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Mancata svalutazione titoli nel circolante, stravolti principi e realtà

di Giuseppe Rebecca
EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 2 luglio 2013

Gentile Redazione,

il mercato finanziario è in turbolenza dal 2008.
E dal 2008, appunto, le imprese che non adottano gli IAS possono non svalutare i titoli e le partecipazioni iscritti nel circolante.
La possibilità (e non certamente l'obbligo) di non svalutare i titoli è ammessa solo a condizione che la perdita di valore registrata sui titoli e sulle partecipazioni del circolante non abbia carattere durevole.

La disposizione normativa (art. 15, comma 13 del DL n. 185/2008 conv. L. n. 2/2009), originariamente introdotta per il solo esercizio 2008, successivamente è stata estesa agli esercizi 2009, 2010 e 2011 e da ultimo, con il DM 18 dicembre 2012, anche all'esercizio 2012.
Gli interventi di proroga, e da ultimo, appunto, anche il DM 18 dicembre 2012, hanno motivato tale possibilità "considerato il permanere della situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari". Il decreto dice proprio così. Appare pacifico che, mentre per i titoli acquisiti nell'esercizio 2012 si potrebbe eventualmente sostenere il carattere non durevole della perdita, analoghe considerazioni paiono difficilmente sostenibili o, per dirla tutta, assolutamente insostenibili per titoli, ad esempio, già in portafoglio nell'esercizio 2008 (primo esercizio di applicazione della deroga) o anche nei successivi.

Questo particolare aspetto non dovrebbe essere sottovalutato né dagli amministratori, che secondo il documento interpretativo OIC 3, sono chiamati ad indicare nella Nota integrativa le motivazioni in base alle quali la perdita di valore del titolo non è stata considerata durevole, né dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Risulta però che il DM continui ad essere utilizzato come un comodo lasciapassare: viene concessa questa opzione, e l'opzione va accolta per mascherare problemi durevoli, con incidenza sul reddito, senza porsi tanti perché. E la vera ragione è perché fa comodo mascherare, sotto il tappeto, la polvere e nei bilanci le svalutazioni non fatte.

E per i soggetti IAS, non è stato previsto nulla?
Non poteva essere così.
Ecco allora che il Regolamento della Commissione europea del 15 ottobre 2008 n. 1004/2008/CE ha tra l'altro previsto quanto segue:
- "in circostanze rare" (come la turbolenza finanziaria dal 2008) è consentita la riclassificazione di determinati strumenti finanziari dalla categoria "posseduti per la negoziazione" alla categoria del circolante;
- il fair value dell'attività finanziaria alla data di trasferimento da una classe all'altra coincide con il costo.
L'informativa da fornire in Nota integrativa è peraltro molto dettagliata.
Sono state così effettuate delle forzature all'impianto iniziale dello IAS 39 (possibilità di spostare un titolo all'interno di comparti, applicazione del fair value non del giorno dello spostamento ma del 1° luglio 2008), la cui struttura di base, però, rimane invariata. Certamente si tratta di una possibilità e non di un obbligo concessa ai soggetti IAS, i quali devono comunque fornire adeguata informativa in Nota integrativa.

Quindi, in buona sostanza, ben poca, per non dire nessuna, rappresentazione della realtà, nei bilanci, per legge. Ci dobbiamo accontentare. La polvere è tanta, e il tappeto sotto cui nasconderla fa comodo a tanti, anche all'Amministrazione Finanziaria. Peccato che così si siano stravolti non solo i principi, ma anche la stessa realtà. Ma così si consente.

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