L'intestazione di immobile in nome altrui. Profili giuridici e fiscali
di Maurizio Zanni e Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 29 - 19 luglio 2010
Sotto il profilo fiscale, si osserva che la specificazione, in seno all'atto di trasferimento dell'immobile, che il relativo prezzo è stato corrisposto con liquidità fornita da un familiare o da un terzo a titolo di liberalità, piuttosto che l'intervento in atto del "donante" per il pagamento diretto al venditore non comportano, nella maggior parte dei casi, l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, stante il disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.lgs. n. 346/1990, secondo cui sono escluse da detta imposta le liberalità collegate ad atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari per i quali sia prevista l'apllicazione dell'imposta proporzionale di registro o dell'IVA. (...)