Le possibilità di affrancamento fiscale nelle operazioni straordinarie
di Giuseppe Rebecca, Barbara Zancan e Maurizio Zanni
Il Fisco, N. 8 - 20 febbraio 2012
La novella legislativa offre lo spunto per svolgere una sintetica disamina delle diverse opportunità di affrancamento fiscale previste nell’ambito delle operazioni aziendali straordinarie.
1. Premessa
Nel nostro ordinamento tributario la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda sono operazioni fiscalmente neutrali, in quanto gli elementi patrimoniali attivi e passivi passano al soggetto “avente causa” dell’operazione conservando lo stesso valore fiscale che avevano presso il “dante causa”, senza originare plusvalenze o minusvalenze. L’irrilevanza, agli effetti reddituali, dei plusvalori contabili emergenti in occasione delle suddette operazioni aziendali straordinarie determina dei disallineamenti fra il valore d’iscrizione in bilancio e il valore fiscale dei beni ricevuti, disallineamenti che impongono di effettuare apposite rettifiche in dichiarazione dei redditi, allo scopo di adeguare il valore contabile degli ammortamenti e delle plus/minusvalenze all’ammontare riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. Peraltro, la società risultante dall’operazione straordinaria ha la possibilità di evitare la gestione di tale “doppio binario’’ civilistico-fi-scale. Infatti, al regime ordinario sopra descritto sono stati opportunamente affiancati due regimi opzionali che, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap, permettono di ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici iscritti in bilancio.
Dapprima, con la Finanziaria 2008,[1] è stata prevista la possibilità di effettuare il predetto riallineamento con riguardo, in generale, ai maggiori valori attribuiti a immobilizzazioni materiali e immateriali relative ad aziende ricevute a seguito di operazioni di conferimento, fusione e scissione. Poi, con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 - convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 - è stata introdotta un’ulteriore forma di affrancamento fiscale, applicabile ai maggiori valori iscritti relativi all’avviamento, ai marchi d’impresa, alle altre attività immateriali nonché alle attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter del Tuir (rimanenze di magazzino, crediti, titoli immobilizzati e non).
Infine, con l’art. 23, commi da 12 a 15, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 - è stata introdotta una particolare forma di riallineamento civilistico-fiscale, consistente nella possibilità di affrancare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16%, il maggior valore contabile delle partecipazioni di controllo riferibile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali delle società partecipate, così come risultanti dal bilancio consolidato della capogruppo. Ciò in deroga al principio di derivazione dell’imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d’esercizio. Va però precisato che, diversamente dalle sopra richiamate discipline di riallineamento degli asset di primo grado, quella prevista dal citato D.L. n. 98/2011 non è una disciplina fruibile a regime, ma si configura come una forma di affrancamento una tantum. Più precisamente, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011, era stato specificato che il regime in commento poteva applicarsi soltanto alle operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 (avendo riguardo ai valori residui di avviamento e altri asset immateriali evidenziati nel bilancio consolidato del 2010). Chi intendeva avvalersi dell’opportunità di affrancare il maggior valore iscritto sulle partecipazioni di controllo doveva versare l’imposta sostitutiva, pari al 16%, entro il 30 novembre 2011. Sulla operatività temporale della nuova disciplina è però intervenuto l’art. 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto “Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito l’estensione dell’ambito applicativo alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e ha riaperto i termini di versamento per le operazioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti.
Tanto premesso, in questa sede intendiamo delineare, anche con l’ausilio di alcune tabelle, i tratti essenziali delle sopra richiamate discipline di riallineamento, avendo cura di approfondire, in particolare, il nuovo regime una tantum di affrancamento delle partecipazioni di controllo.
Discipline di affrancamento fiscale nelle operazioni aziendali straordinarie
Art. 176, comma 2-ter, del Tuir, richiamato dagli arti. 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis, del Tuir |
È possibile affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all’azienda ricevuta. Si tratta di una disciplina fruibile a regime. |
Art. 15, commi 10 e 11, del D.L. n. 185/2008 |
E possibile riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa, alle altre attività immateriali e alle attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del Tuir. Si tratta di una disciplina fruibile a regime. |
Art. 23, commi da 12 a 15, del D.L. n. 98/2011 e art. 20 del D.L. n. 201/2011 : |
È possibile affrancare l’avviamento e gli altri asset immateriali compresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo e risultanti dal bilancio consolidato. Non si tratta di una disciplina fruibile a regime. L’esercizio dell’opzione relativamente alle operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 implicava il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2011. Il D.L. n. 201/2011, oltre ad aver riaperto i termini di versamento per le acquisizioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti, ha esteso l’applicazione di tale regime anche alle operazioni realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. |
2. Regimi di affrancamento “ordinario” e “derogatorio”
Come accennato in premessa, sia le imprese che redigono il proprio bilancio secondo le disposizioni del codice civile sia le imprese las-adopter possono optare per l’affrancamento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi patrimoniali ricevuti in occasione di operazioni straordinarie, disponendo, a regime, di due discipline per il riallineamento: la disciplina “ordinaria“ [2] ex art. 176, comma 2-ter, del Tuir, per le cui modalità di attuazione occorre fare riferimento al D.M. 25 luglio 2008, e la disciplina cosiddetta “derogatoria“[3] ex art. 15, commi 10-12, del già citato D.L. n. 185/2008, che risponde essenzialmente alle esigenze delle società di grandi dimensioni che hanno posto in essere operazioni straordinarie evidenziando consistenti disallineamenti su avviamenti e marchi d’impresa.
La disciplina “ordinaria” (di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir) consente alla società conferitaria, alla società incorporante ovvero risultante dalla fusione per unione o alla società beneficiaria della scissione di effettuare il riallineamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, da versare obbligatoriamente in tre rate annuali (30%, 40% e 30%) e da calcolarsi in base a scaglioni sui valori da affrancare, applicando le aliquote del 12%, 14% e 16%, rispettivamente, sui maggiori valori sino a 5 milioni di euro, sull’eccedenza sino a 10 milioni di euro e sull’ulteriore eccedenza. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini de 1 l’ammortamento fiscale a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione per l’affrancamento. La disciplina introdotta dal D.L. n. 185/2008 deroga in parte, ossia per quanto espressamente previsto dal decreto stesso, al regime ordinario di affrancamento sopra descritto, differenziandosi da quest’ultimo sotto molteplici aspetti e, in particolare, con riferimento all’aliquota dell’imposta sostitutiva, all’ambito oggettivo di applicazione e agli effetti dell’affrancamento.
2.1. Regime di affrancamento “ordinario”
Presupposto e soggetti beneficiari Nel regime in argomento, sono affrancabili i disallineamenti tra valore d’iscrizione in bilancio e valore fiscale dei beni “ereditati” per effetto di operazioni dì conferimento d’azienda, fusione e scissione.
Possono costituire oggetto di affrancamento anche i disallineamenti già esistenti presso la società “dante causa” ed “ereditati” dalla società “avente causa” dell’operazione. Non sono invece affrancabili i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili da quadro EC.
I soggetti che possono optare per il regime di affrancamento ordinario sono: la società conferitaria nell’operazione di conferimento d’azienda, la società incorporante o risultante dalla fusione per unione, la/le società beneficiaria/e della scissione.
Con riguardo alle fusioni e scissioni va specificato che, per l’applicazione del regime di imposizione sostitutiva, è necessario che alla società “avente causa” dell’operazione siano attribuiti compendi aziendali e non singoli beni.[4]
Effetti dell‘affrancamento
I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva sono riconosciuti, ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap:
· a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione, ai fini del calcolo degli ammortamenti e del plafond delle spese di manutenzione;
· a partire dal quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo dei beni oggetto di riallineamento.
Decadenza
Gli effetti del riallineamento vengono meno in caso di realizzo (cessione, conferimento, assegnazione ai soci e ogni altra destinazione a finalità extra-imprenditoriali) dei beni oggetto dell’opzione nel c.d. “periodo di sorveglianza”, cioè anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’opzione è stata esercitata. L’imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di realizzo anticipato è recuperata mediante scomputo dall’imposta sul reddito, mentre il costo fiscale di detti beni è diminuito dei maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto.
Tabella n. 1 - Affrancamento ordinario
Attività patrimoniali “riallineabili” |
Imposta sostitutiva Codice tributo in F24 Momento di esercizio dell’opzione |
Versamento dell’imposta e perfezionamento dell’opzione |
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Beni inclusi nelle categorie delle immobilizzazioni materiali e immateriali facenti parte dell’azienda ricevuta. Sono esclusi gli oneri pluriennali (circ. n. 57/E/2008, par. 3.3.1). Rileva la classificazione contabile operata dalla società “avente causa” al momento del recepimento dell’azienda ricevuta nelle proprie scritture contabili. L’affrancamento può anche essere parziale; tuttavia deve essere operato per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali, come individuate dall’art. 1, comma 2, del D.M. 25 luglio 2008. Invece, per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse. In caso di riallineamento parziale. i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea devono essere “spalmati” secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria medesima (circ. n. 57/E/2008). In tema di sindacabilità. da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’allocazione in bilancio dei maggiori valori emersi, si segnala la sentenza della Cassazione 16 aprile 2008, n. 9950. |
Maggiori valori fino a € 5 milioni |
Parte dei maggiori valori compresa tra €5 milioni e € 10 milioni |
Parte dei maggiori valori che eccede € 10 milioni |
Versamento rateizzato |
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prima rata |
seconda rata |
terza rata |
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Aliquota 12% |
Aliquota 14% |
Aliquota 16% |
30% |
40% + interessi 2,5% |
30% + interessi 2,5% |
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Codice tributo in F24: 1126 |
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Il disallineamento che può essere oggetto di affrancamento è quello che risulta alla data di chiusura del periodo d’imposta nella cui dichiarazione viene esercitata l’opzione. L’opzione per l’imposizione sostitutiva può essere esercitata esclusivamente dalla società “avente causa” nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale l’operazione è stata posta in essere, oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni (art. 1, comma 4, D.M. 25 luglio 2008). In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap è necessario indicare, per ciascuna operazione straordinaria in relazione alla quale si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i valori fiscalmente riconosciuti. presso il soggetto dante causa , i valori di iscrizione in bilancio del soggetto “avente causa”, le differenze affrancate e i nuovi valori fiscali. |
Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’operazione ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo. |
Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al primo ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, al secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione. |
Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al secondo ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione. |
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È possibile la compensazione con crediti relativi ad altre imposte nonché il differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%. Non è possibile la rateizzazione mensile ex art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 (circ. n. 57/E/2008, par. 3.3.4). |
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L’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili “si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta” (art. 1, comma 4, D.M. 25 luglio 2008). L’eventuale versamento della prima rata in misura insufficiente rispetto all’importo dovuto (versamento carente) impedisce il perfezionamento dell’opzione al pari dell’ipotesi del mancato versamento. L’omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima non implica, invece, il venir meno dell’efficacia dell’opzione, ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti (circ. n. 57/E/2008, par. 3.3.4). |
2.2. Regime di affrancamento “derogatorio”
Presupposto e soggetti beneficiari
Con riferimento al regime c.d. “derogatorio”, sono affrancabili i disallineamenti tra valore d’iscrizione in bilancio e valore fiscale dei beni “ereditati” per effetto di operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, o effettuate entro detto periodo.
I soggetti che possono optare per il regime di affrancamento “derogatorio” sono: la società con» feritaria nelle operazioni eli conferimento d’azienda, la società incorporante o risultante dalla fusione, la/e società beneficiaria/e della scissione, sia che redigano il bilancio secondo le prescrizioni del codice civile, sia che applichino i principi contabili internazionali.
Con riguardo alle fusioni e scissioni va specificato che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che alla società “avente causa” dell’operazione venga attribuito un compendio aziendale e non singoli beni, privi di organizzazione. [5]
Effetti dell’affrancamento
II riconoscimento fiscale del maggior valore contabile affrancato decorre a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.
Deducibilità delle quote di ammortamento
Le quote di ammortamento del maggior valore delle attività oggetto di riallineamento sono deducibili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è versata l’imposta sostitutiva. Per marchi d’impresa e avviamento, il solo valore affrancato può essere ammortizzato in dieci anni,[6] anziché in diciotto, a prescindere dall’imputazione a conto economico. In base alla circ. n. 28/E/2009, nel periodo in cui è versata l’imposta sostitutiva non è possibile dedurre alcuna quota di ammortamento del maggior valore affrancato relativo ad avviamento e marchi, nemmeno la quota ordinaria. Parte della dottrina ritiene, invece, che già nell’anno di esercizio dell’opzione sia possibile operare la deduzione fiscale del maggior valore affrancato relativo ad avviamento e marchi, seppure nel limite “ordinario” di un diciottesimo, per poi passare ad un decimo dall’anno successivo.[7]
Determinazione delle plus/minusvalenze fiscali
Per l’avviamento, i marchi d’impresa e le altre attività immateriali si applica il c.d. periodo di “sorveglianza” quadriennale di cui all’art. 176, comma 2-tei; del Tuir.[8] Ne consegue che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano,- ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo, a partire dal quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.
Per i crediti e le altre attività diverse da quelle affrancabili ai sensi del comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir, il riconoscimento fiscale del maggior valore affrancato opera dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento dell’imposta sostitutiva. Non si applica il periodo di “sorveglianza” quadriennale.[9]
Fiscalità differita
Il versamento dell’imposta sostitutiva consente di dedurre, negli esercizi successivi, le quote di ammortamento del maggior valore delle attività “riallineate”. Pertanto, nell’esercizio dell’affrancamento, è possibile iscrivere in bilancio le imposte differite attive, pari al beneficio fiscale atteso dalla futura deducibilità dei maggiori ammortamenti, laddove sussistano i presupposti previsti dai principi contabili (per i soggetti Ias, si veda l’applicazione las n. 1, febbraio 2009 dell’Organismo italiano di contabilità, con riferimento agli avviamenti) [10].
Si evidenzia, inoltre, la possibile applicazione dell’art. 2, comma 55, D.L. n. 225/2010 per la conversione delle imposte anticipate, iscritte a seguito del riallineamento, in crediti d’imposta immediatamente utilizzabili in presenza di una perdita d’esercizio. [11]
Tabella n. 2 - Affrancamento derogatorio
Attività patrimoniali “riallineabili” |
Imposta sostitutiva Codice tributo in F24 Momento di esercizio dell’opzione |
Versamento dell’imposta e perfezionamento dell’opzione |
Avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, compresi gli oneri pluriennali (circ. n. 28/E/2009, par. 3). |
Aliquota 16% Codice tributo in F24: 1821 |
Versamento in un’unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta in cui si è perfezionata l’operazione. È possibile la compensazione con crediti relativi ad altre imposte nonché il differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%; non è possibile la rateizzazione mensile ex art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 (circ. n. 28/E/ 2009, par. 7). |
Crediti |
Aliquota 20% Codice tributo in F24: 1823 |
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Rimanenze di magazzino, titoli immobilizzati e non |
Ordinarie aliquote Irpef, Ires e Irap, da applicarsi tenendo anche conto di eventuali maggiorazioni e in maniera separata dall’imponibile complessivo (non è quindi possibile l’utilizzo di perdite fiscali pregresse). Codice tributo in F24: 1822 |
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L’affrancamento può essere totale o parziale. Ogni singolo bene o attività immateriale può essere autonomamente affrancato. Invece, per i crediti e le altre attività diverse da quelle contemplate dal comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir, il riallineamento dei valori deve essere operato per categorie omogenee, peraltro non definite nella circ. n. 28/E/2009. |
Il disallineamento che può essere oggetto di affrancamento è quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in cui è stata realizzata l’operazione straordinaria. L’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata esclusivamente dalla società “avente causa” nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione. |
L’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili si considera perfezionata con il versamento dell’imposta sostitutiva. L’eventuale versamento , dell’imposta in misura insufficiente rispetto all’importo dovuto (versamento carente) impedisce il perfezionamento dell’opzione al pari dell’ipotesi di mancato versamento. |
Raffronto tra affrancamento “ordinario” e affrancamento “derogatorio”
Tabella n. 3 - Affrancamento “ordinario”
Presupposto |
Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni aventi ad oggetto compendi aziendali e non beni singoli. |
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Soggetti Beneficiari |
Soggetto conferitario, soggetto incorporante o risultante dalla fusione, soggetto beneficiario della scissione. |
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Ambito oggettivo di applicazione (valori affrancabili) |
Maggiori valori dei beni iscritti in bilancio nelle categorie delle: - immobilizzazioni materiali (art. 102 del Tuir); - immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento (art. 103 del Tuir). |
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Misura dell’imposta sostitutiva |
Maggiori valori fino a € 5 milioni |
Parte dei maggiori valori compresa tra € 5 milioni e € 10 milioni |
Parte dei maggiori valori che eccede € 10 milioni |
Aliquota 12% |
Aliquota 14% |
Aliquota 16% |
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Momento di esercizio dell’opzione |
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata effettuata l’operazione straordinaria o, al più tardi, in quella relativa al periodo d’imposta successivo. |
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Versamento dell’imposta sostitutiva |
Prima rata |
Seconda rata |
Terza rata |
30% |
40% + interessi del 2,5% |
30% + interessi del 2,5% |
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Perfezionamento dell’opzione |
L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva si perfeziona con il versamento della prima rata dell’importo dovuto. |
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Effetti dell’affrancamento |
I maggiori valori affrancati sono riconosciuti fiscalmente: - dal periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione, ai fini dell’ammortamento; - dal quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, ai fini della, determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo dei beni. |
Tabella n. 4 - Affrancamento “derogatorio” (escluso l’affrancamento delle partecipazioni di controllo introdotto con il D.L. n. 98/2011)
Presupposto |
Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni aventi ad oggetto compendi aziendali e non beni singoli. |
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Soggetti Beneficiari |
Soggetto conferitario, soggetto incorporante o risultante dalla fusione, soggetto beneficiario della scissione. |
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Ambito oggettivo di applicazione (valori affrancabili) |
Maggiori valori iscritti in bilancio relativi a: - immobilizzazioni immateriali rappresentate da beni (art. 103 del Tuir); - avviamento (art. 103 del Tuir); - oneri pluriennali (art. 108 del Tuir); - attività diverse da quelle indicate nel comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir e da quelle dì cui sopra (rimanenze di magazzino, crediti, titoli immobilizzati e non). |
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Misura dell’imposta sostitutiva |
Avviamento, marchi e altre attività immateriali |
Aliquota 16% |
Crediti |
Aliquota 20% |
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Attività diverse da quelle indicate dal comma 2-fer dell’art. 176 del Tuir e da quelle di cui sopra (rimanenze, tìtoli immobilizzati e non) |
Ordinarie aliquote Irpef, Ires e Irap |
Momento di esercizio dell’opzione |
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata effettuata l’operazione straordinaria. |
Versamento dell’imposta sostitutiva |
In un’unica soluzione |
Perfezionamento dell’opzione |
L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva. |
Effetti dell’affrancamento |
Ai fini dell’ammortamento, i maggiori valori affrancati sono riconosciuti a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è versata l’imposta sostitutiva. Il maggior valore affrancato relativo ad avviamento e marchi è ammortizzabile in 10 esercizi anziché 18. Relativamente ai crediti, ai titoli immobilizzati e non, alle rimanenze di magazzino, il maggior valore affrancato è riconosciuto a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. |
3. Affrancamento delle partecipazioni di controllo
3.1. Ambito di applicazione
Come sopra accennato, l’art. 23, comma 12, del D.L. n. 98/2011, aggiungendo i commi 10-bis e lO-ternell’art. 15 del richiamato D.L. n. 185/2008, ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’affrancamento “derogatorio”, consentendo il .”riallineamento” dei valori fiscali e civilistici anche in situazioni nelle quali le attività immateriali, in quanto ri comprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo, non emergono in via immediata nel bilancio individuale della società che risulta dall’operazione straordinaria, trovando rappresentazione soltanto nei bilancio consolidato. In pratica, con la novella in esame, si consente l’accesso al regime dell’affrancamento “derogatorio” alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento che hanno per oggetto holding partecipative, ossia società il cui attivo patrimoniale è costituito essenzialmente da partecipazioni di controllo, intendendosi per quest’ultime, ai fini dell’applicazione della norma, le partecipazioni incluse nel perimetro di consolidamento ai sensi del capo III del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, per le imprese las-adopter, le partecipazioni oggetto di consolidamento in base ai principi contabili internazionali las/Ifrs.
Occorre poi evidenziare come il novello comma 10-ter estenda la possibilità di affrancamento in parola anche al caso in cui le partecipazioni di controllo siano acquisite nell’ambito di operazioni fiscalmente realizza uve quali l’acquisto di aziende (che includano partecipazioni di controllo) ovvero l’acquisto diretto di partecipazioni, qualora il maggior prezzo pagato rispetto alla quota di patrimonio netto contabile della società partecipata acquisita sia attribuito ad avviamento, marchi d’impresa o altre attività immateriali implicite nel patrimonio di detta società. Come opportunamente osservato da Assonime nella circ. n. 31 del 25 novembre 2011, il nuovo regime di affrancamento delle partecipazioni di controllo, facendo riferimento a valori iscritti nel bilancio consolidato, non rappresenta, in senso stretto, una forma di riallineamento delle divergenze fra valori civilistici e valori fiscali. Prova ne è il fatto che, come appena ricordato, il regime in parola è fruibile anche in relazione ad opera/ioni che, come gli atti di acquisto a titolo oneroso delle partecipazioni, non sono idonee a generare alcun disallineamento civilistico-fiscale. Condizione essenziale per la validità dell’opzione de qua è che il soggetto che la esercita abbia iscritto nel proprio bilancio individuale ex art. 2423 del codice civile le partecipazioni di controllo, a seguito di una delle varie operazioni acquisitive sopra indicate, e che faccia parte di un gruppo di imprese che, in relazione alla suddetta iscrizione, abbia evidenziato nel bilancio consolidato una voce a titolo di avviamento o altre attività immateriali.[12]
3.2. Base imponibile dell’imposta sostitutiva
Il sopra citato provvedimento del 22 novembre 2011 ha individuato l’importo affrancabile (in tutto o in parte), stabilendo che lo stesso corrisponde al minore fra:
• il maggior valore contabile della partecipazione iscritta nel bilancio individuale a seguito di una delle operazioni interessate dalla disciplina in esame;
• il valore residuo dell’avviamento e degli altri asset immateriali afferenti alla società partecipata ed evidenziati nel bilancio consolidato, da assumersi in proporzione alla percentuale di partecipazione posseduta.
Con riferimento al primo parametro sopra indicato, ovvero l’incremento contabile della partecipazione, occorre precisare che:
• qualora la partecipazione sia acquisita per effetto di un’operazione di conferimento d’azienda, di una fusione oppure di una scissione, l’incremento contabile in parola corrisponde alla differenza fra il valore d’iscrizione in bilancio della partecipazione e il valore di quest’ultima risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell’operazione;
• in caso di acquisto diretto della partecipazione, ovvero di un’azienda che la ricomprenda o di acquisizione mediante scambio di partecipazioni, l’incremento contabile della partecipazione corrisponde alla differenza fra il suo valore di iscrizione in bilancio e la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso prima dell’operazione di acquisizione;
« nelle altre ipotesi in cui si può esercitare l’opzione per l’affrancamento in esame,[13] l’incremento contabile corrisponde alla differenza fra il valore d’iscrizione in bilancio della partecipazione di controllo e il valore del patrimonio netto o delia partecipazione oggetto di conferimento, fusione o scissione così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla società conferente, fusa, incorporata o scissa alla data di efficacia giuridica dell’operazione.
3.3. Esemplificazione
La società Alfa controlla al 100% la società Beta, la quale detiene una partecipazione di controllo nella società Gamma, iscritta in bilancio per un valore civilistico-fiscale pari a 2 milioni di euro. Alfa procede alla fusione per incorporazione di Beta e, in conseguenza di tale operazione, “eredita” la predetta partecipazione in Gamma, alla quale viene attribuito un maggior valore contabile di 500 mila euro riferibile ad avviamento della società partecipata, avviamento che viene iscritto nel bilancio del gruppo a seguito della elisione della partecipazione operata in sede di consolidamento dei conti.
Ora, grazie alla novità introdotta dalla Manovra correttiva 2011, tale maggior valore - che non compare come avviamento nel bilancio individuale di Alfa, ma solo in quello consolidato -può essere affrancato mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% prevista dall’art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 e, in conseguenza dell’affrancamento, il valore della partecipazione, agli effetti fiscali, viene sdoppiato: il valore ante fusione (non ammortizzabile); il maggior valore, pari a 500 mila euro, che di fatto viene “riqualificato” come avviamento e ammortizzato in dieci esercizi.
3.4. Effetti dell’ affrancamento
Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%, l’opzione per il regime in esame consente di dedurre, sotto forma di ammortamenti, quella parte del maggior valore iscritto sulle partecipazioni consolidate che può riferirsi ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Più precisamente la deduzione delle quote di ammortamento può essere effettuata in un minimo di dieci anni e a prescindere dall’imputazione a conto economico, a partire:
· dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (cioè dal 2013 per i soggetti “solari”), relativamente alle operazioni realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e con riferimento alle quali si sia provveduto a versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011 ;
· dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (cioè dal 2015 per i soggetti “solari”), relativamente alle operazioni realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per le quali sia stata versata l’imposta sostitutiva in tre rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta dei redditi dovuta per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza entro la scadenza, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito dovuta per il periodo d’imposta 2014.
Non è invece chiara la decorrenza degli effetti del riallineamento qualora ci si avvalga della riapertura dei termini prevista dal comma 1-bis dell’art. 20 del richiamato D.L. n. 201/2011 per le operazioni di acquisizione effettuate nel 2010 ed esercizi precedenti e si proceda, quindi, a versare l’imposta sostitutiva secondo le nuove modalità previste da tale disposizione, cioè in tre rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta dei redditi dovuta per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza entro la scadenza, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito dovuta per il periodo d’imposta 2014, con l’applicazione, a decorrere dal 1° dicembre 2011, degli interessi nella misura pari al saggio legale su ciascuna rata. Come sostenuto da Assonime nella circ. n. 36 del 23 dicembre 2011, un’analisi letterale della norma dovrebbe portare a ritenere che la decorrenza degli effetti in questo caso non sia prorogata. Sul punto è comunque auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.
Va poi evidenziato che il meccanismo del “recapture”, tipico degli altri affrancamenti fiscali sopra esaminati, qui non trova applicazione. Al riguardo, infatti, il provvedimento del 22 novembre 2011 stabilisce che “gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione ... non s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato”.
Dà ultimo si sottolinea che l’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini della determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione di controllo, che rimane quindi quello ante operazione straordinaria.
Tabella n. 5 - Affrancamento delle partecipazioni di controllo
Normativa e prassi |
- art. 23, commi 12-15, del D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011; - art. 20 del D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011; - provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011; - circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, n. 41/E; - ris. 24 novembre 2011, n. 109/E; - circ. Assonime 25 novembre 2011, n. 31; - circ, Assonime 23 dicembre 2011, n. 36. |
Ambito di applicazione |
Sono affrancabili i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo nel bilancio d’esercizio dell’avente causa di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda) emersi in conseguenza delle operazioni medesime, a condizione che tali maggiori valori risultino iscritti, in modo autonomo, nel bilancio consolidato come avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Sono altresì affrancabili i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo emersi a seguito di operazioni anche fiscalmente realizzative, quali l’acquisto di azienda (tra i cui elementi patrimoniali vi sia anche la partecipazione di controllo) o l’acquisto della stessa partecipazione di controllo, sempreché tali maggiori valori risultino iscritti autonomamente nel bilancio consolidato come avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. |
Definizione di partecipazioni di controllo |
- relativamente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel perimetro di consolidamento ai sensi del capo III del D.Lgs. n. 127/1991; - per le imprese las-adopter, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento in base alle previsioni contenute nei principi contabili internazionali (si veda lo las n. 27). |
Misura dell’imposta sostitutiva |
Aliquota unica del 16% |
Versamento dell’imposta sostitutiva |
Il versamento va eseguito ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione, utilizzando il codice tributo 1843 in F24, secondo la seguente tempistica: Operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010: il termine, scaduto il 30 novembre 2011, è stato riaperto in sede di conversione del D.L. n. 201/2011, con cui si è stabilito che il versamento avvenga in tre rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza, rispettivamente, entro la scadenza della prima e della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta 2014, con l’applicazione, dal 1° dicembre 2011, degli interessi in misura pari al saggio legale. Operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011: tre rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza, rispettivamente, entro la scadenza della prima e della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta 2014. |
Decorrenza effetti dell’affrancamento |
Operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 Gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (2013 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Tale decorrenza dovrebbe riguardare anche l’ipotesi in cui ci si avvalga della riapertura dei termini di versamento in relazione alle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti. Operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 Gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
[1] L. n. 244/2007, art. 1, commi 46 e 47.
[2] Normativa e prassi, consultabili in banca dati “fisconline”;
- art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007;
- art. 176, comma 2-ter, del Tuir;
- art. 172, comma 10-bis, del Tuir;
- art. 173, comma 15-bis, del Tuir;
- D.M. 25 luglio 2008;
- circ. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2008, n. 57/E;
- circ. Assonime 12 settembre 2008, n.’51;
- ris. Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2009, n. 4.6;
- ris. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2009, n. 111/E (affrancamento in ipotesi di fusione inversa);
- circ. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2010, n. 8/É;
- ris. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2010, n. 50/E, in cui si afferma la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche la parte di maggior valore imputata alle immobilizzazioni in contropartita all’iscrizione, nel passivo, del fondo imposte differite nell’ambito di un’operazione di fusione;
- ris. Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2010, n. 124/E, con cui è stata negata là possibilità di applicare il regime di affrancamento a una società Ias-adopter che ha proceduto alla incorporazione di una propria controllata, imputando il disavanzo di fusione al patrimonio netto, in apposita riserva negativa, anziché ad elementi dell’attivo.
[3] Normativa e prassi, consultabili in banca dati “fisconline”:
- art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008;
- circ. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2009, n, 28/E, in cui si precisa, fra l’altro, che è possibile optare per i due regimi di affrancamento (ordinario e derogatorio) - nello stesso periodo d’imposta e in relazione ad una medesima operazione straordinaria - con riguardo ai disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività.
La medesima circolare ha altresì specificato che, con riguardo alle operazioni perfezionate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, è consentito affrancare il disallineamento riferito ad un medesimo bene optando dapprima per la disciplina “derogatoria”, con riferimento al periodo in cui è posta in essere l’operazione e, nel periodo d’imposta successivo, per la disciplina “ordinaria”. In tal caso, per l’affrancamento ordinario dei disallineamenti residui, ai fini della dell’individuazione dell’aliquota progressiva per scaglioni, non si tiene conto dei valori già affrancati.
- circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E;
- circ. Assonime 25 giugno 2009, n. 27. “
[4] Circ. Agenzia delle Entrate n. 57/E/2008, paragrafo 4.3.
[5] Circ. n. 28/E/2009, par. 3.
[6] In origine il periodo di ammortamento fiscale era di 9 anni. L’art. 2, comma 59, del D.L. “Milleproroghe” (D.L. n. 225/2010, convertito dalla L. n. 10/2011) ha portato il periodo a dieci anni. Sulle problematiche circa la decorrenza della modifica, cfr. G. Odetto, Per marchi e avviamento, ammortamenti con il bussolotto, in “Il Quotidiano del Commercialista”, www.eutekne.in fo, del 5 marzo 2011.
[7] Sul punto cfr., fra gli altri, P. Meneghetti, L’attivo patrimoniale legittima la sostitutiva, in “Il Sole-24 Ore” del 28 marzo 2011.
[8] Circ. n. 28/E/2009.
[9] Circ. n. 28/E/2009, par. 6.
[10] Cfr., sul punto, F. Rosemi Vitali-R. Parisotto, Manovra 2011: riallineamento delle attività immateriali, in “Guida alla Contabilità & Bilancio” n. 16/2011, pag. 10.
[11] Per i chiarimenti operativi sulla trasformazione di talune imposte anticipate in crediti d’imposta, si veda la ris. dell’Agenzia delle Entrate 22 settembre 2011, n. 94/E, in “il fisco” n. 37/2011, fascicolo n. 1, pag. 6072, commentata da D. Liburdi, Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul credito per imposte anticipate, in “il fisco’ n. 36/2011, fascicolo n. 2, pag. 5941.
[12] Cfr. circ. dell’Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, n. 41/E, in “ilfisco” n. 34/2011, fascicolo n. 1, pag. 5565.
[13] In base al provvedimento del 22 novembre 2011, si tratta dei seguenti casi riguardanti:
a) i soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di una fusione o di una scissione;
b) i conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
c) i conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 175 del Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
d) conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ex art. 177 del Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.