Revocatoria bancaria ridotta
di Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti
Il Sole 24 ORE- Norme e Tributi, N. 234 - 27 agosto 2014
È opinione comune che la revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie non interessi più: si pensa che sia scomparsa, e che costituisca solo un retaggio della situazione ante riforma. Tuttavia non è così. Questa revocatoria non è "vintage", né le sentenze sul tema hanno chiarito ogni dubbio. Anche se il dimezzamento del periodo di riferimento (da un anno a sei mesi) e i nuovi riferimenti quantitativi hanno comportato una forte riduzione degli importi revocabili, non per questo l’azione revocatoria è sparita o i curatori non debbono utilizzarla.
I limiti dell’azione
La revocatoria bancaria è regolamentata dagli articoli 67 e 70 della legge fallimentare. Il periodo di riferimento dell’azione è stato ridotto da un anno a sei mesi e il quantum, pur con qualche problematica anche di rilevante impatto, è ora determinato dall’articolo 70 Legge fallimentare nel differenziale tra il massimo importo a debito nel periodo sospetto e il saldo al momento del fallimento (il cosiddetto "rientro").
Il problema di base che deve ancora trovare adeguata concorde soluzione sia come conciliare il nuovo articolo 67 con il nuovo articolo 70 della Legge fallimentare. La nostra conclusione, già da molti condivisa, è che prevalga, almeno dal 1° gennaio 2008, l’articolo 70 e sia quindi revocabile, al massimo, il differenziale tra il massimo importo a debito e il saldo al momento del fallimento. L’articolo 67, che fa invece riferimento alle rimesse che hanno comportato una riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria, di norma non troverà concreta applicazione; sarà solo di supporto al prevalente criterio base stabilito dall’articolo 70. E, in definitiva, la disposizione dell’articolo 67 si dimostrerà spesso del tutto inutile.
Le sentenze più recenti
Il Tribunale di Milano (Giudice Francesca Maria Mammone) con sentenza 3 giugno 2014 si è occupato di un caso del tutto particolare, cioè di un conto corrente tenuto in vita solo per consentire i versamenti da parte del correntista. In questo caso è stata esclusa l’applicabilità dell’articolo 67, comma 3, n. 2 e dell’articolo 70 della legge fallimentare. I versamenti sono stati ritenuti revocabili quali pagamenti di debiti scaduti ex articolo 67, comma 2 legge fallimentare. Anche la tesi dell’ipotizzata carenza di interesse da parte della curatela, in considerazione della natura ipotecaria del credito, è stata respinta, sulla base di consolidata giurisprudenza. A nulla influisce il fatto che si tratti di pagamento di un credito privilegiato, potendo anch’essi essere graduati.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 28 aprile 2014 (giudice Mauro Vitiello) ha analizzato la revocatoria delle rimesse bancarie a tutto campo. È la prima sentenza abbastanza completa e dà indicazioni condivisibili su molti dei punti toccati, eccetto uno: il riferimento al fido. Questo giudice ritiene, come anche nelle due sue precedenti sentenze di Milano, che valga il riferimento al fido, cosa invece ora esclusa dalla maggior dottrina e da gran parte della giurisprudenza.
L’articolo 67 limita la revocabilità alle rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione. La sentenza ribadisce la necessità di far riferimento al caso specifico: «Tali parametri possono essere integrati dall’entità massima dell’esposizione debitoria del conto corrente nel semestre antecedente al fallimento, dall’entità media delle rimesse (ed eventualmente anche dei prelevamenti) sul conto, nel periodo sospetto o nel periodo immediatamente antecedente al semestre, dall’ammontare dell’esposizione debitoria nel momento in cui la rimessa della cui consistenza si tratta è stata effettuata, infine dall’importo massimo di cui possa essere chiesta la restituzione, così come individuato applicando il principio di cui all’articolo 70, ultimo comma Legge fallimentare».
Per quanto riguarda la consistenza, quindi, i criteri di riferimento possono essere l’entità massima dell’esposizione, l’entità media delle rimesse, eventualmente tenuto conto dei prelievi, riferite ai 6 mesi ante fallimento o anche ai 6 mesi anteriori, e l’entità del rientro: criteri molto vari, quindi con piena discrezionalità del giudice. Quanto alla durevolezza, lo è il versamento, con effetto di riduzione consistente dell’esposizione, non compensato da successivi prelievi, anche di importo diverso, ma non sufficiente a ridurre il versamento al di sotto della soglia.
L’articolo 70 della legge fallimentare è applicato anche alla procedure ante correttivo, e quindi ante 1° gennaio 2008, evidentemente considerando la norma interpretativa e con effetto retroattivo.