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Controparti localizzate in paradisi fiscali. Indeducibilità dei costi

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di Giuseppe Rebecca e Ivan Gallico
Forum Fiscale, N. 6 - giugno 2003

L’esigenza di combattere comportamenti elusivi, messi in atto da contribuenti residenti con imprese domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata, ha indotto il Legislatore italiano a disciplinare la materia percorrendo la strada già intrapresa da altri Stati europei. In questa direzione, l’art. 1, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342 ha introdotto alcune importanti novità. Sostanzialmente, si tratta di disposizioni che limitano la deducibilità dei costì e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse fra imprese residenti ed imprese fiscalmente domiciliate in Stati a fiscalità ridotta (art. 76, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF  5176]). (1) Ove invece il soggetto italiano detenga il controllo dell’impresa estera, il reddito prodotto da quest’ultima è imputato «per trasparenza» al soggetto controllante, indipendentemente dalla percezione dello stesso (normativa Cfc - Controlled foreign company - di cui all’art. 127-bis, Tuir [CFF  5227a]). Il regime di indeducibilità dei costi posto dal comma 7- bis dell’art. 76, Tuir non viene comunque applicato ove l’impresa residente provi l’effettiva attività svolta dall’impresa estera oppure, in alternativa, il reale interesse economico all’operazione e la sua concreta esecuzione. In questo articolo si analizzeranno le problematiche legate a queste due esimenti. (...)

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