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Scissione asimmetrica non proporzionale a vasi comunicanti

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 16 novembre 2021

La scissione asimmetrica non proporzionale è operazione da molti anni affrancata, dalla Amministrazione finanziaria, e molto praticata dalla realtà operativa. Consente infatti spesso di risolvere problemi di diverse visioni di gestione, soprattutto tra familiari, senza oneri fiscali. Alla fin fine il fisco non perde nulla, restando immutati i valori di riferimento (leggi eventuali plusvalori) e ne guadagna la gestione aziendale, più logica e razionale. Si tratta di operazioni sovente legate agli immobili intestati appunto a società, sia commerciali che semplici, con quote sociali di provenienza spesso di origine successoria.

Oramai è acquisita la possibilità di scindere una società in modo asimmetrico e non proporzionale, mantenendo i valori di riferimento. Si pensi al caso, appositamente semplificato, di due soci al 50% di una società qualsiasi con un patrimonio di due immobili, più o meno dello stesso valore. Con questo tipo di scissione si arriva ad assegnare un immobile ad una società di un socio, e l’altro immobile ad altra società, dell’altro socio, ognuno quindi titolare al 100% di una società che detiene un solo immobile (per le società di persone, con obbligo di ripristinare la compagine societaria entro i successivi sei mesi, magari con l’inserimento di figli). Se i soci non pensano di cedere le quote a terzi, ma piuttosto di continuare nella gestione dei beni, non si intravvede alcuna ipotesi di abuso del diritto. Decine sono gli interventi della Amministrazione finanziaria che hanno ammesso questo tipo di operazioni.

 

Il principio di cui all’interpello n 746 del 27 ottobre 2021

Con la risposta ad interpello n. 746/2021 si è fatto un grande passo avanti, o meglio ancora un grandissimo passo avanti.

Sempre verificato che ci siano i presupposti per una operazione di questo tipo (dissenso tra soci, nessun salto impositivo e sostanziale mantenimento dell’esistenza della pregressa compagine societaria, ancorché diversamente espressa), con questa risposta ad interpello si è sdoganata una operazione un po’ più complessa, che se non andiamo errati mai era stata precedentemente analizzata dalla Amministrazione finanziaria. E noi la chiameremo Scissione asimmetrica non proporzionale “a vasi comunicanti”.

La novità sta nel fatto che si è esplicitamente ammesso che ci possano essere di fatto dei conguagli, tra soci, da una società all’altra, purché alla fine tutto torni, e ci sia sostanziale equilibrio. In buona sostanza, se una società di due soci al 50% ha due beni, uno di 40 e l’altro di 60, e l’altra società, sempre di due soci al 50%, ha 5 beni, che valgono 20 l’uno, alla fine l’importante è che ogni socio abba due società che valgono 100 in tutto. Non importa se una di queste società avrà solo un immobile di 40 e l’altra tre immobili da 20. Il totale è appunto 100, e il valore alla fine della sommatoria delle due società scisse è lo stesso delle quote oggi pertoccanti.

 

Il caso di cui all’interpello n.746/2021

L’interpello aveva come oggetto l’articolo 173 del TUIR, Valutazione anti-abuso di doppia scissione totale non proporzionale. Così era stato esplicitato, dai richiedenti il parere:

“La gestione societaria di entrambe le società è risultata negli anni molto complessa per divergenze di gestione tra i due fratelli, che hanno comportato notevoli frizioni di difficile risoluzione anche per mancanza di un socio maggioritario. I due fratelli si attestano ormai da tempo su posizioni inconciliabili fra loro, in quanto si è venuta a creare una situazione di stallo, a causa dell'incompatibilità delle diverse prospettive e del conseguente deterioramento dei rapporti interpersonali. All'interno delle due società, un socio avrebbe intenzione di effettuare alcuni interventi di ... al fine di destinare ... . L'altro socio invece, non condivide questa scelta strategica sia per il fatto che ... e sia perché ... . Dopo diversi tentativi negli anni di coordinare una gestione comunitaria di entrambe le società e dopo aver anche prospettato ipotesi di cessione delle quote da parte di un fratello all'altro, si è giunti alla conclusione di scindere le due società, in quanto si prospetta una impossibilità di gestione che soddisfi entrambi i soci e in quanto entrambi i soci vogliono proseguire l'attività di gestione immobiliare.”

Tra l’altro, veniva anche dato atto che un immobile sarebbe stato venduto ante scissione, e si presume con distribuzione del ricavato in qualche modo tra i soci , ante operazione .

“Gli immobili di ciascuna società scindenda che verrà scissa al 50% a favore di ciascuna società beneficiaria non possono essere scissi esattamente al 50%, non essendo tutti identici e del medesimo valore; ciò nonostante, sulla base dei valori correnti di ciascun immobile, la ripartizione non proporzionale degli immobili, come si evince dal prospetto allegato, fa emergere un conguaglio pressoché nullo. Per ciascun immobile costituente il patrimonio delle società scindende è stata predisposta un'apposita perizia di stima indipendente.”

Veniva anche dato atto che: “a) non sono state effettuate rivalutazioni di quote della società scindende; b) le società beneficiarie continueranno ad adottare il regime contabile adottato dalle rispettive società scisse; c) la società ALFA, prima della scissione, cederà un immobile strumentale, a cui entrambi i fratelli non sono più interessati; d) gli immobili delle due società sarebbero iscritti nelle 4 NEWCO agli attuali valori contabili post rivalutazione e nel rispetto del principio di neutralità e di continuità dei valori fiscali: i beni attribuiti alle società beneficiarie assumeranno, dunque, il medesimo valore fiscale che avevano presso le società scisse, al momento della scissione, senza far emergere plusvalenze/minusvalenze latenti sui cespiti; e) i beni che confluiranno nelle beneficiarie non resteranno inutilizzati e non saranno destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; f) successivamente alla scissione, gli immobili delle beneficiarie continueranno ad essere locati in base ai contratti di locazione vigenti, salvo attuazione delle diverse strategie prospettate da ciascun socio per consentire redditi idonei. Le partecipazioni delle beneficiarie non saranno cedute a terzi, dopo le scissioni, se non per le minime quote necessarie a ricostituire la pluralità dei soci tramite le citate donazioni a favore dei figli dei signori .. (... a favore di ciascun figlio per una percentuale complessiva del...” . Inoltre è stato precisato che “-le società beneficiarie non usufruiranno di un sistema di tassazione agevolato rispetto a quello in vigore per le scindende; - è intenzione delle istanti di aderire alla legge di rivalutazione dei beni di impresa, ai sensi dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, rivalutando, antecedentemente all'operazione di scissione, gli immobili delle scindende come indicato nella documentazione allegata; - i soci, a seguito della costituzione delle società beneficiarie, non cederanno le proprie partecipazioni in queste, se non per ricostituire, ai sensi dell'articolo 2323 del Codice Civile, la pluralità dei soci accomandanti nelle NEWCO S.A.S., attraverso una donazione ai propri figli di una quota residuale pari al ... del capitale; - le due operazioni di scissione non proporzionali avverranno contestualmente e complessivamente il valore del patrimonio netto trasferito dalle due scindende alle rispettive società beneficiarie garantirà a ciascun socio di ottenere lo stesso valore economico che si otterrebbe teoricamente da una scissione delle stesse, con trasferimento delle attività e passività in proporzione alle quote dei soci. Pertanto, viene ribadito che non sono previsti ristori da parte di ciascun socio in favore dell'altro; - non ricorrono in capo alle beneficiarie, i presupposti per la rettifica della detrazione IVA di cui all'articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto è decorso il periodo di dieci anni previsto per i fabbricati oggetto di scissione; - tutti gli immobili, trasferiti in base alle scissioni prospettate, saranno strumentali e necessari a realizzare il progetto imprenditoriale prospettato dai singoli soci.

Secondo l’Agenzia delle Entrate “la prospettata doppia scissione in esame non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. Tuttavia, si evidenzia che nell'ipotesi di una distribuzione sperequata - nella fase attuativa della scissione - dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire ai soci unici delle due società beneficiarie e di quelli relativi alle partecipazioni che rimarrebbero al socio della scissa rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi, che determinasse un'attribuzione patrimoniale in favore del socio della società scissa rispetto ai soci delle beneficiarie o viceversa, rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.”

“Ancorché nelle singole operazioni di scissione l'assegnazione alle società beneficiarie dei beni immobili sia non proporzionale , il complesso delle operazioni porterebbe ad una sistemazione pressoché paritaria, con corrispondenza dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire ai soci, rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi nelle società scisse. In linea di principio, l'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.”

In definitiva, purché i valori effettivi di quanto assegnato combacino, e pare anche solo sostanzialmente, nessuna ipotesi di abuso del diritto è stata ravvisata, nella fattispecie. L’importante è che alla fine ad ogni socio sia dato un valore corrispondente a quanto gli spettava ante operazione di scissione.

 

Conclusione

La risposta ad interpello n 746/2021 è dirompente, ed apre scenari nuovi, per i contribuenti. Al rispetto dei presupposti, tutti sopra indicati, una scissione non proporzionale asimmetrica “a vasi comunicanti”, nel senso che si travasano valori da una società all’altra, fiscalmente non rappresenta una operazione di abuso del diritto. L’importante è che il totale dei valori trasfusi alla fine quadri con il valore iniziale.

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