Il fallimento scatta con l'iscrizione nel Registro imprese
di Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti
Il Sole 24 ORE- Norme e Tributi, N. 234 - 27 agosto 2014
Il 23 gennaio 2014 il Tribunale di Milano è intervenuto sul tema della decorrenza degli effetti del fallimento in caso di consecuzione delle procedure, quando cioè ad un concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento.
Si trattava di stabilire il dies a quo per la decorrenza del periodo sospetto, ai fini della revocatoria ex articolo 67 della legge fallimentare. Nello
specifico, per il consolido dell’ipoteca. Il Tribunale di Milano ha ritenuto di identificare tale dies a quo nella data di iscrizione della sentenza di
fallimento nel Registro delle imprese.
A supporto di tale scelta nella sentenza vengono riportati
altri
alcuni riferimenti normativi, definiti "inequivoci", al "Registro delle imprese". Il primo riferimento non pare sufficientemente motivato. È benvero che la
norma sulla consecuzione delle procedure, l’articolo 69-bis, comma 2, legge fallimentare, detta un riferimento specifico come dies a quo, ma questo si
riferisce appunto alla domanda di concordato, non alla dichiarazione di fallimento. Traslare i riferimenti potrebbe risultare non corretto.
Il secondo riferimento è all'art. 168, comma 1, legge fallimentare, ma riguarda sempre la procedura di concordato preventivo, per cui valgono le osservazioni già fatte.
Il terzo riferimento è all'art. 184, comma 1; è pacifico che i diritti dei terzi decorrano dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese, essendo questo il momento di efficacia nei loro confronti e non potendosi ipotizzare un diverso riferimento logico. Ma, come è evidente, ci si riferisce sempre al concordato preventivo.
Lo stesso dicasi per il quarto riferimento, quello all'art. 182 bis, commi 2 - 6.
Il riferimento alla pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese ha un rilievo per gli effetti futuri o anche immediati; è quindi posto, evidentemente, a tutela dei terzi. Da questo momento si chiede l'attenzione agli interessati, nel senso che non saranno più tutelati.
E per questo appare ovvio che il riferimento sia a un registro pubblico, a tutti accessibile. Si potrà invero discutere circa l'ora di tale pubblicazione (e in effetti questo era il caso di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 2012, n. 25309) cui far riferimento, ma il giorno è comunque quello.
In realtà, nessun effetto deriva per i terzi, dalla iscrizione nel Registro delle Imprese, ai fini di una revocatoria.
Con la revocatoria, infatti, sono gli atti anteriori che possono essere messi in discussione, non i successivi.
Se dobbiamo andare a ritroso, ecco che la valenza di questo dies a quo perde di importanza.
L'art. 16 della legge fallimentare, ove si specifica che gli effetti del fallimento per i terzi decorrono dalla pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese, a nostro avviso non ha effetto per la revocatoria, trattandosi di atti che necessariamente sono stati posti in essere ante procedura, non post.
L'iscrizione al Registro delle Imprese come dies a quo avrà una valenza solo per gli atti compiuti post fallimento.