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Costo effettivo dell’«Art Bonus» ridotto a poco più di un terzo di quanto erogato

di Giuseppe Rebecca
EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 14 novembre 2015

L’«Art Bonus» (art. 1 del DL n. 83/2014 convertito) agevola gli interventi a favore dei beni culturali pubblici. Il costo effettivo della liberalità si riduce a poco più di 1/3 di quanto erogato con il meccanismo del credito d’imposta. Ora, il Ddl di stabilità conferma l’aliquota del 65% del beneficio in via permanente, in luogo della precedente scadenza nel 2016. Nell’apposito sito predisposto dal Governo, www.artbonus.gov.it, si trova anche una sintesi del primo anno di applicazione dell’agevolazione: 33,8 milioni di erogazioni liberali, fatte da 773 mecenati di cui 567 persone fìsiche. Dati in verità modesti, ma destinati a crescere.

La circolare n. 24/2014 ha fornito numerose precisazioni, sia per chi eroga, sia per chi riceve il contributo, nonché sulle modalità operative.

Si ricorda che le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente in denaro, essere tracciabili e devono riguardare:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del DLgs. n. 42/2004);

- la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

II beneficio è applicabile anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi già specificati.

Il credito d’imposta è riconosciuto su quanto speso (criterio di cassa) con percentuali decrescenti, al momento, e precisamente in misura pari al 65% per il 2014 e 2015 e al 50% per il 2016 (che dovrebbe passare al 65% in base al Ddl di stabilità). È poi utilizzabile in 3 quote annuali di uguale importo. Non è stato posto alcun limite quantitativo di spesa, salvo quanto sotto indicato, come pure nessun limite è stato posto per la compensabilità del credito d’imposta. Le quote annue eventualmente non utilizzate potranno essere riportate in avanti, senza alcun limite temporale.

Quanto ai limiti massimi del beneficio, il credito d’imposta è riconosciuto: per persone fisiche ed enti non commerciali, nel limite del 15% del reddito imponibile; per i soggetti titolari di reddito d’impresa e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di imprese non residenti, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni.

Con riferimento alle persone fisiche (limite del 15% del reddito imponibile), considerando per il 2015 una spesa di 10.000 euro, il credito d’imposta sarebbe pari a 6.500 (65%). In realtà:

- se reddito 40.000, credito d’imposta 6.000 in tre anni (la differenza di 500 è persa);

- se reddito 100.000, credito d’imposta 6.500 in tre anni.

Volendo determinare il credito d’imposta massimo utilizzabile, si ha, in caso di reddito 2015 pari a 100.000 euro, 100.000 x 15% = 15.000; erogazione massima ammessa 23.077 (15.000 / 65%).

L’esborso effettivo, nell’arco dei tre anni, sarebbe di 8.077 (23.077 - 15.000). Quindi, arrotondando, si può affermare che il privato che spende 23.000 ha un costo effettivo di circa 8.000; il costo effettivo si riduce pertanto a poco più di 1/3 dell’erogato. Si eroga 100 e si ha un costo di 35.

Nel caso di imprenditori (limite del 5 per mille dei ricavi annui), considerando per il 2015 una spesa di 10.000 euro, il credito d’imposta sarebbe pari a 6.500 (65%). In realtà:

- se ricavi 1.000.000, credito d’imposta 5.000 in tre anni (la differenza di 1.500 è persa);

- se ricavi 2.000.000, credito d’imposta 6.500 in tre anni.

Volendo determinare il credilo d’imposta massimo utilizzabile per una società di capitali, si ha, nel caso di ricavi 2015 pari a 2.000.000, 2.000.000 x 5 per mille - 10.000; erogazione ammessa 15.385 (10.000 / 65%). L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 15.385 - 10.000 = 5.385 euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate (in valore assoluto e senza effettuare attualizzazioni per considerare la fruizione differita del credito d’imposta).

Quindi, l’impresa eroga 15.400 e ha un costo di 5.000; il costo effettivo si riduce pertanto a poco più di 1/3 di quanto erogato. Si erogano 100 e si ha un costo effettivo di 35.

Nel contempo, per evitare eventuali duplicazioni di benefici fiscali, sono state dichiarate inapplicabili le agevolazioni per le persone fisiche (art. 15, comma 1, lett. h) e per le imprese (art. 100, comma 2, lett. f) e g) del TUIR, salvo per i casi non espressamente contemplati nell’art. 1 del DL 83/2014. Dovrebbe, invece, essere applicabile l’agevolazione di cui all’art. 14 della L.35/2005, e quindi sarà deducibile quanto versato nel limite del 10% del reddito dichiarato, comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

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