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Il rimborso dell’IVA per opere su beni di terzi

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 6 ottobre 2023

 

In questo articolo trattiamo la questione del diritto al rimborso dell’IVA per spese sostenute su beni di terzi, e quindi di spese sostenute dal conduttore o dal comodatario.

Abbiamo già analizzato la questione delle migliorie su beni di terzi sotto più aspetti: iscrizione in bilancio, detrazione IVA, rimborso IVA, imposte dirette, effetti relativamente al canone di locazione (“Migliorie su beni di terzi e imposte”, Commercialista Telematico del 7 marzo 2023), articolo al quale rimandiamo per ogni approfondimento e dal quale riprendiamo qualche parte, aggiornandola, relativamente all’IVA.

Qui diamo appunto un aggiornamento per quanto concerne l’IVA, ed in particolare il rimborso di tale imposta.

La questione dell’IVA

a. La detrazione

Per quanto concerne la detrazione dell’IVA sostenuta su spese effettuate su beni di terzi, la Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 11533 dell’11 maggio 2018 (in senso conforme anche in pari data n. 11534, ed inoltre n. 6288 e n. 16223 del 2018, risolvendo così precedenti contrasti della giurisprudenza di legittimità), ha stabilito che va riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobile di proprietà di terzi, condotto in locazione, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale.

Recentemente, nello stesso senso, Cassazione n. 1629 del 19 gennaio 2023. E questo indipendentemente dalla classificazione catastale dell’immobile; specificatamente abitazione utilizzata come ufficio.

In questo senso anche la giurisprudenza della Corte Europea di giustizia (sentenze C-672/16 del 2018, C-132/16 del 2017, C-124/12 del 2013 e C-29/08 del 2009) che, in base al principio di neutralità dell’imposta, ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva... ”purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale”.

Il diritto alla detrazione è stato riconosciuto anche per l’IVA sulle spese per lavori realizzati su beni di proprietà di terzi non utilizzati dal committente nell’esercizio della propria attività caratteristica e sui quali lo stesso non vantava alcun titolo di detenzione/possesso (risposta a interpello 219/E/2021).

b. Il rimborso

Per quanto concerne il diritto al rimborso dell’IVA sostenuta per lavori su beni di terzi, invece, la questione non è ancora risolta e ora pende avanti alle Sezioni Unite della Cassazione.

Per negare il diritto di rimborso dell’IVA correttamente detratta la Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 10110 del 28 maggio 2020; il diritto al rimborso è stato negato, in quanto le opere di miglioramento eseguite su beni immobili di terzi sono state considerate fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72. Non sono infatti state ritenute riconducibili all’acquisto di beni ammortizzabili. In tale sentenza è stato anche specificato come il diritto alla detrazione dell’IVA non comporti automaticamente il riconoscimento del diritto al rimborso della imposta.

Nello stesso senso Cassazione n. 24518 del 4 novembre 2020. n. 23667 del 28 ottobre 2020 e n. 24779 del 4 dicembre 2015.

In senso contrario, e quindi per il riconoscimento del diritto al rimborso, orientamento che riterremmo assolutamente maggioritario, si hanno Cassazione n. 27813 del 22 settembre 2022, n. 36014 del 22 novembre 2021, n. 35553 del 19 novembre 2021, n. 16971 del 16 giugno 2021, n. 215 dell’11 gennaio 2021, n. 24518 del 4 novembre 2020. n. 22708 del 20 ottobre 2020. n. 10110 del 28 maggio 202Q.n. 6200 del 27 marzo 2015, n. 9327 del 28 aprile 2014 e n. 8389 del 5 aprile 2013.

Specificatamente per i professionisti si ha la sentenza di Cassazione n. 14583 dell’11 maggio 2022 che ha negato la detraibilità dell’IVA per un professionista, nel caso di ristrutturazione integrale di un immobile; nel caso specifico non si trattava di un semplice adattamento dello stesso alla attività, nel qual caso invece l’IVA sarebbe stata detraibile.

Ed ecco ora la sentenza di rinvio alle Sezioni Unite, la ordinanza n.14975 del 29 maggio 2023.

I due contrapposti orientamenti, come specifica tale ordinanza, si fondano su due aspetti:
- da una parte, si è fatto riferimento all’applicazione del principio base di neutralità dell’IVA, per effetto del quale non si può differenziare il diritto alla detrazione dell’imposta da quello al rimborso della stessa, essendo istituti strutturalmente uguali;
- dall’altra, si è sostenuta la diversità strutturale del diritto al rimborso dell’IVA, in quanto fattispecie di applicazione eccezionale nell’ambito della disciplina della tutela del soggetto passivo e, pertanto, forma suscettibile di previsioni normative più limitative circa le modalità di esercizio.

La Cassazione, dopo aver analizzato i vari interventi giurisprudenziali nel dettaglio, alla fine, nel paragrafo che precede il P.Q.M., così precisa:

“La sussistenza, quindi, di contrasti giurisprudenziali di questa Corte in ordine alla questione in esame nonché il rilievo nomofilattico della stessa, poiché implica una valutazione in ordine alla struttura ed ai presupposti applicativi del diritto alla detrazione iva e del diritto al rimborso iva, induce a ritenere necessaria la rimessione degli atti processuali al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di rimettere l'esame della questione, per cui è causa, alle Sezioni Unite Civili.”

Si attende quindi questo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite anche perché, come è stato segnalato, una recente ordinanza della sezione tributaria (Cass. n. 21228/2023 ) ripropone l’orientamento più restrittivo, che sembrava essere stato ormai superato nelle pronunce più recenti.

Peraltro il diritto al rimborso dell’IVA è stato riconosciuto, dalla Agenzia delle Entrate, relativamente all’acquisto di stazioni di ricarica di veicoli elettrici installate su suolo pubblico, alla condizione che non fossero irreversibilmente integrate al suolo (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 497/2020 ).

Conclusione

In conclusione, per quanto concerne la questione IVA su lavori effettuati su beni di terzi, mentre oramai è pacifico il diritto al rimborso, essendo soltanto richiesto un nesso di strumentalità con l’attività svolta (tesi confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione), manca ancora una soluzione condivisa per quanto concerne il diritto al rimborso. Svariate sentenze sono per il riconoscimento del diritto, ma ce ne sono anche di contrarie. La questione è in attesa di pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Cassazione.

Note

Vedere anche, sull’argomento, l’articolo di Gianfranco Antico, “Opere su beni di terzi e detrazione IVA: si va verso le Sezioni Unite “, Commercialista Telematico 20 giugno 2023.

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