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Il coacervo: istituto abolito ai fini dell’imposta di successione

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com -13 gennaio 2020

L’istituto del coacervo, che richiedeva la riunione fittizia del valore attualizzato del donatum (ossia delle donazioni fatte in vita) con il relictum (e cioè la massa ereditaria), finalizzato unicamente a contrastare possibili manovre elusive in merito alle diverse aliquote precedentemente applicabili, non ha più ragione di esistere, secondo la Suprema Corte.

Con le sentenze n. 24940 del 06/12/2016 e 26050 del 16/12/2016 è stato finalmente confermato che le donazioni avvenute negli anni di abrogazione dell’imposta non vanno sommate all’asse ereditario e, pertanto, non erodono la franchigia oggi in vigore. Nello stesso senso successivamente, Cassazione n. 12779 del 23 maggio 2018, n. 32819 e 32830 del 19 dicembre 2018 e n. 758 del 15 gennaio 2019. Ma pare che l’Agenzia delle Entrate non ne tenga ancora conto. Così l’Amministrazione Finanziaria, ignorando queste significative ed esaurienti pronunce, autoliquida la maggiore imposta conseguente all’errato presupposto per il quale nel computo del coacervo debbano essere ricomprese quelle donazioni effettuate nel quinquennio in cui l’imposta era stata abrogata (25.10.2001-03.10.2006). Ne conseguono numerosi ricorsi, defaticanti.

Da ultimo abbiamo la CTR Lombarda (relatore Donato Arcieri) che, con sentenza n. 4808 depositata il 28 novembre 2019, ha confermato nuovamente il principio secondo il quale il coacervo ai fini dell’imposta di successione non esiste più fin dall’introduzione della Legge 342/2000 che ha trasformato l’imposta in parola da proporzionale ad imposta ad aliquote fisse. Così si legge in tale sentenza: “il coacervo è un istituto appartenente al passato e che in nessun modo può aderire al sistema di tassazione oggi in vigore. A ulteriore sostegno di ciò si vuole ricordare uno dei principi a fondamento del diritto tributario, ossia irretroattività delle norme stesse che impone la necessità di garantire la preventiva ed effettiva informazione del contribuente e tutelare l’affidamento di costui, mediante il principio di certezza giuridica. Pertanto in nessun modo le donazioni effettuate nel periodo di vuoto legislativo, come nel caso oggi in esame, potranno in qualche modo essere rilevanti e in special modo da norme entrate in vigore successivamente”. E’ comunque doveroso ricordare come la Suprema Corte, con una sentenza isolata, e per nulla convincente , abbia invece ritenuto applicabile l’istituto del coacervo ai fini delle donazioni (sentenza n. 11677 dell’11.05.2017).

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