
Nella tabella successiva si riportano i criteri per distinguere le spese implementative dalle spese correnti.
Spese implementative: - |
aumentano significativamente l’utilità del software di base aumentano la vita utile inizialmente prevista |
Spese correnti: - |
mantengono l’utilità inizialmente prevista mantengono la vita utile inizialmente prevista spese ricorrenti nei vari esercizi |
Il processo di ammortamento
Il principio contabile n. 24 del CNDC e CNR stabilisce che le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. In base all’art. 2425 c.c., tali ammortamenti vanno indicati alla voce B.10.a. “ammortamento delle immobilizzazioni immateriali” del conto economico.
La Relazione Ministeriale, in relazione all’art. 2426 c.c., chiarisce che l’avverbio “sistematicamente” mira ad evitare che gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza, anziché essere effettuati in conformità a piani. Ciò indica che l’ammortamento deve essere operato in conformità ad un piano prestabilito, ma anche che il piano deve essere impostato in modo che l’ammortamento sia effettuato per importi costanti. Essendo inoltre possibile che i piani d’ammortamento mutino per il mutare dei piani aziendali di utilizzazione dei cespiti, si è consentita la modificazione dei criteri e dei coefficienti applicati per la strutturazione originaria del piano, richiedendone però la motivazione in nota integrativa. Tali aspetti sono trattati più dettagliatamente nel paragrafo successivo.
Considerando che l’implementazione del software non costituisce un bene autonomo, e che conseguentemente il relativo costo deve essere portato ad incremento del valore del software cui attiene, il processo d’ammortamento deve basarsi sulla residua possibilità di utilizzazione del software di base.
In linea di principio, quindi, l’ammortamento è effettuato in base al piano d’ammortamento preesistente, ripartendo il nuovo valore per la vita utile residua.
Esemplificazione: La società Alfa possiede un software del valore di 1.000. La vita utile è stata stimata in cinque esercizi, con quota a carico di ogni esercizio di 200. Nel corso del terzo esercizio (il valore netto contabile è pari a 600) vengono sostenuti dei costi per implementazioni per 90. Tali costi vengono capitalizzati in quanto migliorano significativamente il sistema. La quota d’ammortamento da imputare nei restanti tre esercizi è allora di 230, data dalla ripartizione in tre esercizi del nuovo valore (valore contabile del software pari a 600 più il valore dell’implementazione pari a 90; 690/3=230).
E’ possibile però che l’implementazione del bene comporti una sostanziale trasformazione del software sottostante. In tal caso si verrebbe a creare un “nuovo” bene, i cui costi dovrebbero essere ripartiti in base ad un nuovo piano d’ammortamento, procedendo ad una nuova valutazione della vita utile del software. Risulta comunque da escludere la possibilità di imputare autonomamente, tra le immobilizzazioni immateriali, il valore dell’implementazione e di procedere ammortizzandolo secondo un autonomo e diverso piano d’ammortamento. Per un approfondimento, si veda anche il paragrafo successivo.
Esemplificazione: La società Beta ha acquistato la licenza d’uso a tempo indeterminato di un software per un importo di 3.000. La vita utile stimata è di tre esercizi. Nel corso del secondo esercizio si sostengono costi per implementazioni per 1.600. Tali costi vengono capitalizzati in quanto aumentano la vita residua del software. A seguito di un’attenta valutazione si stabilisce che la vita utile residua è di tre esercizi. La quota d’ammortamento da imputare nei restanti tre esercizi è allora di 1.200, data dalla ripartizione in tre esercizi del nuovo valore (valore contabile del software pari a 2.000 più il valore dell’implementazione pari a 1.600; 3.600/3 = 1.200).
La variazione della vita attuale
Il piano d’ammortamento inizialmente adottato, in base allo IAS 38 relativo alle immobilizzazioni immateriali, deve essere rivisto alla fine di ogni esercizio.
In relazione a tale revisione può risultare che la vita utile del bene sia diversa da quella prevista dalle stime precedentemente adottate. Questo cambiamento, solitamente dovuto a cambiamenti tecnologici, a cambiamenti nel mercato dei prodotti, a migliorie apportate, non rientra, per sua natura, nella definizione di elemento straordinario o di errore determinante. Quest’ultima situazione rientra nell’ambito delle svalutazioni trattate nel paragrafo successivo.
La variazione della vita utile di un bene è considerata, come si evidenzia nei paragrafi successivi, un cambiamento di stima e deve pertanto essere contabilizzata, per la parte di competenza, in conto economico. La variazione della stima della vita utile di un bene ammortizzabile ha effetto su tutti gli esercizi interessati dalla vita residua del bene stesso, di norma con una variazione della quota accantonata.
Il principio contabile n. 29 del CNDC e del CNR, in conformità allo IAS 8, prevede infatti che, in caso di modificazione della vita utile, il valore contabile, costituito dal valore originario al netto degli ammortamenti, deve essere ripartito sulla nuova vita utile del bene. Tale variazione deve essere evidenziata in nota integrativa, indicando i relativi effetti e la motivazione.
Esemplificazione: riduzione della vita utile. La società Alfa possiede un software per un importo di 10.000. La vita utile stimata è di cinque esercizi. Dopo il primo esercizio, si riesamina il piano d’ammortamento e si riscontra che la vita residua è di due esercizi. Il valore contabile dopo il primo esercizio è pari a 8.000. Di conseguenza, la quota d’ammortamento da imputare nei restanti due esercizi è di 4.000 per esercizio.
Esemplificazione: aumento della vita utile. La società Beta possiede un software per un importo di 6.000. La vita utile stimata è di tre esercizi. Dopo il secondo esercizio, si riesamina il piano d’ammortamento e si stabilisce che la vita residua è di due esercizi. Il valore contabile dopo il secondo esercizio è pari a 2.000 (6.000-2.0002.000). Di conseguenza, la quota d’ammortamento da imputare nei restanti due esercizi è di 1.000.
Esemplificazione: implementazione e aumento della vita utile. La società Gamma possiede un software per un importo di 15.000. La vita utile stimata è di tre esercizi. Nel corso del terzo esercizio, vengono sostenute delle spese incre-mentative capitalizzabili per 4.000. Il piano d’ammortamento viene rivisto e si stabilisce che la vita residua è di tre esercizi. Il valore contabile dopo il secondo esercizio è pari a 5.000 (15.000-5.0005.000). Di conseguenza, il nuovo valore contabile è di 9.000 e la quota d’ammortamento relativa all’esercizio è di 3.000.
Le svalutazioni
In alcuni casi si può rilevare che il valore del software iscritto in bilancio non corrisponde più a quello recuperabile attraverso il suo utilizzo. Si deve quindi procedere ad una svalutazione.
A differenziare tale situazione dalla revisione del piano d’ammortamento è il fatto che mentre quest’ultimo dipende dalla revisione delle stime precedentemente adottate, la svalutazione è la conseguenza di una perdita durevole di valore imputabile a cause straordinarie o ad errori determinanti.
Come evidenziato dal principio contabile n. 24, “alcune delle cause che rendono necessaria la svalutazione sono le stesse che costituiscono gli elementi sui quali si basa la determinazione degli ammortamenti, ma che diventano causa di svalutazione quando compromettono la capacità di ammortamento, inteso come il valore recuperabile del bene (cioè il maggiore tra il valore realizzabile dall’alienazione e quello effettivo d’uso dell’immobilizzazione stessa). Le cause di svalutazione devono avere il carattere di straordinarietà e gravità, e non essere quindi fatti di cui tenere conto nel periodico riesame dei piani di ammortamento”.
Le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte nella voce B.10.c “altre svalutazioni delle immobilizzazioni” del conto economico e devono essere portate a diretta diminuzione delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale.
Nella nota integrativa devono essere indicate le ragioni e l’ammontare della svalutazione apportata per perdite durevoli di valore.
Cambiamenti di principi e cambiamenti di stima
Di seguito si riportano le motivazioni in base alle quali si ritiene che una revisione del periodo d’ammortamento di un software debba essere considerato cambiamento di principio e non cambiamento di stima.
A tale proposito si esamina il principio contabile n. 29 del CNDC e del CNR che analizza le variazioni dei principi contabili e le variazione delle stime contabili.
Per quanto riguarda la continuità d’applicazione dei principi contabili, si evidenzia come questa sia uno dei cardini per la determinazione del risultato d’esercizio e condizione essenziale per la comparabilità dei bilanci.
Un cambiamento di principio contabile è rappresentato da una o più variazioni rispetto ai principi adottati nel precedente esercizio. Per principi contabili si intendono quei principi, compresi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono i criteri di individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.
Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se effettuato al fine di migliorare la rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni dell’impresa.
Un cambiamento di principio può essere applicato retroattivamente (quando viene applicato anche alle operazioni avvenute negli esercizi precedenti, come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato; tali cambiamenti si riflettono nel bilancio in cui avviene il cambiamento, in conformità al nuovo principio contabile) o prospetticamente (quando il nuovo principio viene applicato solo alle operazioni dell’esercizio in cui interviene il cambiamento; le operazioni precedenti vengono riflesse in bilancio in base al vecchio principio).
La variazione di principio contabile deve essere imputata nel conto economico dell’esercizio in cui avviene il cambiamento e classificata come componente straordinario del risultato d’esercizio.
Nella nota integrativa devono essere indicati i motivi e la modalità d’attuazione del cambiamento; l’effetto sulle componenti ordinarie del reddito d’esercizio, prima delle componenti straordinarie, per non aver adottato il criterio precedente; gli effetti sui conti patrimoniali interessati, sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto dell’incidenza fiscale.
Esemplificazione (riferita ad un bene materiale, tenuto conto che risulta più semplice il riferimento, anche se si deve ritenere applicabile lo stesso principio anche ai beni immateriali): Una società, a inizio dell’anno 20xx, decide di sostituire un vecchio macchinario (identificato come macchinario Z), del valore originario di 1.000. Questo viene comunque mantenuto all’interno dell’azienda al fine di poterlo utilizzare in caso d’emergenza. Il macchinario in oggetto è già ammortizzato per 500. Il valore realizzabile dall’alienazione di tale macchinario è di 200.
A fine esercizio, si procede quindi a svalutarlo per 300.
Nella nota integrativa tale situazione può essere rappresentata come segue:
Variazione della valutazione del macchinario Z - Nel bilancio chiuso in data 31/12/20xx la società ha valutato il macchinario Z in base al valore di presunto realizzo. La nuova valutazione è dovuta al fatto che detto macchinario è stato sostituito. Si è deciso comunque di mantenerlo all’interno dell’azienda per far fronte ad eventuali situazioni d’emergenza.
In relazione a quanto sopra, gli ammortamenti non saranno più essere effettuati.
Effetti in conto economico - Ai fini della comparabilità dei dati di bilancio dell’anno 20xx con quelli del bilancio precedente, si rileva che nel conto economico non sono confluiti gli ammortamenti relativi al macchinario in oggetto inseriti nell’anno precedente nella voce B.10.b. “ammortamento delle immobilizzazioni materiali” per un importo di 100.
Nella voce E.21. “oneri straordinari” è stata inserita la svalutazione per 300.
La differenza tra il valore e i costi della produzione (A-B) non considera quindi il valore di 100 relativo all’ammortamento.
Sul risultato prima delle imposte, tale variazione ha un impatto negativo di 200 (300 della svalutazione meno 100 degli ammortamenti non effettuati)”.
Per quanto riguarda i cambiamenti delle stime, questi risultano essere la logica conseguenza della predisposizione dei bilanci in tutti quei casi in la valutazione sia effettuata in base alla previsione di situazioni future.
Si possono comunque verificare dei fatti anomali che comportano un riesame delle stime effettuate.
Tali rettifiche rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio e non costituiscono correzioni di precedenti errori e neppure comportano l’evidenza di elementi straordinari di reddito.
Gli effetti dei cambiamenti di stima possono influenzare il solo esercizio in corso o anche gli esercizi successivi. Per quanto riguarda la fattispecie da noi trattata, una variazione della vita utile del software ha l’effetto di modificare l’importo accantonato in ogni esercizio a titolo d’ammortamento.
I cambiamenti di stima possono alterare significativamente la comparabilità dei bilanci. E’ per questo motivo che la nota integrativa deve motivare le ragioni del cambiamento, fornire l’effetto sul bilancio del cambiamento e, qualora sia ragionevolmente stimabile, l’incidenza fiscale.
Esemplificazione (sempre riferito, per i motivi citati precedentemente, alle immobilizzazioni materiali e applicabile anche alle immobilizzazioni immateriali): Il macchinario Y è stato acquistato nel 20x0 al valore di 15.000 ed è stato ammortizzato prevedendo una vita utile di cinque anni.
Alla fine del 20x2 il piano d’ammortamento viene rivisto in considerazione del fatto che la residua possibilità d’utilizzazione si riduce di un anno, in relazione all’obsolescenza tecnica.
Ad inizio 20x2 il valore accantonato risulta essere pari a 6.000 e il valore netto contabile è quindi di 9.000. In relazione alla variazione della vita utile del bene del macchinario, la quota d’ammortamento relativa al 20x2 è pari a 4.500 e non 3.000 come se si fosse applicato il piano d’ammortamento originariamente predisposto.
Nella nota integrativa si deve evidenziare la variazione della stima della vita utile. Una formula utilizzabile potrebbe essere la seguente:
“Macchinario Y: variazione della vita utile
Nel bilancio chiuso il 31/12/20x2 la società ha valutato che, a causa di una sopraggiunta imprevista obsolescenza tecnica del macchinario Y, l’effettiva vita utile del macchinario stesso si riduca di un anno.
Effetti sul bilancio
In bilancio, la quota d’ammortamento relativa all’esercizio 20x2 è pari a 4.500 (rispetto ai 3.000 originariamente previsti). La differenza di 1.500 influisce negativamente sulla differenza tra il valore e i costi della produzione (A-B).
Il valore netto contabile alla fine del 20x2 è di 4.500 (15.000-3.000-3.000-4.500) contro i 6.000 (15.000-3.000x3) che sarebbero risultati se si fosse continuato ad applicare il vecchio piano d’ammortamento”.
Possono esserci dei casi in cui un cambiamento di principio contabile comporti anche la variazione della stima. In tali situazioni, potrebbe non risultare agevole distinguere i due effetti, visto che il cambiamento di stima è solitamente la diretta conseguenza del cambiamento di principio. In questo caso la rettifica complessiva deve essere contabilizzata e descritta come un cambiamento di principio contabile. In conto economico deve quindi essere rilevato un componente straordinario di reddito e nella nota integrativa si devono indicare i motivi e la modalità d’attuazione del cambiamento, l’effetto sulle componenti ordinarie del risultato d’esercizio, gli effetti sui conti patrimoniali, sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto.
Aspetti fiscali
1l valore originario per il software
In base all’art. 76 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 sulle “norme generali sulle valutazioni”, il valore fiscalmente rilevante da attribuire al software è costituito dal costo d’acquisto o di produzione, compresi gli oneri di diretta imputazione. I costi relativi agli interessi passivi e alle spese generali sono fiscalmente rilevanti solo se nel bilancio sono portati ad incremento del valore del software stesso.
Gli ammortamenti
La deducibilità delle quote d’ammortamento relative ai software varia in relazione alla voce di stato patrimoniale nella quale è iscritto il software stesso.
Per quanto riguarda i software iscritti nella voce
B.I.3. “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno”, l’ammortamento si effettua in base all’art. 68 comma 1 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 il quale prevede che: “le quote d’ammortamento del costo di diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore ad un terzo del costo”.
Se invece i software sono iscritti alla voce B.I.4. “Concessioni di licenze, marchi e diritti simili”, l’ammortamento fiscalmente deducibile è quello corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge (comma 2 art. 68 del D.P.R. 917/1986).
Infine, si evidenzia che la legislazione fiscale non prevede, per le immobilizzazioni immateriali, ammortamenti accelerati e anticipati, né l’utilizzo di una minor aliquota (pro-rata temporis) nel primo esercizio di utilizzo del bene, né tantomeno la possibilità di dedurre in un solo esercizio i costi fino a • 516,46.
Conclusioni
In relazione a quanto sopra esposto, si può quindi rilevare che i costi relativi alle implementazioni dei software devono essere capitalizzati solo quando sia apportato un miglioramento sostanziale del software di base o quando venga allungata la vita utile dello stesso.
In ogni caso, considerando il fatto che l’implementazione non è utilizzabile autonomamente, i costi che devono essere capitalizzati vanno aggiunti al valore del software sottostante.
Per quanto riguarda gli ammortamenti, questi devono essere calcolati sul nuovo valore considerando la vita residua del software sottostante. Tale valore è costituito dalla somma del valore netto contabile del software di base (valore originario al netto degli ammortamenti) e il costo dell’implementazione.
Se l’implementazione comporta la sostituzione di una precedente, quest’ultima e i relativi ammortamenti devono essere stornati.
Nel caso in cui, in seguito all’implementazione, si abbia anche la variazione della vita utile del software, si deve predisporre un nuovo piano d’ammortamento. Il valore da considerare è sempre quello costituito dalla somma tra il valore netto contabile del software di base e i costi sostenuti per l’implementazione.
L’implementazione non può avere una rilevanza specifica, al di fuori del bene al quale si riferisce.
Si sottolinea che la variazione della vita utile del bene comporta il cambiamento di una stima e non il cambiamento di principio contabile. La relativa rettifica viene quindi rilevata attraverso gli ammortamenti e non come componente straordinario di reddito.
Infine, sembra utile evidenziare la differenza di trattamento della variazione della vita utile rispetto alla svalutazione. Premesso che nella pratica può risultare non sempre agevole distinguere le due situazioni, a livello teorico si distingue la prima situazione nella quale l’ammontare complessivo da ammortizzare risulta invariato, comportando solo una variazione delle quote accantonate, in relazione alla diminuzione o all’aumento della vita utile residua, dalla seconda fattispecie, che prevede la rettifica del valore delle immobilizzazioni in quanto questo non corrisponde più al valore recuperabile attraverso la loro utilizzazione.
Da un punto di vista fiscale, i costi relativi ai software sono capitalizzati in base a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 917/1986. Si segue quindi il criterio del costo d’acquisto o di produzione. Nel costo, oltre agli oneri accessori di diretta imputazione, possono essere compresi anche i costi relativi agli interessi passivi e alle spese generali se nel bilancio sono rilevati ad incremento del valore del software.
Per quanto riguarda gli ammortamenti, questi sono ammessi in deduzione, in ogni esercizio:
- in misura non superiore ad un terzo se sono iscritti nella voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno”;
- in relazione alla durata prevista dal contratto o dalla legge se sono stati rilevati nella voce “concessioni di licenze, marchi e diritti simili”.
Nella tabella successiva è riassunta la disciplina relativa agli ammortamenti dei software.
Software |
Ammortamento |
|
Contabile |
Fiscale |
|
di proprietà |
Residua possibilità di utilizzazione |
In misura non superiore a 1/3 per ciascun esercizio |
in licenza d’uso a tempo determinato |
Residua possibilità di utilizzazione |
Durata prevista dal contratto o dalla legge |