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>> Anno 2018

Ai fini dell'imposta di successione il coacervo è un istituto abolito

di Giuseppe Rebecca e Giorgia Cavallari

EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 21 febbraio 2018 

Numerose e significative pronunce, tanto della giurisprudenza di legittimità, quanto di quella di merito, si sono occupate del tema delle liberalità. Le più rilevanti sono state quelle concernenti l’istituto del coacervo nell’imposta di successione e nell’imposta di donazione. Si tratta di un tema particolarmente insidioso per professionisti e contribuenti, che, a quanto pare, suscita ancora alcune perplessità. L’istituto del coacervo, che richiedeva la riunione fittizia del valore attualizzato del donatum (ossia delle donazioni fatte in vita) con il relictum (e cioè la massa ereditaria), e che era finalizzato unicamente a contrastare possibili manovre elusive in merito alle aliquote applicabili, non ha più ragione di esistere, secondo la Suprema Corte.

Con le sentenze nn. 24940 del 6 dicembre 2016 e 26050 del 16 dicembre 2016 è stato finalmente confermato che le donazioni avvenute negli anni di abrogazione dell’imposta non vanno sommate all’asse ereditario e, pertanto, non erodono la franchigia oggi in vigore. Ma l’Agenzia delle Entrate non ne tiene conto. L’Amministrazione finanziaria, ignorando queste significative ed esaurienti pronunce, autoliquida infatti la maggiore imposta conseguente all’errato presupposto per il quale, nel computo del coacervo, debbano es-sere ricomprese quelle donazioni effettuate nel quinquennio in cui l’imposta era stata abrogata (25 ottobre 2001 - 3 ottobre 2006).

Ne conseguono numerosi ricorsi, defaticanti.

Da ultimo abbiamo la C.T. Prov. di Milano che, con sentenza n. 7163/17 pubblicata il 29 dicembre scorso, ha confermato nuovamente il principio secondo il quale il coacervo ai fini dell’imposta di successione non esiste più fin dall’introduzione della L. 342/2000, che ha trasformato l’imposta in parola da proporzionale a imposta ad aliquote fisse.

In tale recente sentenza è stato chiarito che “conseguentemente, una volta soppresso l’istituto del coacervo con la abrogazione del 2001 tale istituto non è più stato reintrodotto, come affermato anche dalla sentenza n. 24940 del 6/12/2016 della Suprema Corte che ha negato la esistenza dell’istituto del coacervo dal passaggio da aliquote a scaglioni ad aliquote fisse in materia successoria”.

La C.T. Prov. Milano ha confermato l’abrogazione ai fini successori

La Provinciale di Milano ha precisato anche che nel computo della franchigia possono rientrare “solo le donazioni poste in essere successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 262/2006.”

Se da un lato il coacervo ai fini successori è stato dichiarato inapplicabile dalle due sentenze citate della Cassazione, dall’altro la Suprema Corte ha invece ritenuto applicabile l’istituto ai fini delle donazioni (sentenza n. 11677 dell’11 maggio 2017).

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