Donazione e successione di una partecipazione a familiari - Le imposte
di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 23 novembre 2020
La donazione di una partecipazione
Nel caso di donazione di una partecipazione effettuata a favore di familiari (coniuge e/o discendenti; non altri), che poi mantengono il controllo della società (ex art. 2359, comma 1 del c.c.), acquisito o integrato tramite la partecipazione donata, per i successivi 5 anni dalla data di donazione, la donazione stessa è esente. Qualora la donazione di partecipazione di controllo coinvolgesse più beneficiari (sempre discendenti e/o coniuge), l'agevolazione spetterebbe solo se effettuata in comproprietà ai donatari stessi e se questi mantenessero congiuntamente il controllo per i successivi 5 anni dalla data di donazione, e non anche in caso di destinazione separata a ciascun singolo beneficiario che non consenta ad alcuno di essi di acquisire il controllo. In questo caso dovrà essere nominato un rappresentante comune.
L’esenzione non spetta invece se la donazione è effettuata a parenti in linea collaterale (Cass. n. 31333 del 29 novembre 2019; nella fattispecie, al figlio della sorella).
La donazione potrà anche essere attuata con atti plurimi ( Interpello n. 257/19).
Il controllo può essere raggiunto anche in modo indiretto, ovvero tramite società controllate (Ris. Agenzia Entrate n. 75/2010).
È importante segnalare come la necessità del controllo non sia invece applicabile alle società di persone ( circolare Agenzia Entrate n. 3/E/2008). Pertanto la donazione di quote di società di persone al coniuge e/o ai figli è sempre esente dall’imposta sulle donazioni . Quanto all’obbligo di proseguire l’attività per almeno 5 anni, dovrebbe ritenersi inapplicabile per le società di persone , ma manca una precisa presa di posizione da parte dell’amministrazione finanziaria. La dottrina lo esclude ( Angelo Busani, Le società, 12/2018 e Il Sole 24 Ore del 16/11/2018 e Sergio Pellegrini, 16/11/2018, Euroconference ).
Il conferimento della partecipazione societaria prima dei 5 anni non fa perdere l’agevolazione.
L’agevolazione si applica anche alla donazione di quote di società semplici, secondo la dottrina prevalente ( Angelo Busani, cit. ) , anche in mancanza di una presa di posizione specifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
L’agevolazione si applica anche per quote di società non residenti (D.R.E. Lombardia, 2/08/2011 n. 904/86017).
Il valore fiscale riconosciuto al donatario rimane quello del donante, escluso in ogni caso l’eventuale affrancamento.
Esenzione ammessa anche alla donazione di nuda proprietà di qualsiasi percentuale di quote di società di persone, se accompagnate però dal riconoscimento di diritti amministrativi (per certi versi, Assonime 13/07 e art. 3 c 4 D.Lgs 346/96).
Secondo C.T.R. Lazio n. 186 del 22 gennaio 2019 l’agevolazione spetta anche in caso di donazione dell’usufrutto, trattenendo il diritto di voto sulle quote, ma solo limitatamente alla distribuzione dell’utile dell’esercizio. Gli altri diritti di voto erano passati agli usufruttuari.
La donazione della nuda proprietà non gode di agevolazione (Risposta ad interpello n. 231 del 12/07/2019), salvo che non venga attribuito il diritto di voto ai nudi proprietari ( Risposta ad Interpello n. 38 del 7 febbraio 2020). Ovviamente sempre valide tutte le altre condizioni (controllo e mantenimento della stessa per almeno 5 anni).
Qualora si tratti di rafforzamento del controllo che esiste già, l’agevolazione invece non spetta.
Sanzioni
L’eventuale mancato rispetto delle condizioni sopra indicate per poter fruire della esenzione comporta la decadenza del beneficio, il pagamento delle imposte sulle donazioni ordinarie, della sanzione normalmente del 30% e degli interessi di mora.
La successione di una partecipazione
Nel caso di una successione, si avrà laesenzione se il singolo erede ( coniuge e/o discendenti) mantenga il controllo della società (ex art. 2359, comma 1, c.c.), acquisito o integrato tramite la partecipazione ereditata, per i successivi 5 anni a partire dalla data di apertura della successione.
Se la successione di partecipazione di controllo coinvolge più eredi, l'agevolazione spetta solo se effettuata in comproprietà agli eredi e se gli stessi mantengono congiuntamente il controllo per i successivi 5 anni dalla data di apertura della successione, e non anche in caso di destinazione separata a ciascuno singolo erede che non consenta ad alcuno di essi di acquisire il controllo. In questo caso dovrà essere nominato un rappresentante comune.
Necessità del controllo non applicabile alle società di persone (circolare Agenzia Entrate n. 3/E/2008).
Il conferimento della partecipazione societaria prima dei 5 anni non fa perdere l’agevolazione.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate comporta la decadenza del beneficio, il pagamento delle imposte sulle successioni ordinarie, della sanzione normalmente del 30% e degli interessi di mora.
La base imponibile per le donazioni e successioni di partecipazioni
La base imponibile per la applicazione dell’ imposta sulle donazioni è data:
- per i titoli di società quotate, dalla media dei prezzi rilevati nell'ultimo trimestre anteriore alla data della donazione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati;
- per le partecipazioni in società diverse da quelle quotate, dal patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato , ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla societàal netto delle passività risultanti. I relativi beni sono valutati in base alle specifiche regole dettate per ogni loro categoria (tesi prevalente per gli immobili: valutazione ex art. 34 c. 5 TUS, e quindi con possibilità di applicazione del valore automatico per terreni e fabbricati, escluse le aree edificabili). Sempre escluso l’avviamento, anche se acquistato da terzi (Agenzia Entrate 3/E 22 gennaio 2008);
La base imponibile di riferimento per l’imposta di successione è esattamente la stessa applicata per le donazioni.
È ininfluente l’eventuale rivalutazione effettuata dal de cuius (Circ. n. 12 del 19 febbraio 2008).
Secondo la Cassazione, l’Agenzia delle Entrate non può rettificare il valore della quota dichiarato con riferimento alle risultanze del bilancio, a meno che non contesti la legittimità del bilancio stesso (Cassazione nn. 15187/2010, 23462/2007, 993/2000, 6915/2003 e Corte Cost. n. 250/2002).
Qualora i trasferimenti riguardino quote di società di persone, ai fini della sussistenza delle agevolazioni:
- non è richiesto il requisito del controllo (di diritto o di fatto);
- non è richiesta la prosecuzione quinquennale dell’attività. (circolare 3/E/2008).
Appare pertanto equivoca la posizione dell’Agenzia laddove afferma che l’imposta sulle successioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, “purché ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS. È la stessa Agenzia ad ammettere che, nel caso di trasferimento di quote di società di persone, nessuno dei due requisiti è invece richiesto.
Nel caso di recesso tipico o di liquidazione societaria, di partecipazioni ricevute in sede successoria il riferimento non sarà al valore dichiarato per la successione, ma, ex art. 47, c.7. Il “prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate” (Interpello n.441 del 29 ottobre 2019).
Le imposte
Riportiamo una tabellina riepilogativa delle attuali imposte sugli atti a titolo gratuito. Pare opportuno segnalare come oramai da molti anni si stia ipotizzando (ci sono anche disegni di legge già presentati) un adeguato aumento della imposizione per successioni e donazioni, sia a livello di franchigia, sia a livello di aliquote. In effetti l’attuale imposizione, in Italia, è tra le più basse d’Europa, se non addirittura la più bassa.
Imposta sulle donazioni e successioni
Attualmente:
Grado di parentela |
Aliquota |
Franchigia |
Coniuge/parenti linea retta |
4% |
€ 1.000.000 |
Fratelli/sorelle |
6% |
€ 100.000 |
Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado |
6% |
- |
Altri soggetti |
8% |
- |
Portatori di handicap |
4%, 6%, 8% |
€ 1.500.000 |