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La rivalutazione e il gioco delle “due” carte. Una curiosità

di Giuseppe Rebecca
Fiscal-focus.info, il quotidiano del professionista, 18 novembre 2014

La legge di stabilità 2015 ripropone la possibilità di rivalutare le partecipazioni e i terreni. A dire il vero, vista la periodicità della proposta, che ormai è quasi una certezza, dal 2002 non si comprende perché non sia norma da mettere a regime. A ogni buon conto, si segnala una curiosità pratica legata alla rivalutazione sia dei terreni che delle partecipazioni.

Le modalità pratiche di applicazione della norma consentono infatti il verificarsi di una situazione particolare fin dalla prima rivalutazione. Facciamo il caso di due terreni, o di due partecipazioni, più o meno dello stesso valore. Ben si potrebbe periziarli tutti e due, pagare una sola imposta sulla rivalutazione e scegliere poi, al momento opportuno, quale terreno o partecipazione considerare rivalutata.

È pacifico che si rende necessaria una perizia distinta per ogni bene. La perizia però rimane riservata. Nel pagamento dell’imposta non si fa alcun riferimento al bene né lo si fa nel quadro RM o RT del modello UNICO, ragion per cui se i beni sono due, di valore uguale, la rivalutazione effettuata può essere attribuita al bene che si preferisce. In definitiva, si potrà considerare rivalutato il primo bene (terreno o partecipazione, senza ovviamente poter mescolare le due diverse fattispecie) venduto.

È strano che la dichiarazione dei redditi non chieda un qualche riferimento in più. Basterebbe l’indicazione del costo fiscale della partecipazione rivalutata o, in caso di terreno, del Comune e del Foglio. Certo che anche così si potrebbe frazionare in due il bene e rivalutare solo un mappale e non l’altro.

Che stranezze! Si sconsiglia vivamente, comunque, di ricorrere a questi mezzucci. E l’Amministrazione Finanziaria pensi a qualcosa, almeno da questa norma.

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