La vexata quaestio della cessione degli immobili da abbattere
di Giuseppe Rebecca
Portale Ateneoweb.com - 6 ottobre 2017
Il contenzioso tra Fisco e contribuenti sulla riqualificazione ai fini Irpef della cessione di edifici da demolire, considerata cessione di area edificabile piuttosto che cessione di fabbricato, forse sta arrivando ad una conclusione positiva, per i contribuenti, anche se la Corte di Cassazione non ha dato sempre risposte del tutto univoche.
In breve: fino al 2008 i plusvalori relativi a tali compravendite (esclusi
immobili ereditati o posseduti da oltre 5 anni), non erano mai stati
oggetto di alcuna tassazione, ai fini delle imposte dirette, ma a seguito
di una risposta ad un interpello proposto da un contribuente all'Agenzia
delle Entrate (Risoluzione n. 396/E/2008), l'Amministrazione Finanziaria ha
ritenuto invece tali cessioni assoggettabili ad Irpef, essendo di fatto
equiparate alla cessione di terreni edificabili. Da qui il via ad un gran
contenzioso che vede lo scontro tra contribuenti, i quali hanno ceduto un
fabbricato da demolire, e l'Agenzia delle Entrate, che riqualifica tali
atti come cessione di terreno edificabile.
In questi anni, numerose sono state le sentenze di Commissioni Tributarie
che hanno contrastato l'approccio dell'Amministrazione Finanziaria; con
esse anche sentenze della Cassazione, nel 2014, nel 2016 e nel 2017. La
Suprema Corte aveva confermato l'orientamento della dottrina, e cioè che
non si può considerare cessione d'area una cessione di fabbricato,
esclusivamente per questioni che esulano dall'atto stesso. Con i due primi
interventi della Cassazione, del 2014 (sentenza n. 4150 e 15629 e nello
stesso senso n. 15630 e 15631), interventi favorevoli ai contribuenti,
sembrava si potesse mettere un punto fermo sulla questione. Tale illusione
però è durata poco; infatti a sorpresa, una specifica interrogazione
parlamentare di luglio 2014 sul punto ha avuto come risposta la conferma
del corretto operato degli Uffici, disattendendo quanto sostenuto dalla
Cassazione, due sentenze univoche ritenute evidentemente per
l'Amministrazione Finanziaria di nessun conto.
Il testo dell' interrogazione di Giulio Cesare Sottanelli (n. 5-0322 del 15
luglio 2014), cui risponde, in data 31 luglio 2014, l'allora
Sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Enrico
Zanetti, espone in modo molto chiaro la problematica.
Ci si aspettava una altrettanto esaustiva risposta, ma, purtroppo, così non
è stato.
Nella risposta, infatti, viene confermato che ai fini delle imposte
indirette il trattamento fiscale da applicare è quello specifico per il
bene trasferito (fabbricato) il che non era messo in discussione, mentre ai
fini delle imposte dirette si conferma l'impostazione "cessione di area".
Inoltre, viene sottolineato che la riqualificazione è correttamente attuata
quando basata su elementi certi e non presuntivi, come ad esempio il prezzo
di cessione, la richiesta di concessioni edilizie per la demolizione e la
ricostruzione dell'edificio o anche l'attività imprenditoriale svolta
dall'acquirente.
Ciò che lascia perplessi è l'ostinazione con cui è stata portata avanti
tale tesi, non solo dall'Amministrazione Finanziaria, ma anche dal
Ministero stesso. A nulla, quindi, sono valse le due sentenze n. 4150/2014
e n. 15629/2014 (nello stesso senso anche la n. 15630 e 15631, sempre del
2014).
Ma c'è una precisazione alquanto significativa, nella risposta:
«Tenuto conto delle argomentazioni sviluppate dall'Agenzia, questo
Ministero si riserva di seguire i futuri sviluppi giurisprudenziali,
monitorandone attentamente l'andamento»
.
Dopo le due note sentenze del 2014, cui se ne sono aggiunte altre due,
sempre ai fini delle imposte dirette, ci sono state due sentenze contrarie
alla tesi dei contribuenti nel 2015 (12.294 e 16.983), seguite però da ben
5 sentenze favorevoli ai contribuenti (n. 7.599 e 7.853 del 2016 e n.4.361,
7.714 e 15.920 del 2017). Anche la sentenza della Cassazione n. 1.0113 del
21 aprile 2017, riferita invero alle imposte indirette, conferma che per le
imposte dirette l'atto non può essere riqualificato.
A questo punto ci troviamo con 9 sentenze di Cassazione (2014/2017)
favorevoli alla tesi dei contribuenti. Cosa aspetta il Ministro, nella sua
riservata dichiarata azione di monitoraggio, a suggerire
all'Amministrazione Finanziaria di presentare finalmente una circolare ad
hoc? O saremo costretti a continuare ad adire il contenzioso, con aggravio
di tempo e spese, anche per l'Amministrazione Finanziaria?