Le donazioni pregresse vanno rivalutate ex novo
di Giuseppe Rebecca
EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 25 novembre 2019
Le disposizioni dettate circa i valori da considerare, ai fini delle imposte di successione e donazione, relativamente a donazioni fatte in vita tra le stesse parti (donante e donatario) costituiscono una fattispecie molto specifica.
Non entriamo qui nella questione, molto dibattuta, del coacervo. Riguardo alle successioni, invece, ne tratta l'art. 29 del DLgs. 346/1990: "dalla dichiarazione della successione devono risultare [...] f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione".
Quindi previsione molto chiara e netta: il valore da indicare è quello di quanto donato valorizzato al momento della data di apertura della successione. Per i beni immobili si potrà indicare il valore catastale a quel momento. Per quanto riguarda eventualmente la nuda proprietà, dovrà essere ricalcolata, in base alla diversa età dell'usufruttuario. Il denaro rimarrà tale. Sia perché nessuna norma diversamente impone, sia in funzione del principio nominalistico, ai sensi dell’art. 751 c.c. dettato ai fini della collazione.
Per quanto concerne le donazioni, ne tratta l'art. 57 del DLgs. n. 346/90 ("Donazioni anteriori"). Anche per le donazioni, ai fini del coacervo "il valore globale netto di tutti i beni e i diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data”.
Quindi, valore attuale dei beni e dei diritti donati. Stessa identica cosa di quanto previsto per le successioni. Il comma 2 così specifica ulteriormente: "2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all’art. 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta”.
Ricordiamo come ai fini dell'imposta sulle successioni, l’art. 8, comma 4 prevede che il valore attuale da considerare ai fini del coacervo debba essere riferito alla piena proprietà anche per le donazioni effettuate con riserva di usufrutto. Si è discusso molto sulla abrogazione implicita di tale disposizione. Ma quello che qui si desidera evidenziare è come, nell'art. 57 tale disposizione non sia più riportata.
È ben vero che, trattandosi di donazione, si presume che il donante della nuda proprietà sia ancora in vita (salvo che l'usufrutto non fosse di durata determinata).
Ma, dovendo attualizzare il valore della donazione pregressa al tempo di quella successiva, dovrà tenersi conto, in caso di riserva di usufrutto vitalizio, dell'età del donante al momento della seconda donazione, aumentando quindi il valore della pregressa donazione. Ovviamente sempre a questi fini. In conclusione, le donazioni pregresse vanno rivalutate ex novo, al momento della successione oppure di una successiva donazione. Per gli immobili, in base ai dati catastali, mentre per l'eventuale nuda proprietà, dovrà essere ricalcolata in base alla diversa e maggiore età del donante.