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Per la successione, sono mobilia le opere d’arte in abitazioni private

di Giuseppe Rebecca
EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 20 dicembre 2019 

Le opere d’arte concorrono a formare l'asse ereditario tassabile e il loro valore va aggiunto a quello dei beni immobili, degli strumenti finanziari e del restante attivo ereditario.

L'art. 9 comma 3 del DLgs. 346/90 (TUS) precisa che "Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti a vincolo di cui all’art. 13".

Sono quindi definite mobilia anche le opere d’arte, con la condizione che vengano custodite nelle abitazioni private Ne consegue che il regime agevolativo non troverà applicazione qualora la collezione sia collocata in luoghi diversi dalle private abitazioni e, cioè, caveaux, depositi, ecc. In tali casi, infatti, si applica l'imposta sulle successioni con le aliquote ordinarie sul valore di mercato delle opere d'arte e non sulla base della presunzione del 10% dell’asse ereditario netto.

Per quanto concerne 1 beni culturali vincolati (DLgs. 42/2004), essi sono invece esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo previsto dalla suddetta normativa anteriormente all'apertura della successione, a condizione che siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione (art. 13 del DLgs. 346/90).

L'erede o legatario deve presentare l’inventario di tali beni e fornire una descrizione particolareggiata degli stessi, oltre a ogni notizia idonea alla loro identificazione, alla Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, che potrà così attestare per ogni singolo bene resistenza o meno del vincolo, come anche l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione.

Il vincolo di interesse storico artistico deve in ogni caso precedere il decesso del proprietario dei beni stessi. Relativamente a tali beni, la norma precisa che l'alienazione entro un quinquennio dall'apertura della successione, la tentata esportazione non autorizzata, come anche il mancato assolvimento degli obblighi di conservazione da parte del successore, comportano l'inclusione delle opere nell'attivo ereditario, con conseguente riliquidazione dell'imposta.

Le opere d'arte devono essere dichiarate per il valore venale in comune commercio.

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