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>> Anno 2015

Variazioni della disciplina del concordato preventivo tutte da valutare

di Giuseppe Rebecca
EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 21 agosto 2015

Il recente DL 83/2015 , modificato dalla legge di conversione del 5 agosto 2015, ancora in attesa di pubblicazione , ha variato molte cose, nelle procedure concorsuali, soprattutto relativamente al concordato preventivo.

Il testo è di provenienza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, essendo stata del tutto trascurata la Commissione costituita qualche mese fa sotto la presidenza Rordorf presso il Ministro di Grazia e Giustizia, Commissione che ha giusto concluso il suo lavoro, con la predisposizione di una bozza di legge delega sulla riforma del diritto concorsuale in generale. La riforma potrebbe essere presentata in Consiglio dei Ministri in settembre; confidiamo non si tratti ancora una volta di una riforma Godot .

Qui analizziamo un aspetto limitato, ma non per questo meno importante della norma: i contratti pendenti.

Esaminiamo cinque aspetti delle nuove norme, e precisamente:

  • equivalenza “in corso d’esecuzione” con “pendenti”;
  • decorrenza modifiche;
  • momento della presentazione della richiesta;
  • contraddittorio;
  • decorrenza degli effetti della sospensione o dello scioglimento.

Ora c’è perfetta equivalenza tra contratti in “corso d’esecuzione” con “pendenti

E’ stata così definitivamente superata la tesi secondo la quale nel concordato preventivo sarebbero soggetti a scioglimento oppure a sospensione anche i contratti unilaterali o quelli già completamente eseguiti da una sola parte.Come interpretare la variazione della rubrica?

Non viene detto se si tratta di norma di interpretazione autentica, per cui ne possono derivare effetti anche non previsti.

Quanto alla decorrenza, le variazioni sono applicabili per le domande di scioglimento presentate successivamente all’entrata in vigore della norma, e quindi si ritiene dal 28 giugno 2015, essendo l’entrata in vigore il 27 giugno 2015 (art. 23 c.8). Nulla viene detto per le istanze di sospensione, e non di scioglimento, e nemmeno per le richieste presentate prima dell’entrata in vigore della variazione

La previsione è chiara, anche se non del tutto logica appare la differenziazione tra scioglimento e sospensione. La legge di conversione non è comunque intervenuta, sul punto .

Quando presentare la domanda, di sospensione o di scioglimento?

Già la prevalente dottrina, dopo una iniziale incertezza, aveva sostenuto che le istanze potevano essere presentate anche dopo la richiesta del concordato preventivo. Ora ciò è stato esplicitato, ma solo per la domanda di scioglimento. Nulla è detto per la situazione di sospensione, anche se parrebbe ragionevole estenderne l’applicazione. Anche qui non è comunque detto se si tratti di norma di interpretazione autentica o meno.

Decreto motivato: ora è richiesto per legge quanto da taluno già ritenuto obbligatorio.

Il contraddittorio ha l’unico scopo di accertare se il contratto sia davvero in corso, come ritiene il debitore, oppure sia stato già risolto, oppure sia soggetto ad una risoluzione con effetto retroattivo.

Tenuto conto dei tempi stretti, per la sospensione, ed anche il mancato richiamo, si può ritenere, che il contraddittorio non sia richiesto, per la sospensione, il che parrebbe anche logico, tenuto conto della stessa tipologia della richiesta.

Anche circa gli effetti si è discusso molto sulla decorrenza ; se dalla semplice domanda di preconcordato, o dalla autorizzazione o dalla comunicazione dell’autorizzazione o con altre decorrenze.

Ora per legge si prevede quanto già molti giudici avevano inteso: l’effetto decorre dalla comunicazione del provvedimento alla controparte in bonis.

Anche in questo caso è da appurare se si sia in presenza di una norma interpretativa o meno.

La primissima giurisprudenza

Abbiamo già due decreti, sul tema. Il primo, il Decreto del Tribunale di Reggio Emilia, 8 luglio 2015, est. Varotti (ne ilcaso.it): il contraddittorio è necessario anche per la sospensione. In ogni caso le anticipazioni bancarie non sono considerate pendenti.

Abbiamo poi il Decreto del Tribunale di Ferrara, 23 luglio 2015, est. Giusberti (ne ilcaso.it): l’intervento del DL 83 sui contratti pendenti ha natura interpretativa.

Conclusioni

Il DL 83/2015 ha chiarito più di qualche dubbio sorto nell’applicazione della norma, anche se verrebbe da dire che talvolta si era trattato di interpretazioni un po’ spinte, a nostro avviso. Il DL ha appunto chiarito molti aspetti .

Resta l’incertezza di come considerare le variazioni, se interpretative o meno. E qui il dibattito sicuramente darà un aiuto a chi deve poi applicare la legge .

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