Il regime fiscale per fondi, Sicav ed Etf svantaggia l’investitore privato
di Giuseppe Rebecca
Il quotidiano del fisco / Il Sole 24 ore - 13 settembre 2019
Fondi, SICAV e ETF (Exchange Traded Fund, questi dal 9 aprile 2014, D. Lgs. 44 del 4 marzo 2014) hanno un regime fiscale particolare, a tutto svantaggio dell’investitore privato.
La questione è molto semplice:
- i profitti sono qualificati con redditi di capitale (equiparati quindi ai dividendi e alle cedole);
- le perdite come redditi diversi.
Ne consegue che:
- le plusvalenze non sono compensabili con le minusvalenze pregresse presenti nel deposito amministrato;
- le minusvalenze possono essere compensate secondo le regole ordinarie, cioè non oltre il quarto anno successivo a quello di realizzo, ma solo con plusvalenze realizzate su titoli.
Ricordiamo come prima del 2014 ci fosse anche la distinzione, ora cessata, tra plusvalenza e minusvalenza da negoziazione e da variazione del N.A.V. (Net Asset Value).
Oggi si tratta evidentemente di una impostazione del tutto squilibrata, e probabilmente illegittima, avendo una disparità non supportata da una logica sottostante.
Se un soggetto investe in certe tipologie di strumenti finanziari, come si fa a separare e trattare in modo differente gli utili dalle perdite? Sono il frutto della stessa attività, in un caso andata bene, non nell’altro. Solo una costruzione artificiosa può differenziarle. La natura dell’investimento è evidentemente la stessa, per forza.
Sarebbe come, nel caso di una persona fisica, il suo reddito fosse tassato con le imposte ordinarie, mentre la sua perdita non potrebbe essere compensata, ma andrebbe a costituire un canestro a parte, a copertura di altre tipologie di reddito. Evidentemente ciò non è e nemmeno potrebbe essere.
Per recuperare questa minusvalenza, a regime attuale, lo si può fare solo con utili realizzati su azioni, obbligazioni, e titoli di Stato.
Ricordiamo come l’aliquota di imposta sulle plusvalenze applicata dalle banche, nel caso di risparmio sia del 26%.
È auspicabile che il trattamento fiscale sia prontamente unificato, stante la insostenibilità dell’impostazione attuale.
MINUSVALENZE: COMPENSABILI? |
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Le plusvalenze su |
si possono compensare con minusvalenze su |
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