Prededuzione, amministrazione straordinaria e d.lgs.159/2011
di Giuseppe Rebecca
portale unijuris.it, 29 ottobre 2020
Introduzione
Ci si chiede quale sia la sorte di un credito dichiarato in prededuzione in una procedura giudiziaria ex d.lgs 159/2011 , qualora la stessa sia poi seguita da una dichiarata procedura di amministrazione straordinaria .
Potrà essere considerato tale anche in quest’ultima procedura? Nessuna norma prevede né tantomeno esclude tale possibilità. La giurisprudenza nota sul tema è molto limitata; qui commentiamo un intervento del Tribunale di Catania .
In una amministrazione straordinaria il Tribunale di Catania (sentenza del 26 settembre 2019, in calce) ha negato la prededucibilità di un credito, già considerato prededucibile in una precedente amministrazione giudiziaria ex d.lgs. 159/2011 (antimafia).
In tale sentenza il Tribunale fa una premessa, alla luce della quale avanza successive considerazioni, ma appunto la premessa preannuncia l’impostazione e le conseguenti considerazioni .
Questa la premessa:
“ la ratio delle misure di prevenzione è quella di mantenere lo svolgimento dell’attività d’impresa scevra di influenze della criminalità, mentre le procedure concorsuali mirano a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza. Ai fini della prededuzione, anche a volersi applicare all’amministrazione straordinaria le disposizioni sulla prededuzione, nel caso di consecuzione delle procedure, non si può equiparare la procedura di amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia a una procedura concorsuale ”.
Da questo ne consegue che non si può parlare, sempre secondo il tribunale di Catania, di consecuzione di procedure.
Nello specifico, viene sostenuto che, anche ove la prededuzione fosse applicabile alla amministrazione straordinaria, nel caso di consecuzione di procedure, la amministrazione giudiziaria non è comunque una procedura concorsuale. Ora, che la prededuzione sia applicabile anche nei confronti della amministrazione straordinaria lo prevede l’articolo 52 del d.lgs 270/1999. E’ benvero che ne parla in un caso diverso, cioè di amministrazione straordinaria seguita da un fallimento, ma è evidente che il concetto è esattamente lo stesso; quanto è prededucibile in una amministrazione straordinaria, lo sarà anche nel successivo fallimento. Manca invero uno specifico riferimento al nostro caso, di amministrazione straordinaria preceduta da una amministrazione giudiziaria . Ma sempre di credito prededucibile si tratta.
Le motivazioni
La esclusione della prededucibilità del credito nel caso specifico è stata poi così motivata, dal Tribunale di Catania:
“ Non riconosce la chiesta prededuzione, posto che, pur a fronte del provvedimento ex art. 34 D.Lgs n. 159/2011, non risulta allegata e comprovata in modo specifico alcuna delle ipotesi di prededuzione secondo la disciplina dell’amministrazione straordinaria, trattandosi di credito anteriore a questa, né, in ogni caso, gli specifici presupposti dell’art. 54 del D.Lgs n. 159/2011, tenuto conto dei requisiti ivi descritti ”.
Nella fattispecie è in ogni caso del tutto pacifico che si tratti di un credito qualificato, nella amministrazione giudiziaria, prededucibile, così come indicato nell’art. 61 del D. Lgs 159/2011.
In tale articolo sono tra l’altro usate le stesse identiche espressioni (crediti sorti in occasione o in funzione) di cui all’art. 111 della L.F.
Quindi a questo punto la domanda è: un credito dichiarato e riconosciuto per legge prededucibile nel corso di una procedura giudiziaria ex d.lgs 159/2011, lo è solo nel suo limitato ambito, o anche in altra successiva procedura, per via del cosiddetto principio della consecuzione delle procedure?
Tutte le altre considerazioni parrebbero superflue.
Nel negare la prededucibilità sono richiamati, sempre nella sentenza del Tribunale di Catania, anche i dichiarati non rispettati presupposti di cui all’art. 54 d.lgs 159/2011, articolo tra l’altro privo di alcun commento nella relazione governativa, al contrario di molti altri.
Invero pare difficile poter comprendere tale richiamo. L’articolo 54 è composto da 2 commi; il primo prevede solo che i crediti prededucibili possano essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, con la autorizzazione del Giudice Delegato. E questo non era certamente il caso.
Al comma 2 si parla sempre di pagamenti. E anche questo non pare coerente con il caso trattato.
Non è messa in dubbio da alcuno la prededucibilità del credito; qui si discute se tale requisito possa in un certo modo “traslare” in altre procedure.
In definitiva, la motivazione non ci appare appropriata, essendo già stato detto nelle premesse il perché il credito prededucibile non potesse essere tale in una successiva amministrazione straordinaria, essendo due procedure differenti e l’amministrazione giudiziaria non tra quelle concorsuali.
Ci si focalizza quindi sulla questione della consecuzione delle procedure.
E’ pacifico che siamo in presenza di un credito prededucibile, e quindi meritevole di tutela, da parte della amministrazione della giustizia.
Ma allora come qualificare l’amministrazione giudiziaria, che propriamente non è una procedura concorsuale, come afferma il Tribunale di Catania?
Le norme che la regolano sono dirette a “risolvere la crisi di legalità in cui versa l’impresa, attraverso la gestione del patrimonio da parte di un terzo (amministratore giudiziario).
Le due procedure hanno la funzione di risolvere lo stato di crisi in cui versa l’imprenditore: detta crisi può essere economica o di legalità”.
“In entrambi i casi l’imprenditore viene spossessato della propria azienda affinchè sia amministrata, sotto la vigilanza dell’Autorità Giudiziaria, da un curatore o da un amministratore giudiziario: da qui la soggezione dell’agire pubblico nei rapporti con i terzi e la garanzia della tutela dell’affidamento dei terzi, che confidano nell’operato degli organi legalmente autorizzati dal Giudice Delegato alle Misure di Prevenzione”.
“Gli atti compiuti (e i debiti contratti) dall’amministratore giudiziario hanno la finalità di consentire la prosecuzione delle attività industriali e commerciali durante la fase di gestione giudiziaria, allo scopo di mantenere attive le aziende.
Non si può trascurare che pure le procedure regolate dal Codice Antimafia hanno natura concorsuale, tanto che sono numerosi e continui i richiami, diretti o indiretti, alle norme concorsuali dettate dalla legge fallimentare. E le disposizioni del nuovo Codice della crisi richiamano continuamente le norme del Codice Antimafia.
Per le stesse ragioni per le quali la legge fallimentare prevede la prededuzione, anche nell’art. 61 del Codice Antimafia, è prevista la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento, ferma restando la liquidazione secondo criteri di graduazione e proporzionalità (art. 54, 2° comma, Codice Antimafia).
Proprio in tema di prededucibilità di crediti sorti nel corso di un procedimento per misure di prevenzione, la Suprema Corte in una recente pronuncia ha confermato che la finalità complessiva della operazione è quella di consentire la prosecuzione delle attività industriali e commerciali durante la fase di gestione giudiziaria, allo scopo di mantenere attive le aziende. Nella specie si trattava della sottoscrizione di un mutuo, con iscrizione di ipoteca su alcuni beni sottoposti a sequestro, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto presso la Prefettura di Trapani nel 2009, con autorizzazione del medesimo Tribunale ( osservazioni di Giulia Carlozzo, Il Diritto Fallimentare, Prededucibilità nella consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex art. 34, d. Lgs n. 159/2011 e Amministrazione Straordinaria).
In definitiva, quindi, tutto si riduce, come già anticipato, al fatto se sia applicabile o meno, nel caso di una amministrazione giudiziale, il principio della consecuzione delle procedure.
Quanto ai crediti prededucibili, la loro disciplina è ricalcata, nella amministrazione giudiziaria, con evidenza, da quella della legge fallimentare (artt. 111 e 111-bis l. fall., come modificati dalla riforma del 2006).
Sono crediti prededucibili (ex art. 1, co. 3, d.lgs. cit):
- i crediti “così qualificati da una specifica disposizione di legge”;
- i crediti “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 42”.
L’art. 111, L.F.preso a sè stante, letteralmente specifica al comma due che “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge …”. Ora, pare pacifico che i crediti di cui si trattava erano qualificati prededucibili. La legge fallimentare non specifica da quale norma siano così qualificati, e quindi il riferimento è generale, senza limitazione alcuna. Una legge così li qualifica, e ciò pare bastevole per poterli classificare sempre tali .
Se all’amministrazione straordinaria possono applicarsi anche delle norme della legge fallimentare, ne consegue che la caratteristica del credito, prededucibile, permane. E questo anche indipendentemente dal fatto che la amministrazione giudiziaria non sia una procedura concorsuale. E’ la legge che così lo ha qualificato.
I crediti “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione” sono agevolmente individuabili. Può farsi riferimento agli orientamenti della Cassazione civile in materia fallimentare secondo cui occorre un collegamento funzionale e non occasionale con la procedura concorsuale, inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito rientri negli interessi e dunque risponda agli scopi della procedura stessa. [1]
I mancati espliciti richiami nelle normative
La legge sulla amministrazione straordinaria non fa alcun richiamo, come si è già detto, né ad una diversa precedente procedura, né tantomeno a crediti dichiarati comunque prededucibili da altre norme. Si tratta di una fattispecie non prevista normativamente, ma si osserva che una situazione simile si è verificata anche altre volte; spesso le norme nella materia concorsuale di fatto seguono gli orientamenti giurisprudenziali. Ci riferiamo sia alla prededuzione che alla consecuzione delle procedure.
Quanto alla prededuzione, solo con la riforma del 2006 (d. lgs 5/2006) è stata legislativamente prevista per la prima volta in modo organico, ed estesa dal fallimento anche concordato preventivo e ora anche gli accordi di ristrutturazione e alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Anche il concetto di consecuzione delle procedure ha avuto lo stesso iter.
Si tenga anche conto che, fino al 2012, la consecuzione delle procedure non era specificatamente normata, ma frutto di interpretazioni giurisprudenziali intervenute a colmare questa lacuna; sul punto è intervenuto il Decreto Sviluppo (convertito nella legge 134/2012) che tra l’altro ha introdotto l’art. 69 bis alla L.F.
Questo per significare che la consecuzione delle procedure è una costruzione giurisprudenziale, fatta nel tempo, in assenza appunto allora di specifiche previsioni.
E ora, nel caso che ci occupa, si è esattamente nella stessa identica situazione ante 2012.
Manca una norma che preveda la consecuzione tra Amministrazione Giudiziaria e Amministrazione Straordinaria, ma non per questo si può sostenere che il principio della consecuzione non si applichi.
E’ un principio applicabile nei fallimenti preceduti da concordato, come pure per i fallimenti preceduti da una amministrazione straordinaria perché non applicarlo anche per il nostro caso? Solo perché non esplicitamente non richiamato?
La mancata previsione normativa non aveva però certo limitato nei fatti l’applicabilità di questi due concetti, la prededuzione e la consecuzione delle procedure.
Nella fattispecie qui esaminata ci troviamo esattamente nella stessa identica situazione. La legge sulla Amministrazione straordinaria non prevede la consecuzione delle procedure con una precedente amministrazione giudiziaria, ma non per questo si può ritenere che la escluda.
Ostano anche motivazioni razionali ed economiche.
Per una interpretazione estesiva, si segnala Cass. n. 9087 del 12 aprile 2018 (Pres. Didone rel. Vella) che ha confermato la natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. Anche per questa procedura manca un richiamo esplicito, ma ciononostante la Cassazione, disatteso il Tribunale di Udine, ha confermato la natura concorsuale di tali accordi, e conseguentemente ritenuto applicabili le relative previsioni.
Nella fattispecie non è stato quindi ritenuto necessario uno specifico richiamo.
Conclusioni
L’attribuzione della prededucibilità sarebbe quindi destinata a non valere, al di fuori delle procedure concorsuali ? Sarebbe una illogicità.
Ma in ogni caso, ove così fosse ritenuto, ben si potrebbe eccepire la questione di incostituzionalità per disparità di trattamento della legge sull’Amministrazione Straordinaria, nella parte in cui non prevede specificatamente un richiamo anche ai crediti prededucibili derivanti da amministrazione giudiziaria.
Del resto, che senso avrebbe consentire a certi crediti sorti durante una amministrazione giudiziaria di avere la attribuzione della prededucibilità, per poi vederla persa ove l’impresa fosse soggetta ad una procedura concorsuale? Manca una logica, in tutto ciò. La prededuzione è data per agevolare i terzi a contrarre con la procedura; ove mancasse, nessuno farebbe credito alla amministrazione giudiziale.
La carenza di specifica previsione per una successiva procedura di amministrazione straordinaria non può essere intesa come diniego, in quanto sarebbe del tutto illogico, quanto piuttosto come omissione normativa, come di frequente accade.
In conclusione, non si può far discendere da una carenza di specifica previsione normativa la inapplicabilità di un istituto consolidato, in materia concorsuale, quale la consecuzione delle procedure.
Non è la prima volta che, pur in assenza di una previsione, la giurisprudenza più attenta si è pronunciata, e in misura massiva, per il riconoscimento dell’istituto della consecuzione anche in assenza della previsione. La legge ha poi seguito questo atteggiamento.
Nel caso specifico siamo convinti della applicabilità del principio anche nel caso di amministrazione giudiziaria seguita da una amministrazione straordinaria.
E’ benvero che la amministrazione giudiziaria non è qualificata tra le procedure concorsuali, ma la gestione della stessa è del tutto equiparata ad una gestione concorsuale, con controlli del Giudice Delegato e del Commissario .
Ove la consecutio non dovesse essere riconosciuta, si dovrà eccepire la incostituzionalità della norma, con la eventualità che la Corte Costituzionale nemmeno si pronunci, trattandosi di interpretazione errata (in altri casi infatti così è successo), e non di norma specifica che neghi tale principio.
Intrepretare una mancata previsione normativa (la legge in effetti è silente, sul punto) come una scelta operativa pare una forzatura e una lettura superficiale della sostanza. Come nel passato molti giudici hanno saputo trovare la giusta strada per la prededuzione e la consecuzione delle procedure, anticipando di fatto quello che poi sarebbe stato previsto anche normativamente, ora servirebbe uno sforzo interpretativo, scevro da pedisseque analisi letterali e da preconcetti. In fin dei conti, si tratterebbe di aderire ad una tesi razionale, logica ed equa.
LA SENTENZA
TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. IV CIV., 26 SETTEMBRE 2019
Pres. SCIACCA, Est. DE BERNARDIN
Amministrazione straordinaria grandi imprese – Amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia – Consecuzione di procedure – Crediti sorti durante la amministrazione giudiziaria – Prededuzione – Art. 111 L. Fall. – Esclusione.
(Artt. 20 e 52, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270; art. 34, D.Lgs. n. 159/2011; art. 111, D.R. 16 marzo 1942, n. 267)
La ratio delle misure di prevenzione è quella di mantenere lo svolgimento dell’attività d’impresa scevra di influenze della criminalità, mentre le procedure concorsuali mirano a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza. Ai fini della prededuzione, anche a volersi applicare all’amministrazione straordinaria le disposizioni sulla prededuzione nel caso di consecuzione delle procedure, non si può equiparare la procedura di amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia a una procedura concorsuale.
(Omissis) rilevato che con ricorso depositato 1’11.9.2018 l’Associazione (Omissis) (di seguito: opponente) ha tempestivamente proposto opposizione avverso lo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della società S.M. (comunicato ex art. 97 l.f. il 12/07/2018) lamentando il mancato riconoscimento del proprio credito quale prededucibile;
rilevato che: a) con decreto del 15/02/2016 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto per la durata di sei mesi la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 co. 2 dlgs. 159/2011 dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di tutte le attività economiche ed imprenditoriali esercitate da T., nonché il sequestro ex art. 34 co. 9 del medesimo decreto del 100% delle quote sociali (cfr. all, e) e che analogo provvedimento di sottoposizione ad amministrazione giudiziaria dei beni è stato reso in data 24/03/2016 nei confronti della controllata di quest’ultima, ossia l’odierna opposta (cfr. all. f); b) il credito dedotto dall’odierna opponente è sorto nell’ambito di tale amministrazione giudiziaria in quanto – peraltro – richiesto dall’amministratore giudiziario e autorizzato dal giudice delegato (cfr. doce. 2 e 3); e) il 21/03/2017 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto la revoca delle misure dell’amministrazione giudiziaria di cui si è detto, oltre che il dissequestro delle quote sociali (cfr. all. I); d) che il 26/05/2017 T. s.p.a. e tutte le società del relativo gruppo (ivi compresa l’odierna opposta) hanno chiesto l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003 (ed. Legge Marzano), disposta con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data 08/06/2017 (cfr. all. I);
rilevato che in sede di verifica dello stato passivo il Giudice delegato ha rigettato l’istanza di ammissione al passivo rilevando: “Non riconosce la chiesta prededuzione, posto che, pur a fronte del provvedimento ex art. 34 D.Lvo n. 159/2011, non risulta allegata e comprovata in modo specifico alcuna delle ipotesi di prededuzione secondo la disciplina dell’amministrazione straordinaria, trattandosi di credito anteriore a questa, né, in ogni caso, gli specifici presupposti dell’art. 54 del D.Lvo n. 159/2011, tenuto conto dei requisiti ivi descritti” (all. C);
rilevato che: a) che il d.l. 347/2003 nulla dispone in materia di prededuzione; b) l’art. 8 del d.l. 347/2003 rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle norme del d.lgs. 270/1990; c) l’art. 52 d.lgs. 270/1990 dispone che: “ i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione stra ordinaria”;
ritenuto che il credito dedotto non è maturato in corso di amministrazione straordinaria e, quindi, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 52 cit.;
rilevato che su contiguo, ma distinto versante – perché attinente a prededuzione non maturata in corso di procedura, bensì in momento antecedente – gli artt. 50 e 51 d.lgs. 270/1990 – nel disciplinare i contratti in corso – rinviano alla sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare per regolare i diritti dell’altro contraente;
ritenuto, quindi, che se è vero che anche nella disciplina dell’amministrazione straordinaria è prevista la possibilità che a crediti nascenti da rapporti preesistenti all’ammissione alla procedura sia riconosciuta la prededucibilità (nei limiti quanto disposto dalla citata sezione della legge fallimentare), ciò nondimeno tale: “precedenza processuale” è subordinata all’espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, ipotesi non ricorrente nella specie;
ritenuto, anzi, che nell’indicare che la mera esecuzione del contratto non comporta subentro da parte del commissario straordinario nei contratti in corso (art. 1 comma 1-bis d.l. 134/2008) il legislatore ha voluto circoscrivere in maniera rigorosa la possibilità che un credito possa essere considerato prevalente sugli altri creditori concorsuali in difetto di una precisa presa di posizione da parte degli organi della procedura;
ritenuto, poi, che non appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta da parte opponente secondo cui sarebbe applicabile in materia di amministrazione straordinaria la disposizione del terzo comma dell’art. 111 l.f. (“ sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge ”);
ritenuto, infatti, che l’art. 111 co. 1 della legge fallimentare vigente all’epoca dell’introduzione del d.lgs. 270/1999 disponeva unicamente l’ordine dei pagamenti da eseguirsi con l’attivo ricavato dalla procedura (senza fornire quindi indicazioni sui presupposti affinché un credito potesse essere considerato tale) e che solo a seguito della novella del 2006 l’art. 111 l.f. ha assunto l’attuale formulazione;
ritenuto – di contro – che analoga disposizione non è stata inserita nel d.lgs. 270/1990 in cui difetta una disposizione di carattere generale che valorizzi l’eventuale utilità che la procedura possa aver tratto da rapporti contrattuali sorti in data antecedente alla sua apertura;
rilevato – su ulteriore versante che – valorizzando l’interpretazione sistematica invalsa nel diritto vivente, nella dottrina, nonché nelle prospettive di riforma del legislatore – la Corte di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724) ha – di recente – avuto modo di rilevare: a) che la prededuzione è tradizionalmente definita come: “ diritto dei creditori della massa di essere soddisfatti nei limiti della capienza dell’attivo realizzato con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti e prima del riparto ” e ciò: “ in ragione della strumentalità dell’attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente. Questa precedenza viene accordata al credito non sempre e comunque, ma all’interno dell’ambito processuale in cui lo stesso ha avuto origine e a condizione che in quell’ambito si rimanga ” (§ 6.2 ragioni della decisione); b) che: “ la consecutio procedurarum è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa e unite da un rapporto di continuità causale e unità concettuale ” elisa solo ove – in ipotesi di iato temporale fra le stesse – l’imprenditore sia intervenuto fattivamente: “ nella gestione dell’impresa ed abbia variato la consistenza economica del sua stato di dissesto in maniera sostanziale ” (§ 6.3 ragioni della decisione);
ritenuto che la descritta possibilità di considerare credito prededucibile quello sorto in altra procedura presuppone che – come accennato – si versi nell’ambito di procedure volte alla soluzione della crisi di impresa;
ritenuto che pur volendosi aderire all’ampia concezione della concorsualità fatta propria dalla Corte di legittimità (cfr. in particolare: Cassazione civile, sez. 1, 12 aprile 2018, n. 9087) rimane caratteristica imprescindibile della procedura concorsuale quella di costituire un tentativo di individuare una soluzione alla crisi di impresa, tratto confermato anche dalla legislazione comunitaria secondo cui sono procedure concorsuali pubbliche anche quelle (quantomeno, ma pur sempre) volte a consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori (art. 1 lett. c Regolamento (UE) 2015/848);
rilevato che – nella specie – i crediti che si chiede ammettere in prededuzione sono sorti nell’ambito di amministrazione giudiziaria disposta ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 159/2011, misura volta ad evitare che il libero esercizio di attività economiche agevoli l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione (art. 34 co. 2), della durata massima di dodici mesi e destinata – per sua natura – vuoi alla revoca della misura, con conseguente restituzione all’imprenditore – come nella specie –, vuoi alla confisca (art. 34 co. 7);
ritenuto che la ratio delle misure di prevenzione – segnatamente quelle maggiormente invasive quali il sequestro e la confisca, ma anche quelle che lo sono in misura inferiore quale l’amministrazione giudiziaria – è quella di mantenere lo svolgimento dell’attività d’impresa con: “ strumentalità della custodia e amministrazione dei beni in sequestro alla restituzione all’avente diritto ” (Cassazione penale, sez. I, 02 marzo 2000, n. 1032);
ritenuto, quindi, che pur a fronte di una marcata analogia nella disciplina degli istituti non pare potersi revocare in dubbio la diversa ratio del complesso delle disposizioni in materia di prevenzione: la procedura concorsuale mira a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza; la misura di prevenzione mira a consentire una gestione dell’attività imprenditoriale scevra di influenze della criminalità;
ritenuto, infatti, che – fermo restando la maggiore o minore interferenza degli organi della procedura (concorsuale o di prevenzione) nell’ambito dell’autonomia gestoria dell’imprenditore-pur non potendosi escludere che le scelte da compiersi possano occasionalmente convergere, ciò nondimeno non può certo affermarsi che le due finalità coincidano sistematicamente;
ritenuto, anzi, che – nella prassi – è ricorrente l’ipotesi di imprese che solo una volta sottoposte a misure di prevenzione, trovandosi a sostenere i cd. costi della legalità (es. regolarizzazione dei lavori, pagamento delle imposte, ecc.) si trovino a versare in situazione di crisi perché non in grado di restare sul mercato in condizioni di legalità;
ritenuto – in conclusione – che a volersi applicare anche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria il concetto lato di prededuzione nella consecuzione delle procedure, comunque non pare potersi equiparare a tali fini la procedura di prevenzione a una procedura concorsuale;
ritenuto, su ulteriore versante, che non pare potersi riconoscere la prededuzione nemmeno in virtù delle disposizioni del codice antimafia;
ritenuto, infatti, che le disposizioni del d.lgs. 159/2011 che fanno riferimento alla nozione di credito prededucibile sono tutte strutturate per essere applicate nell’ambito del procedimento di prevenzione e non fuori da questo;
ritenuto, in particolare: a) che l’art. 54 presuppone il pagamento da parte del Giudice delegato alla misura di prevenzione nel corso della procedura; b) che l’art. 61 presuppone il pagamento nell’ambito di un progetto di riparto predisposto dal Giudice delegato alle misure di prevenzione;
ritenuto che – stante quanto innanzi chiarito circa le caratteristiche del credito prededucibile come descritto anche dalla Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724 nei passaggi motivazionali innanzi riportati – non può dirsi che le citate disposizioni attribuiscano al credito una qualità stabile, analoga a quella dei privilegi;
ritenuto, in conclusione, che l’opposizione va rigettata;
ritenuto che il rigetto dell’opposizione e la contumacia dell’opposta giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
RIGETTA l’opposizione;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
[1] Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402, in CED Cass., n. 621934; Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705, ivi, n. 625445.