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Revocatoria delle rimesse bancarie: la durevolezza - particolarità

di Giuseppe Rebecca
Il Fallimentarista, 20 novembre 2012

Secondo l’art. 67 LF, sono revocabili le rimesse che hanno ridotto l’esposizione debitoria in maniera consistente e durevole.

Del requisito della consistenza ho già parlato in un precedente post; a questo punto si tratta di approfondire quello della durevolezza.

Innanzitutto, bisogna precisare che dall’art. 67 LF il concetto di durevolezza non si riferisce alle singole rimesse, bensì alla riduzione dell’esposizione debitoria. Si tratta di un carattere relativo, e non consiste necessariamente in una riduzione definitiva del credito (quindi fino alla chiusura del rapporto, spesso coincidente con il fallimento), ma in una sua riduzione non transitoria, la cui durata va determinata in concreto caso per caso.

Nella pratica, però, la durevolezza è normalmente associata alle rimesse, per cui si fa riferimento a “rimesse” durevoli, oltre che ovviamente durevoli. In particolare, la durevolezza fa riferimento alla relazione che sussiste tra un accredito e i successivi addebiti.

In questo senso, è durevole una rimessa che ha effettivamente ridotto l’esposizione debitoria, in quanto per un certo periodo di tempo non è stata seguita da addebiti in grado di annullarla o di ridurla sensibilmente. Più precisamente, un accredito durevole può essere seguito a breve da un addebito, purché non lo riduca al di sotto del limite della consistenza; in pratica è la sua consistenza a dover essere durevole.

A titolo di esempio: ipotizzando siano consistenti le rimesse superiori a € 5.000, una rimessa di € 15.000 è durevole se seguita da un addebito di € 8.000 (per cui il residuo, € 7.000, è ancora superiore a € 5.000), mentre non è durevole se seguita da un addebito di € 13.000 (per cui il residuo, € 2.000, è inferiore a € 5.000).

Dal punto di vista operativo, la durevolezza è un parametro che si esprime come “numero di giorni”. La dottrina ha già elaborato cinque diverse metodologie, al fine di quantificarla, e precisamente:

- numero giorni assoluto;

- durata rapportata alla tempistica usuale;

- durata rapportata al numero di operazioni consistenti;

- durata rapportata all’entità del rientro;

- durata e successivi addebiti.

Se pensiamo che per la consistenza le teorie avanzate, senza contare le sub-categorie, sono 8, le possibili combinazioni arrivano addirittura a 40!

Passando alla pratica, l’applicazione di tali metodi può presentare incongruenze e portare a risultare “poco logici”. Si prenda ad esempio come riferimento il numero di giorni assoluto: a logica, aumentando il numero di giorni (quindi fissando un criterio più “stringente”), si dovrebbero ridurre gli accrediti revocabili. Ma non sempre è così; dipende dalla sequenza accrediti – addebiti del c/c!

Ad esempio, ipotizziamo di fissare la consistenza come importo assoluto a € 5.000, in presenza delle seguenti operazioni:

data disponibile

operazione

addebito

accredito

01/10/2011

accredito

15.000

03/10/2011

addebito

11.000

06/10/2011

accredito

12.000

07/10/2011

addebito

3.000

07/10/2011

addebito

1.000

08/10/2011

addebito

5.000

Fissando la durevolezza, come numero di giorni assoluto, a 5 giorni, non si hanno rimesse revocabili. Infatti: l’accredito di € 15.000 non è durevole, in quanto “eroso” dall’addebito di € 11.000 (e quindi non più consistente); l’accredito di € 12.000 non è durevole, in quanto “eroso” dagli addebiti di € 3.000, di € 1.000 e € 5.000 (e quindi non più consistente). Come anticipato, nulla è revocabile.

Aumentando la durevolezza a 10 giorni, invece, si hanno rimesse revocabili per € 12.000. Infatti: l’accredito di € 15.000 non è durevole, in quanto “eroso” dagli addebiti di € 11.000, di € 3.000 e di € 1.000 (e quindi di fatto azzerato); l’accredito di € 12.000 invece è durevole, in quanto pur “eroso” dal residuo addebito di € 5.000 rimane consistente (ossia superiore a € 5.000). Come anticipato, la rimessa di € 12.000 è revocabile.

Aumentando la durevolezza, quindi, sono aumentate le rimesse revocabili.

Ad ogni buon conto, osservato come di norma prevalga l’applicazione dell’art. 70 LF sull’art. 67 LF, e quindi sia revocabile il rientro, disquisire di consistenza e durevolezza delle singole rimesse si rivela un esercizio astratto, di scarsa utilità pratica. Se c’è un rientro, questo sarà revocabile, almeno di norma.

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