Titoli in bilancio? È questione di fantasia
di Giuseppe Rebecca
Il Commercialista Veneto, N. 215 - Settembre / Ottobre 2013
Che strana cosa, i principi contabili. Sia quelli nazionali che gli IAS. Si tratta di una costruzione che negli anni è venuta a raggiungere dimensioni notevoli quasi esagerate; si contano migliaia di pagine, con indagini minuziose indagini e innumerevoli approfondimenti specifici.
Eppure, tanta precisione, tanto rigore sono talvolta abbandonati per esigenze “cosmetiche”.
I principi contabili consentono infatti, in certi casi, di non rappresentare la realtà in modo corretto e veritiero.
Ci riferiamo, in particolare, alla questione della valutazione dei titoli. Titoli che in presenza di svalutazioni brusche, epperciò anche momentanee, se ed in quanto destinati ad essere inseriti nel circolante possono non essere oggetto di alcuna svalutazione e rimanere iscritti in bilancio al costo.
La questione è che così la voce titoli non è più rappresentativa di alcunché, nei bilanci di banche ed imprese, e questo almeno dal 2008.
Appunto da tale anno si possono (non si devono) non svalutare i titoli in portafoglio, all’unica condizione che la perdita di valore registrata sui titoli e sulle partecipazioni del circolante non abbia carattere durevole. Si gioca un po’ con le parole, e si prevede uno specifico riferimento temporale: durevole. L’aggettivazione è non meglio specificata, e questo pare non aver creato problema alcuno, almeno per il momento. Ci viene in mente, un po’ perché ce ne occupiamo da molti anni, la questione della stessa aggettivazione utilizzata nella revocatoria delle rimesse bancarie. In quel caso la riduzione del debito deve essere anche durevole, per essere revocabile e sul termine ci si è sbizzarriti. Non è invece successo nulla relativamente al bilancio, su questo particolare aspetto.
La norma (art. 15, comma 13 del DL n. 185/2008 conv. L. n. 2/2009), originariamente introdotta per il solo esercizio 2008, è stata successivamente estesa agli esercizi 2009, 2010 e 2011 e da ultimo, con il DM 18 dicembre 2012, anche all’esercizio 2012.
Questi interventi di proroga, e da ultimo, anche il DM 18 dicembre 2012, hanno motivato tale possibilità “considerato il permanere della situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”. Il decreto dice proprio così. Appare pacifico che, mentre per i titoli acquisiti nell’esercizio 2012 si potrebbe eventualmente sostenere il carattere non durevole della perdita, analoghe considerazioni paiono difficilmente sostenibili o, per dirla tutta, assolutamente insostenibili per titoli, ad esempio, già in portafoglio nell’esercizio 2008 (primo esercizio di applicazione della deroga) o anche nei successivi.
Si tratta di un particolare aspetto che non dovrebbe essere sottovalutato né dagli amministratori, che secondo il documento interpretativo OIC 3, sono chiamati ad indicare nella Nota integrativa le motivazioni in base alle quali la perdita di valore del titolo non è stata considerata durevole, né dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Di fatto, è emerso come il DM continui ad essere utilizzato come un comodo lasciapassare: viene concessa questa opzione, e l’opzione va accolta per mascherare problemi durevoli, con incidenza sul reddito, senza porsi tanti perché. E la vera ragione è perché fa comodo mascherare, sotto il tappeto, la polvere e nei bilanci le svalutazioni non fatte.
Fino a qui per le spese soggette a pignoramenti creditizi; e per i soggetti IAS?
Ecco allora che il Regolamento della Commissione europea del 15 ottobre 2008 n. 1004/2008/CE ha tra l’altro previsto quanto segue:
- “in circostanze rare” (come la turbolenza finanziaria dal 2008) è consentita la riclassificazione di determinati strumenti finanziari dalla categoria “posseduti per la negoziazione” alla categoria del circolante;
- il fair value dell’attività finanziaria alla data di trasferimento da una classe all’altra coincide con il costo.
L’informativa da fornire in Nota integrativa è peraltro molto dettagliata.
Sono state così effettuate delle forzature all’impianto iniziale dello IAS 39 (possibilità di spostare un titolo all’interno di comparti, applicazione del fair value non del giorno dello spostamento ma del 1° luglio 2008), la cui struttura di base, però, rimane invariata. Certamente si tratta di una possibilità e non di un obbligo concessa ai soggetti IAS, i quali devono comunque fornire adeguata informativa in Nota integrativa.
In definitiva, quindi, nei bilanci troviamo ben poca, per non dire nessuna, rappresentazione della realtà, e questo proprio per legge, che ciò appunto consente. Ci dobbiamo accontentare. I problemi ci sono, ma tutti fanno finta che non ci siano. E’ una soluzione di comodo che tra l’altro favorisce anche l’Amministrazione Finanziaria con imponibili più elevati, e con una maggiore imposizione fiscale che invero danneggia i soci.
Certo è che così si stravolgono tutti i principi di base; ma si tratta di una deroga per legge, e di fronte alla legge non si discute. Al momento.