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Credito di imposta per aumenti di capitale: sarà mai applicabile?

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 29 luglio 2020

DL Rilancio: agevolazioni per aumenti di capitale – premessa

Il Decreto Rilancio (D.L.n.34 del19 maggio 2020), è stato definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 16 luglio 2020, con il voto di fiducia, con le integrazioni/variazioni proposte dalla Camera dei Deputati. Esaminiamo in questo approfondimento l’art 26 relativo alla agevolazione per gli aumenti di capitale delle società. La variazione più significativa apportata riguarda l’inserimento, tra i soggetti che possono godere di questa agevolazione, anche delle società in concordato preventivo in continuità (comma 2 bis) .

Di primo acchito, parrebbe in ogni caso difficile ipotizzarne un utilizzo significativo, tenuto conto della particolare situazione di questi soggetti. Altra variazione riguarda il Fondo Patrimonio FMI, che qui comunque non analizziamo.

Esaminiamo l’aspetto pratico più interessante, ben specificato nella stessa titolazione dell’articolo: Art. 26 DL Rilancio: rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Tale norma tra l’altro richiede, per le società di capitali e le cooperative, i seguenti requisiti:

  1. fatturato della società 2019 compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro;
  2. aumento di capitale sociale in denaro massimo di euro 2 milioni, da effettuarsi entro il 31/12/2020;
  3. partecipazione detenuta almeno fino al 31/12/2023;
  4. calo di fatturato complessivo nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2020, superiore al 33%;
  5. nessuna distribuzione di riserve, nel frattempo;
  6. se conferimento effettuato da società verso altre società, solo se non controllate, direttamente o indirettamente, oppure non soggette a comune controllo o collegate.

Il beneficio consiste in un credito di imposta del 20% dell’aumento del capitale sociale.

 

Credito d’imposta per aumento di capitale: condizioni

Ma questa agevolazione è sottoposta a due condizioni, e precisamente alla:

  1. approvazione da parte della Commissione Europea;
  2. emanazione di un Decreto del Ministro dell’Economia relativamente ai criteri e alle modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (comma 11, invariato), tenuto anche conto che l’importo massimo dell’agevolazione è stato determinato in 2 miliardi di euro.

Qualche considerazione su questi particolari aspetti.

 

Prima considerazione

La prima riguarda proprio l’entità del beneficio stesso. Cosa può significare la specifica previsione circa il fatto che il DM dovrà riferirsi anche all’importo massimo stabilito dalla norma circa il beneficio, 2 miliardi di euro? Ci si dovrà forse preparare ancora una volta alla vergognosa ipotesi di un click day? o più probabilmente, una volta esaurito il monte messo a disposizione a favore dei primi soggetti, non ci sarà alcuna agevolazione? Quindi sarebbe meglio correre, ad effettuare questi aumenti, anche se ancora la mancanza del DM mette in difficoltà le società.

Inoltre l’ammontare di 2 miliardi di euro è riferito specificatamente al 2021 (comma 10); cosa può significare? Il credito di imposta è utilizzabile per il periodo di imposta nel quale è effettuato l’aumento (allora sarebbe bastato dire 2020), e quindi praticamente nel 2021. Probabilmente questo è il significato.

 

Seconda considerazione

La seconda osservazione è che non è richiesto che si tratti di soci già esistenti, e quindi il riferimento è a chiunque possa effettuare tale aumento, anche se non già socio ante aumento.

 

Terza considerazione

La terza considerazione riguarda il fatto che pare mancare un riferimento specifico alla distribuzione di riserve fatta preventivamente alla operazione di aumento di capitale sociale. Il riferimento della norma in effetti è a distribuzioni effettuate prima del 31 dicembre 2023 dalla società oggetto di conferimento, ma manca un dato iniziale; da quando? dall’entrata in vigore della norma? e se le avessi distribuite a gennaio 2020? oppure solo dopo l’effettuato conferimento?

Nulla è poi detto circa la eventuale distribuzione, come pure utilizzo diretto, di un finanziamento soci già effettuato. Ma probabilmente il DM chiarirà questi particolari aspetti che il legislatore non ha avuto modo di approfondire. Del DM di applicazione, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 18 giugno, 2020 al momento non c’è ancora traccia. Si tratta evidentemente di un termine ordinatorio, ma il non rispetto si tramuta in un non rispetto verso i contribuenti.

Tra l’altro, in sede di conversione in legge è stato lasciato invariato lo stesso identico termine, senza intervenire a modificarlo. Praticamente in data 16 luglio si è approvato un testo che dettava un termine già scaduto del 18 giugno. Non possiamo esimerci dall’osservare la approssimazione, il disinteresse e la cattiva qualità di questo iter legislativo. Personalmente riterrei che dovremmo meritarci qualcosa di più.  Ma pare che dovremmo preoccuparci anche per dell’altro; l’approvazione da parte dell’Europa pare non sia ancora arrivata, o se è arrivata è stata tenuta riservata; noi non ne abbiamo contezza.

Di fatto, quindi, si tratta di una norma al momento non applicabile; lo sarà soltanto, e chiaramente solo nei limiti di 2 miliardi al massimo, solo dopo la emanazione del dm e la approvazione europea. Intanto sono già passati due mesi.

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