La riforma delle perdite fiscali d'impresa
Il Fisco, N. 39 - 24 ottobre 2011
Con la Manovra correttiva 2011 (D.L. n. 98/2011), il legislatore tributario è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle perdite fiscali d'impresa, sopprimendo il vincolo temporale del quinquiennio alla riportabilità delle perdite e stabilendo che la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, senza limiti di tempo. Le novità normative in rassegna riguardano peraltro i soli soggetti Ires (fatta eccezione per gli enti non commerciali). La citata manovra non ha infatti apportato alcuna modifica al contenuto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, cosicchè per le perdite delle imprese individuali e per quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria, il riporto a nuovo continua ad essere ammesso senza alcuna restrizione di tipo quantitativo, ma con il limite del quinto anno successivo a quello di maturazione della perdita. (...)