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Non è tassabile la cessione di marchi da parte di un privato

di Giuseppe Rebecca
Il quotidiano del fisco / Il Sole 24 ore - 19 luglio 2019

Dall’entrata in vigore del TUIR si discute se la cessione di un marchio (o di un brevetto) da parte di un privato sia da assoggettare ad imposte, quale reddito diverso. E questo per effetto della mancata esplicita previsione normativa, al contrario del precedente DPR 597, ove appunto se ne trattava.

La Commissione Regionale del Veneto, con sentenza n. 524/19 depositata il 24 giugno 2019 in riforma alla Commissione Tributaria di Padova n. 402/04/2018, ha detto di no: la cessione di un marchio da parte di un privato non è tassabile.

Il caso si riferisce tra l’altro, ad un conferimento di marchio, ritenuto tassabile dall’Agenzia delle Entrate. La CTR così si è espressa:

“l’assoggettamento ad imposizione fiscale dell’incremento di ricchezza derivante, come nella fattispecie, dalla cessione o utilizzazione economica dei marchi concessi da privati, non appare, dopo le innovazioni introdotte dal D.Lvo 480/92, espressamente disciplinato dal legislatore”. “Anche a voler accettare la tesi dell’Ufficio, ritiene il Collegio che la cessione dei marchi non possa essere equiparata all’assunzione di un obbligo di fare, non fare e permettere, che è presupposto necessario e sufficiente per ricomprendere il relativo corrispettivo tra i redditi diversi indicati dall’art. 67 del TUIR, che ne prevede l’assoggettamento a tassazione.

Tale presupposto, infatti, non sussiste nella fattispecie, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto non era stata data prova dell’incremento di ricchezza derivante da tale cessione, che solo quella teoricamente avrebbe potuto essere tassata. Dall’altra, la cessione non può essere assimilata alla concessione d’uso, il che porterebbe alla tassazione ex art. 67, in quanto la concessione presuppone la proprietà, mentre nel caso specifico è proprio la proprietà che viene ceduta. Ex art. 23 della Costituzione “nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (sempre della CTR).

Ed ecco che la CTR ha accettato il ricorso del contribuente.

Precedentemente, nello stesso senso, anche se forse non adeguatamente motivata, abbiamo la sentenza della CT Trento n. 193 dell’1 dicembre 2017.

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