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Conto corrente cointestato e donazioni indirette

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 28 aprile 2023

La cointestazione di un conto corrente bancario, come pure di un deposito titoli, è una situazione che si verifica sempre più frequentemente, nella realtà. Di norma si tratta di conti cointestati ai coniugi, ma talvolta anche ad altri familiari (fratelli, genitori, parenti vari).  Qui analizziamo un aspetto particolare, che riguarda la titolarità degli importi o dei titoli risultanti dal rapporto; la questione ovviamente può avere una rilevanza particolare in caso di separazione tra coniugi come pure nel caso di una successione.

 

Il conto corrente cointestato

Il codice civile ne tratta all’articolo 1854 codice civile: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

Riportiamo anche il testo della relazione del Guardasigilli del 4 aprile 1942: “Nella pratica bancaria il rapporto di conto corrente si collega e spesso si sovrappone a diverse operazioni, che rispondono a distinti tipi contrattuali, quali il deposito, l’apertura di credito, l’anticipazione, e altre ancora. Attraverso il conto corrente la banca svolge a favore dei clienti vari servizi, tra cui principalmente quello di cassa, quello dei giroconti e delle stanze di compensazione, e assume mandati e delegazioni in forme diverse, tra cui primeggiano le varie specie di assegni bancari. Questo rapporto di conto corrente, dalla dottrina detto improprio, ha pochi punti di contatto con quello di conto corrente regolato negli articoli 1823 a 1833; e infatti di quest’ultimo si applicano al conto corrente bancario solo le norme concernenti i diritti di commissione, la condizione del salvo incasso e l’approvazione o la contestazione del conto (art. 1857 del c.c.).

Tra le caratteristiche del conto corrente bancario emerge quella che la disponibilità delle somme accreditate rimane al correntista per tutta la durata del rapporto (art. 1852 del ce), e che, se tra la banca e uno stesso cliente intercedono molteplici rapporti, i saldi attivi di uno dei conti si compensano con i saldi passivi che altri conti possono presentare (art. 1853 del ce; cfr. del resto, art. 1241 del c.c.). I vari intestatari di un unico conto, anche quando abbiano la facoltà di compiere operazioni separatamente, sono legati tra loro da una solidarietà, non soltanto passiva, ma anche attiva (art. 1854 del c.c.).

Questa regola, che logicamente si spiega in base all’unità del conto, riesce praticamente vantaggiosa, in quanto facilita e semplifica le liquidazioni, nello interesse, sia dei correntisti, nel caso di Saldi a loro favore, sia della banca, nel caso di saldi per essa attivi. II recesso, nei rapporti di conto corrente a tempo indeterminato, è regolato dai principi generali che impongono l’obbligo della disdetta ad entrambe le parti (art. 1855 del c.c.)e perciò, mentre il correntista deve attenersi al termine di preavviso, la banca è obbligata, fino alla scadenza del termine stesso, a dar corso agli ordini del cliente, salvo beninteso il caso che, dalla natura del rapporto fondamentale, non risulti il contrario, o che gli ordini dati durante il periodo di preavviso siano eseguibili, solo dopo la scadenza.”

 

La sentenza di Cassazione del 3 Aprile 2023

La Corte di Cassazione è intervenuta molto frequentemente su questa tematica, e le sentenze sono quasi tutte con lo stesso orientamento, ben descritto nella sentenza più recente, la n. 9197 del 3 aprile 2023 con relatore la dottoressa Giulia lofrida. In tale sentenza viene richiamata una precedente sentenza (la n. 18777/2015) che aveva così specificato:

“la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 ce, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa”.

Si è quindi precisato (Cassazione 29324/2021) che, poiché la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, codice civile, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali, solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), ”…ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso”.

Altre sentenze nello stesso senso, sempre della Cassazione: n. 11375 del 29 aprile 2019, n. 4320 del 22 febbraio 2018, n. 13619 del 30 maggio 2017 e n. 13614 del 30 maggio 2013.

 

Il deposito titoli cointestato

Nel caso di una cointestazione di un conto deposito titoli, la Cassazione, sempre con la recente citata sentenza n. 9197/2023 ha così citato precedente giurisprudenza (Cassazione 4496/2010) ha chiarito che:

“in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, comma 2, ce, sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Per vincere la predetta presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l’acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari”.

“In definitiva, dagli artt. 1854 e 1298, comma 2, ce, deriva che la presunzione circa l’eguaglianza delle quote di conto bancario cointestato rappresenta una presunzione legale juris tantum che, dando luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti”.

Nel caso specifico è stata accertata la proprietà esclusiva dei titoli azionari presenti nel deposito cointestato, titoli che in quanto beni personali, frutto di donazione della propria madre, non erano neppure entrati nella comunione legale tra i coniugi. Controparte sosteneva che il solo fatto che il coniuge avesse depositato i suddetti titoli azionari nel conto cointestato avrebbe comportato una donazione indiretta a favore di essa. Nel paragrafo successivo analizzeremo appunto il caso della donazione indiretta di titoli.

 

Le donazioni indirette

Sempre dalla recente citata sentenza della Cassazione n. 9197/2023 riportiamo una analisi della fattispecie donazione indiretta: “In effetti, per la validità delle donazioni indirette, vale a dire di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 ce, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: nella specie, si tratterebbe della cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di azioni depositate presso un istituto di credito, appartenenti all’atto della cointestazione ad uno solo dei cointestatari (cfr. Cass, 3499/1999; Cass. 5333/2004; Cass. 14197/2013)”.

Nello stesso senso si ha anche la n. 2963 del 3 settembre 2019.

Tuttavia: “la possibilità che costituisca donazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’ animus donandi , consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cassazione 26983/2008).

Il principio è stato successivamente confermato da questa Corte (Cass. 468/2010; Cass. 4682/2018).

 

Conto corrente cointestato e donazione indiretta

In definitiva, per la validità di una donazione indiretta effettuata mediante cointestazione di un rapporto bancario (conto corrente o deposito titoli) appare sufficiente l’animus donandi, non essendo richiesta una formalità particolare. Ricordiamo come la Cassazione a Sezioni Unite (n. 18725 del 27 luglio 2017) avesse invece richiesto la forma dell’atto pubblico per un trasferimento di titoli effettuato con un ordine di bancogiro, non considerandolo quale donazione indiretta. E conseguentemente si era trattato di donazione nulla, anche se ai fini tributari sempre la Cassazione ha reiteratamente considerato tassabili anche tali donazioni nulle (Cassazione n. 15144/2017, 634/2012 e 22118/2010).

 

Conto cointestato in caso morte

Riprendiamo da un nostro precedente intervento (“Conto cointestato e donazione” ne Commercialista Telematico del 22 luglio 2020): “In caso di morte si presume che le disponibilità su un conto corrente cointestato spettino a metà tra i cointestatari. La banca non potrà pertanto frapporre ostacoli al prelievo di metà della giacenza. La circolare ABI n. 000906 del 15 febbraio 2005 ha però specificato che, in caso di opposizione da parte di un correntista o di un erede, la banca dovrà richiedere il consenso di tutti. Eventuali abusi potranno comunque essere gestititi autonomamente tra le parti. Ai fini della dichiarazione di successione, andrà riportato nell’asse ereditario la metà della giacenza”.

 

Indagini finanziarie

Ai fini delle indagini finanziarie, la giurisprudenza (tra tutte, Cassazione n. 1298/2020 e Cassazione n. 9352 dell’8 maggio 2015) ha confermato la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, nel senso della possibilità di considerare rilevanti le operazioni effettuate in un conto cointestato. Grava sul contribuente verificato l’onere di dimostrare la estraneità delle somme alla propria sfera reddituale oppure che gli importi siano imputabili all’altro cointestatario del conto (art 32 DPR 600/1973 e art 51 DPR 633/1972).

La circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza è nello stesso senso. Le movimentazioni su un conto corrente cointestato non sono però sufficienti per presumere una attività commerciale svolta da parte del soggetto cointestatario che non presenta dichiarazioni fiscali (Cassazione n. 9903/2020).

 

Conto corrente cointestato: alcuni profili da attenzionare

I rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 codice civile (che disciplina i rapporti tra correntisti e banche), bensì dall’art. 1298, comma 2 codice civile, secondo il quale debito e credito solidale sono da dividersi in quote uguali solo qualora non risulti diversamente. Nei rapporti con la banca, il cointestatario, indipendentemente da chi abbia versato la provvista, è legittimato comunque ad effettuare qualsiasi prelievo, al limite anche prelevare tutta la giacenza.

In conclusione, il conto corrente cointestato dovrà essere analizzato nello specifico, ai fini delle presunzioni di contitolarità degli importi in esso giacenti. Solo in presenza di uno spirito di liberalità, il saldo del conto o i titoli in esso contenuti possono ritenersi spettante per metà ai cointestatari, allorché i versamenti siano effettuati esclusivamente o prevalentemente da uno solo dei cointestatari.

Qualora invece il conto sia sempre alimentato da uno solo dei cointestatari, ma non si sia in presenza di un animus donandi, la giacenza è da ritenersi spettante solo a chi ha versato.

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