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Serve lo stop del MEF sulla riqualificazione della cessione di edifici da demolire

di Giuseppe Rebecca
EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 4 settembre 2019 

Il contenzioso tra Fisco e contribuenti sulla riqualificazione ai fini Irpef della cessione di edifici da demolire, considerata cessione di area edificabile piuttosto che cessione di fabbricato, dovrebbe finalmente arrivare ad una conclusione positiva, per i contribuenti .

Rinnoviamo ancora una volta l’ invito al Ministero dell’Economia di dare istruzioni, come promesso, per far cessare un inutile spreco di tempo e di risorse, per tutti , amministrazione e contribuenti . Ricordiamo come, a seguito di una risposta ad un interpello proposto da un contribuente all’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 396/E/2008), l’Amministrazione Finanziaria avesse allora ritenuto di considerare le cessioni di immobili da abbattere cessioni assoggettabili ad Irpef, essendo di fatto equiparate alla cessione di terreni edificabili. Da qui il via ad un gran contenzioso che ha visto lo scontro tra contribuenti, i quali avevano ceduto un fabbricato da demolire, e l’Agenzia delle Entrate, che continuava invece a riqualificare tali atti come cessione di terreno edificabile.

Restando soltanto nell’ambito delle sentenze della Corte di Cassazione , i primi interventi del 2014 (sentenza n. 4150 e 15629 e nello stesso senso n. 15630 e 15631), sono stati tutti favorevoli ai contribuenti. Sembrava quindi si potesse mettere un punto fermo sulla questione, ma l’illusione è durata poco. Infatti, una specifica interrogazione parlamentare di luglio 2014 sul punto ha avuto come sorprendente risposta, il 31 luglio 2014, la conferma del corretto operato degli Uffici, disattendendo quanto sostenuto dalla Cassazione; quattro sentenze univoche ritenute evidentemente dall’Amministrazione Finanziaria di nessun conto. Invero nel frattempo c’era anche stata una sentenza di Cassazione a favore dell’Agenzia delle Entrate (n. 7613 del 2 aprile 2014) Nella risposta viene in ogni caso confermato che ai fini delle imposte indirette il trattamento fiscale da applicare è quello specifico per il bene trasferito (fabbricato) il che non era peraltro messo in discussione, mentre ai fini delle imposte dirette si conferma l’impostazione “cessione di area . .Ma c’è una precisazione alquanto significativa, nella risposta: «Tenuto conto delle argomentazioni sviluppate dall’Agenzia, questo Ministero si riserva di seguire i futuri sviluppi giurisprudenziali, monitorandone attentamente l’andamento». Dopo le quattro sentenze del 2014, ci sono state due sentenze contrarie alla tesi dei contribuenti nel 2015 (12.294 e 16.983), seguite però da ben 13 sentenze favorevoli ai contribuenti (n. 7.599 e 7.853 del 2016 e n.4.361, 7.714, 15.920 e 19.129, come pure la n. 10.113, ancorché riferita alla imposte indirette ,13.920 e 19.129 del 2017 e le sentenze del 2019, n. 5.088, 5.089, 5.900, e ora, il 21 luglio 2019, la n. 19.642 ) .

A questo punto ci troviamo con 17 sentenze di Cassazione (tra il 2014 e il 2019) favorevoli alla tesi dei contribuenti, e 3 sentenze, a favore della tesi ministeriale (7613/14, 12294/15 e 16983/15). Cosa aspetta il Ministero dell’Economia, nella riservata dichiarata azione di monitoraggio, se non altro a suggerire all’Amministrazione Finanziaria di presentare finalmente una circolare ad hoc? O saremo costretti a continuare ad adire il contenzioso, con aggravio di tempo e spese, anche per l’Amministrazione Finanziaria? E in ogni caso, se il Ministrero non dovesse ancora ritenere di intervenire, ma noi ce lo continuiamo ad augurare , è auspicabile che la Cassazione si pronunci finalmente a Sezioni Unite.

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