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Manutenzione degli immobili: nuovo tetto spesabile nell’esercizio

di Giuseppe Rebecca
Il Sole 24 ORE- 12 maggio 2016

La sentenza della Cassazio­ne 7885 del 20 aprile 2016 (sezio­ne quinta) fa un po' di chiarezza sulla deducibilità delle spese di manutenzione. Il caso, datato, riguardava tra l'altro la possibili­tà di dedurre integralmente nel­l'esercizio le spese di manuten­zione straordinarie, ove non ca­pitalizzate, sotto l'aspetto conta­bile. Si trattava di spese per il rifacimento del tetto del capan­none di proprietà dell'impresa, oltre che spese di manutenzione di uno stampo produttivo.

La Cassazione ha detto sì: si possono dedurre le spese di ma­nutenzione spesate a conto eco­nomico, anche se straordinarie. L'unico requisito richiesto dal fi­sco è il rispetto comunque della limitazione del 5% del costo complessivo. L'articolo 102, comma 6 del Tuir stabilisce che le spese di manutenzione, ripa­razione, trasformazione e am­modernamento dei beni stru­mentali all'esercizio dell'impre­sa, qualora non siano imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deduci­bili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni mate­riali ammortizzabili. Quindi pie­na adesione al criterio contabile, salvo la verifica della capienza del 5 per cento. E in effetti così si era comportata l'impresa.

Al di là della questione civili­stica, sotto l'aspetto fiscale la so­luzione pare inoppugnabile. Per restare nel campo delle spese di manutenzione straordinarie, an­che un'altra sentenza della Cas­sazione, sempre della sezione quinta, la 383 del 13 gennaio 2016. Il caso esaminato riguardava la corretta imputazione di spese di manutenzione straordinarie su beni di terzi, detenuti in locazio­ne . L'impresa aveva capitalizza­to tali spese, e imputate al conto economico in base alla durata re­sidua del contratto di locazione. Non aveva tenuto conto del peri­odo di possibile rinnovo del con­tratto di locazione. La sentenza, la prima in merito, a quanto pare, è stata tranchant; si tiene conto del solo periodo di durata inizia­le, se così ha fatto l'impresa, con­tabilmente. L'amministrazione finanziaria si era da tempo inve­ce pronunciata per la necessità di tenere conto del possibile rin­novo contrattuale ( tra l'altro, ri­soluzioni 400/1983 e 2980/1982).

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