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Le possibilità di affrancamento fiscale nelle operazioni straordinarie

di Giuseppe Rebecca, Barbara Zancan e Maurizio Zanni
Il Fisco, N. 8 - 20 febbraio 2012

Il D.L. n. 201/2011 ha esteso alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità - introdotta dalla Manovra correttiva di luglio (D.L. n. 98/2011 ) - di affrancare l’avviamento e gli altri asset immateriali inclusi nel maggior valore di ac­quisizione delle partecipazioni di controllo ed iscritti nel bilancio consolidato. Il medesimo decreto legge ha inoltre riaperto i termini di versamento per le acquisizioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti, offrendo così un’ulteriore possibilità d’opzione a chi non si fosse avvalso della precedente scadenza del 30 novembre 2011.

La novella legislativa offre lo spunto per svol­gere una sintetica disamina delle diverse op­portunità di affrancamento fiscale previste nell’ambito delle operazioni aziendali straordinarie.

1. Premessa

Nel nostro ordinamento tributario la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda sono ope­razioni fiscalmente neutrali, in quanto gli e­lementi patrimoniali attivi e passivi passano al soggetto “avente causa” dell’operazione conser­vando lo stesso valore fiscale che avevano presso il “dante causa”, senza originare plusva­lenze o minusvalenze. L’irrilevanza, agli effetti reddituali, dei plusvalori contabili emergenti in occasione delle suddette operazioni aziendali straordinarie determina dei disallineamenti fra il valore d’iscrizione in bilancio e il valore fiscale dei beni ricevuti, disallineamenti che impongo­no di effettuare apposite rettifiche in dichiara­zione dei redditi, allo scopo di adeguare il valore contabile degli ammortamenti e delle plus/minu­svalenze all’ammontare riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. Peraltro, la società risultante dall’operazione straordinaria ha la possibilità di evitare la ge­stione di tale “doppio binario’’ civilistico-fi-scale. Infatti, al regime ordinario sopra descritto sono stati opportunamente affiancati due regi­mi opzionali che, dietro il pagamento di un’im­posta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap, permettono di ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici iscritti in bilancio.

Dapprima, con la Finanziaria 2008,[1] è stata pre­vista la possibilità di effettuare il predetto rialli­neamento con riguardo, in generale, ai maggiori valori attribuiti a immobilizzazioni materiali e immateriali relative ad aziende ricevute a se­guito di operazioni di conferimento, fusione e scissione. Poi, con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 - convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 - è stata introdotta un’ulteriore forma di affran­camento fiscale, applicabile ai maggiori valori iscritti relativi all’avviamento, ai marchi d’impresa, alle altre attività immateriali nonché alle attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter del Tuir (rimanenze di magazzino, crediti, titoli immobilizzati e non).

Infine, con l’art. 23, commi da 12 a 15, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 - è stata introdotta una particolare forma di riallineamento civilistico-fiscale, consistente nella possibilità di af­francare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16%, il maggior valore conta­bile delle partecipazioni di controllo riferibi­le ad avviamento, marchi d’impresa e altre atti­vità immateriali delle società partecipate, così come risultanti dal bilancio consolidato della capogruppo. Ciò in deroga al principio di deri­vazione dell’imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d’esercizio. Va però precisato che, diversamente dalle sopra richiamate discipline di riallineamento degli as­set di primo grado, quella prevista dal citato D.L. n. 98/2011 non è una disciplina fruibile a regime, ma si configura come una forma di af­francamento una tantum. Più precisamente, con il Provvedimento dell’A­genzia delle Entrate del 22 novembre 2011, era stato specificato che il regime in commento po­teva applicarsi soltanto alle operazioni perfezio­nate entro il periodo d’imposta in corso al 31 di­cembre 2010 (avendo riguardo ai valori residui di avviamento e altri asset immateriali eviden­ziati nel bilancio consolidato del 2010). Chi in­tendeva avvalersi dell’opportunità di affrancare il maggior valore iscritto sulle partecipazioni di controllo doveva versare l’imposta sostitutiva, pari al 16%, entro il 30 novembre 2011. Sulla operatività temporale della nuova disciplina è però intervenuto l’art. 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto “Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito l’estensione dell’ambito applicativo alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e ha riaperto i termini di versamento per le opera­zioni intervenute nel 2010 e negli esercizi prece­denti.

Tanto premesso, in questa sede intendiamo de­lineare, anche con l’ausilio di alcune tabelle, i tratti essenziali delle sopra richiamate discipline di riallineamento, avendo cura di approfondire, in particolare, il nuovo regime una tantum di af­francamento delle partecipazioni di controllo.

Discipline di affrancamento fiscale nelle operazioni aziendali straordinarie

Art. 176, comma 2-ter, del Tuir, richiamato dagli arti. 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis, del Tuir

È possibile affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bi­lancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all’azienda ricevuta. Si tratta di una disciplina fruibile a regime.

Art. 15, commi 10 e 11, del D.L. n. 185/2008

E possibile riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilan­cio all’avviamento, ai marchi d’impresa, alle altre attività immateriali e alle attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del Tuir. Si tratta di una disciplina fruibile a regime.

Art. 23, commi da 12 a 15, del D.L. n. 98/2011 e art. 20 del D.L. n. 201/2011 :

È possibile affrancare l’avviamento e gli altri asset immateriali compresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo e risul­tanti dal bilancio consolidato.

Non si tratta di una disciplina fruibile a regime. L’esercizio dell’opzione re­lativamente alle operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 implicava il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2011.

Il D.L. n. 201/2011, oltre ad aver riaperto i termini di versamento per le acquisizioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti, ha esteso l’applicazione di tale regime anche alle operazioni realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

2. Regimi di affrancamento “ordinario” e “derogatorio”

Come accennato in premessa, sia le imprese che redigono il proprio bilancio secondo le disposi­zioni del codice civile sia le imprese las-adopter possono optare per l’affrancamento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli e­lementi patrimoniali ricevuti in occasione di o­perazioni straordinarie, disponendo, a regime, di due discipline per il riallineamento: la disci­plina “ordinaria“ [2] ex art. 176, comma 2-ter, del Tuir, per le cui modalità di attuazione occorre fare riferimento al D.M. 25 luglio 2008, e la disci­plina cosiddetta “derogatoria“[3] ex art. 15, commi 10-12, del già citato D.L. n. 185/2008, che risponde essenzialmente alle esigenze delle società di grandi dimensioni che hanno posto in essere operazioni straordinarie evidenziando consistenti disallineamenti su avviamenti e mar­chi d’impresa.

La disciplina “ordinaria” (di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir) consente alla società conferitaria, alla società incorporante ovvero risul­tante dalla fusione per unione o alla società be­neficiaria della scissione di effettuare il rialli­neamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, da versare obbligatoriamente in tre rate an­nuali (30%, 40% e 30%) e da calcolarsi in base a scaglioni sui valori da affrancare, applicando le aliquote del 12%, 14% e 16%, rispettivamente, sui maggiori valori sino a 5 milioni di euro, sul­l’eccedenza sino a 10 milioni di euro e sull’ulte­riore eccedenza. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini de 1 l’ammortamento fiscale a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è eser­citata l’opzione per l’affrancamento. La disciplina introdotta dal D.L. n. 185/2008 de­roga in parte, ossia per quanto espressamente previsto dal decreto stesso, al regime ordinario di affrancamento sopra descritto, differenzian­dosi da quest’ultimo sotto molteplici aspetti e, in particolare, con riferimento all’aliquota del­l’imposta sostitutiva, all’ambito oggettivo di ap­plicazione e agli effetti dell’affrancamento.

2.1. Regime di affrancamento “ordinario”

Presupposto e soggetti beneficiari Nel regime in argomento, sono affrancabili i di­sallineamenti tra valore d’iscrizione in bilancio e valore fiscale dei beni “ereditati” per effetto di operazioni dì conferimento d’azienda, fu­sione e scissione.

Possono costituire oggetto di affrancamento an­che i disallineamenti già esistenti presso la società “dante causa” ed “ereditati” dalla so­cietà “avente causa” dell’operazione. Non sono invece affrancabili i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili da quadro EC.

I soggetti che possono optare per il regime di af­francamento ordinario sono: la società conferi­taria nell’operazione di conferimento d’azienda, la società incorporante o risultante dalla fusione per unione, la/le società beneficiaria/e della scis­sione.

Con riguardo alle fusioni e scissioni va speci­ficato che, per l’applicazione del regime di im­posizione sostitutiva, è necessario che alla socie­tà “avente causa” dell’operazione siano attribuiti compendi aziendali e non singoli beni.[4]

Effetti dell‘affrancamento

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitu­tiva sono riconosciuti, ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap:

· a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione, ai fini del calcolo degli ammortamenti e del plafond delle spese di manutenzione;

· a partire dal quarto periodo d’imposta succes­sivo a quello dell’opzione, ai fini della deter­minazione delle plus/minusvalenze da realizzo dei beni oggetto di riallineamento.

Decadenza

Gli effetti del riallineamento vengono meno in ca­so di realizzo (cessione, conferimento, assegna­zione ai soci e ogni altra destinazione a finalità extra-imprenditoriali) dei beni oggetto dell’op­zione nel c.d. “periodo di sorveglianza”, cioè anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’opzione è stata esercitata. L’imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di realizzo anticipato è recuperata mediante scomputo dall’imposta sul reddito, mentre il co­sto fiscale di detti beni è diminuito dei maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggior am­mortamento dedotto.


Tabella n. 1 - Affrancamento ordinario

Attività patrimoniali “riallineabili”

Imposta sostitutiva Codice tributo in F24 Momento di esercizio dell’opzione

Versamento dell’imposta e perfezionamento dell’opzione

Beni inclusi nelle catego­rie delle immobilizzazio­ni materiali e immate­riali facenti parte dell’a­zienda ricevuta. Sono esclusi gli oneri pluriennali (circ. n. 57/E/2008, par. 3.3.1). Rileva la classificazione contabile operata dalla società “avente causa” al momento del recepimento dell’azienda ricevuta nelle proprie scritture contabili.

L’affrancamento può an­che essere parziale; tut­tavia deve essere operato per categorie omogenee di immobilizzazioni ma­teriali, come individuate dall’art. 1, comma 2, del D.M. 25 luglio 2008. Invece, per le immobilizza­zioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta so­stitutiva può essere appli­cata anche distintamente su ciascuna di esse.

In caso di riallineamento parziale. i maggiori valo­ri affrancati relativi ad una determinata catego­ria omogenea devono es­sere “spalmati” secondo un criterio di proporzio­nalità su tutti i beni fa­centi parte della categoria medesima (circ. n. 57/E/2008).

In tema di sindacabilità.

da parte dell’Amministra­zione finanziaria, dell’al­locazione in bilancio dei maggiori valori emersi, si segnala la sentenza della Cassazione 16 aprile 2008, n. 9950.

Maggiori valori fino a € 5 milioni

Parte dei maggiori

valori compresa tra €5 milioni e

€ 10 milioni

Parte dei maggiori va­lori che eccede € 10 milioni

Versamento rateizzato

prima rata

seconda

rata

terza

rata

Aliquota 12%

Aliquota

14%

Aliquota

16%

30%

40% +

interessi 2,5%

30% +

interessi 2,5%

Codice tributo in F24: 1126

Il disallineamento che può essere ogget­to di affrancamento è quello che risulta alla data di chiusura del periodo d’im­posta nella cui dichiarazione viene e­sercitata l’opzione.

L’opzione per l’imposizione sostitutiva può essere esercitata esclusivamente dalla società “avente causa” nella di­chiarazione dei redditi relativa al perio­do d’imposta nel corso del quale l’ope­razione è stata posta in essere, oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei red­diti del periodo d’imposta successivo.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i pe­riodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni (art. 1, comma 4, D.M. 25 luglio 2008).

In apposito prospetto della dichiarazio­ne dei redditi e della dichiarazione Irap è necessario indicare, per ciascuna ope­razione straordinaria in relazione alla quale si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i valori fiscal­mente riconosciuti. presso il soggetto dante causa , i valori di iscrizione in bilancio del soggetto “avente causa”, le differenze affrancate e i nuovi valori fi­scali.

Entro il ter­mine per il versamento a saldo del­l’imposta sul reddito e del­l’Irap relative al periodo d’imposta in cui è stata ef­fettuata l’operazione ovvero, in caso di op­zione ritar­data o reite­rata, a quello successivo.

Entro il ter­mine per il versamento a saldo del­l’imposta sul reddito e del­l’Irap relative al primo ov­vero, in caso di opzione ritardata o reiterata, al secondo pe­riodo d’im­posta succes­sivo a quello dell’opera­zione.

Entro il ter­mine per il versamento

a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap rela­tive al se­condo ovve­ro, in caso di opzione ri­tardata o rei­terata, al ter­zo periodo d’imposta successivo a

quello dell’opera­zione.

È possibile la compensazione con crediti relativi ad altre imposte nonché il differi­mento di 30 giorni con maggiorazione del­lo 0,40%. Non è possibile la rateizzazione mensile ex art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 (circ. n. 57/E/2008, par. 3.3.4).

L’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili “si considera per­fezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta” (art. 1, comma 4, D.M. 25 luglio 2008). L’eventuale versamento della prima rata in misura insufficiente rispetto all’importo do­vuto (versamento carente) impedisce il per­fezionamento dell’opzione al pari dell’ipo­tesi del mancato versamento. L’omesso o insufficiente versamento delle rate succes­sive alla prima non implica, invece, il venir meno dell’efficacia dell’opzione, ma com­porta l’iscrizione a ruolo degli importi do­vuti (circ. n. 57/E/2008, par. 3.3.4).

2.2. Regime di affrancamento “derogatorio”

Presupposto e soggetti beneficiari

Con riferimento al regime c.d. “derogatorio”, so­no affrancabili i disallineamenti tra valore d’i­scrizione in bilancio e valore fiscale dei beni “e­reditati” per effetto di operazioni di conferimen­to d’azienda, fusione e scissione effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, o effettuate entro detto periodo.

I soggetti che possono optare per il regime di af­francamento “derogatorio” sono: la società con» feritaria nelle operazioni eli conferimento d’azienda, la società incorporante o risultante dalla fusione, la/e società beneficiaria/e del­la scissione, sia che redigano il bilancio secondo le prescrizioni del codice civile, sia che applichino i principi contabili internazionali.

Con riguardo alle fusioni e scissioni va speci­ficato che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che alla società “avente causa” dell’operazione venga attribuito un com­pendio aziendale e non singoli beni, privi di organizzazione. [5]

Effetti dell’affrancamento

II riconoscimento fiscale del maggior valore contabile affrancato decorre a partire dal perio­do d’imposta nel corso del quale è versata l’im­posta sostitutiva.

Deducibilità delle quote di ammortamento

Le quote di ammortamento del maggior valore delle attività oggetto di riallineamento sono dedu­cibili a partire dal periodo d’imposta successi­vo a quello in cui è versata l’imposta sosti­tutiva. Per marchi d’impresa e avviamento, il so­lo valore affrancato può essere ammortizzato in dieci anni,[6] anziché in diciotto, a prescindere dall’imputazione a conto economico. In base alla circ. n. 28/E/2009, nel periodo in cui è versata l’imposta sostitutiva non è possibile de­durre alcuna quota di ammortamento del mag­gior valore affrancato relativo ad avviamento e marchi, nemmeno la quota ordinaria. Parte della dottrina ritiene, invece, che già nel­l’anno di esercizio dell’opzione sia possibile ope­rare la deduzione fiscale del maggior valore af­francato relativo ad avviamento e marchi, seppu­re nel limite “ordinario” di un diciottesimo, per poi passare ad un decimo dall’anno successivo.[7]

Determinazione delle plus/minusvalenze fiscali

Per l’avviamento, i marchi d’impresa e le altre attività immateriali si applica il c.d. periodo di “sorveglianza” quadriennale di cui all’art. 176, comma 2-tei; del Tuir.[8] Ne consegue che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitu­tiva rilevano,- ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo, a partire dal quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.

Per i crediti e le altre attività diverse da quel­le affrancabili ai sensi del comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir, il riconoscimento fiscale del mag­gior valore affrancato opera dal periodo d’im­posta in cui è avvenuto il pagamento dell’impo­sta sostitutiva. Non si applica il periodo di “sorveglianza” quadriennale.[9]

Fiscalità differita

Il versamento dell’imposta sostitutiva consente di dedurre, negli esercizi successivi, le quote di ammortamento del maggior valore delle attività “riallineate”. Pertanto, nell’esercizio dell’affran­camento, è possibile iscrivere in bilancio le im­poste differite attive, pari al beneficio fiscale atteso dalla futura deducibilità dei maggiori am­mortamenti, laddove sussistano i presupposti previsti dai principi contabili (per i soggetti Ias, si veda l’applicazione las n. 1, febbraio 2009 del­l’Organismo italiano di contabilità, con riferi­mento agli avviamenti) [10].

Si evidenzia, inoltre, la possibile applicazione dell’art. 2, comma 55, D.L. n. 225/2010 per la conversione delle imposte anticipate, iscritte a seguito del riallineamento, in crediti d’imposta immediatamente utilizzabili in presenza di una perdita d’esercizio. [11]

Tabella n. 2 - Affrancamento derogatorio

Attività patrimoniali “riallineabili”

Imposta sostitutiva Codice tributo in F24 Momento di esercizio dell’opzione

Versamento dell’imposta e perfezionamento dell’opzione

Avviamento, marchi d’impresa e altre attivi­tà immateriali, compresi gli oneri pluriennali (circ.

n. 28/E/2009, par. 3).

Aliquota 16% Codice tributo in F24: 1821

Versamento in un’unica soluzione en­tro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relati­ve al periodo d’imposta in cui si è perfe­zionata l’operazione.

È possibile la compensazione con credi­ti relativi ad altre imposte nonché il dif­ferimento di 30 giorni con maggiora­zione dello 0,40%; non è possibile la rateizzazione mensile ex art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 (circ. n. 28/E/ 2009, par. 7).

Crediti

Aliquota 20% Codice tributo in F24: 1823

Rimanenze di magazzi­no, titoli immobilizzati e non

Ordinarie aliquote Irpef, Ires e Irap, da

applicarsi tenendo anche conto di eventua­li maggiorazioni e in maniera separata dal­l’imponibile complessivo (non è quindi possibile l’utilizzo di perdite fiscali pre­gresse).

Codice tributo in F24: 1822

L’affrancamento può es­sere totale o parziale.

Ogni singolo bene o attivi­tà immateriale può essere autonomamente affran­cato.

Invece, per i crediti e le altre attività diverse da quelle contemplate dal comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir, il riallineamento dei valori deve essere ope­rato per categorie omo­genee, peraltro non defini­te nella circ. n. 28/E/2009.

Il disallineamento che può essere oggetto di affrancamento è quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in cui è sta­ta realizzata l’operazione straordinaria.

L’opzione per l’imposta sostitutiva può es­sere esercitata esclusivamente dalla società “avente causa” nella dichiarazione dei red­diti relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’opera­zione.

L’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili si considera perfezionata con il versamento dell’im­posta sostitutiva.

L’eventuale versamento , dell’imposta in misura insufficiente rispetto all’importo dovuto (versamento carente) impedisce il perfezionamento dell’opzione al pari dell’ipotesi di mancato versamento.

Raffronto tra affrancamento “ordinario” e affrancamento “derogatorio”

Tabella n. 3 - Affrancamento “ordinario”

Presupposto

Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni aventi ad oggetto compendi aziendali e non beni singoli.

Soggetti Beneficiari

Soggetto conferitario, soggetto incorporante o risultante dalla fusione, soggetto be­neficiario della scissione.

Ambito oggettivo di applicazione (valori affrancabili)

Maggiori valori dei beni iscritti in bilancio nelle categorie delle:

- immobilizzazioni materiali (art. 102 del Tuir);

- immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento (art. 103 del Tuir).

Misura dell’imposta sostitutiva

Maggiori valori fino a € 5 milioni

Parte dei maggiori valori compresa tra € 5 milioni e € 10 milioni

Parte dei maggiori valori che eccede € 10 milioni

Aliquota 12%

Aliquota 14%

Aliquota 16%

Momento di esercizio dell’opzione

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata effet­tuata l’operazione straordinaria o, al più tardi, in quella relativa al periodo d’imposta successivo.

Versamento dell’imposta sostitutiva

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

30%

40%

+ interessi del 2,5%

30%

+ interessi del 2,5%

Perfezionamento dell’opzione

L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva si perfeziona con il versamento della prima rata dell’importo dovuto.

Effetti dell’affrancamento

I maggiori valori affrancati sono riconosciuti fiscalmente:

- dal periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione, ai fini dell’ammortamento;

- dal quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, ai fini della, determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo dei beni.

Tabella n. 4 - Affrancamento “derogatorio” (escluso l’affrancamento delle partecipazioni di controllo introdotto con il D.L. n. 98/2011)

Presupposto

Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni aventi ad oggetto compendi aziendali e non beni singoli.

Soggetti Beneficiari

Soggetto conferitario, soggetto incorporante o risultante dalla fusione, soggetto bene­ficiario della scissione.

Ambito oggettivo di applicazione (valori affrancabili)

Maggiori valori iscritti in bilancio relativi a:

- immobilizzazioni immateriali rappresentate da beni (art. 103 del Tuir);

- avviamento (art. 103 del Tuir);

- oneri pluriennali (art. 108 del Tuir);

- attività diverse da quelle indicate nel comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir e da quelle dì cui sopra (rimanenze di magazzino, crediti, titoli immobilizzati e non).

Misura dell’imposta sostitutiva

Avviamento, marchi e altre attività immateriali

Aliquota 16%

Crediti

Aliquota 20%

Attività diverse da quelle indicate dal comma 2-fer dell’art. 176 del Tuir e da quelle di cui sopra (rima­nenze, tìtoli immobilizzati e non)

Ordinarie aliquote Irpef, Ires e Irap

Momento di esercizio

dell’opzione

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata effettua­ta l’operazione straordinaria.

Versamento dell’imposta sostitutiva

In un’unica soluzione

Perfezionamento dell’opzione

L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva si perfeziona con il versamento del­l’imposta sostitutiva.

Effetti

dell’affrancamento

Ai fini dell’ammortamento, i maggiori valori affrancati sono riconosciuti a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è versata l’imposta sostitutiva. Il maggior valo­re affrancato relativo ad avviamento e marchi è ammortizzabile in 10 esercizi anziché 18.

Relativamente ai crediti, ai titoli immobilizzati e non, alle rimanenze di magazzino, il maggior valore affrancato è riconosciuto a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.

3. Affrancamento delle partecipazioni di controllo

3.1. Ambito di applicazione

Come sopra accennato, l’art. 23, comma 12, del D.L. n. 98/2011, aggiungendo i commi 10-bis e lO-ternell’art. 15 del richiamato D.L. n. 185/2008, ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’affrancamento “derogatorio”, consentendo il .”riallineamento” dei valori fiscali e civilistici an­che in situazioni nelle quali le attività immate­riali, in quanto ri comprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo, non emergono in via immediata nel bilancio individu­ale della società che risulta dall’operazione stra­ordinaria, trovando rappresentazione soltanto nei bilancio consolidato. In pratica, con la novella in esame, si consente l’accesso al regime dell’af­francamento “derogatorio” alle operazioni stra­ordinarie di fusione, scissione e conferimento che hanno per oggetto holding partecipative, ossia società il cui attivo patrimoniale è costituito es­senzialmente da partecipazioni di controllo, in­tendendosi per quest’ultime, ai fini dell’applica­zione della norma, le partecipazioni incluse nel perimetro di consolidamento ai sensi del capo III del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, per le imprese las-adopter, le partecipazioni oggetto di consolidamento in base ai principi contabili in­ternazionali las/Ifrs.

Occorre poi evidenziare come il novello comma 10-ter estenda la possibilità di affrancamento in parola anche al caso in cui le partecipazioni di controllo siano acquisite nell’ambito di operazio­ni fiscalmente realizza uve quali l’acquisto di a­ziende (che includano partecipazioni di control­lo) ovvero l’acquisto diretto di partecipazioni, qualora il maggior prezzo pagato rispetto alla quota di patrimonio netto contabile della società partecipata acquisita sia attribuito ad avviamen­to, marchi d’impresa o altre attività immateriali implicite nel patrimonio di detta società. Come opportunamente osservato da Assonime nella circ. n. 31 del 25 novembre 2011, il nuovo regime di affrancamento delle partecipazioni di controllo, facendo riferimento a valori iscritti nel bilancio consolidato, non rappresenta, in senso stretto, una forma di riallineamento delle divergenze fra valori civilistici e valori fiscali. Prova ne è il fatto che, come appena ricordato, il regime in parola è fruibile anche in relazione ad opera/ioni che, come gli atti di acquisto a titolo oneroso delle partecipazioni, non sono idonee a generare alcun disallineamento civilistico-fiscale. Condizione essenziale per la validità dell’op­zione de qua è che il soggetto che la esercita ab­bia iscritto nel proprio bilancio individuale ex art. 2423 del codice civile le partecipazioni di controllo, a seguito di una delle varie operazioni acquisitive sopra indicate, e che faccia parte di un gruppo di imprese che, in relazione alla sud­detta iscrizione, abbia evidenziato nel bilancio consolidato una voce a titolo di avviamento o altre attività immateriali.[12]

3.2. Base imponibile dell’imposta sostitutiva

Il sopra citato provvedimento del 22 novembre 2011 ha individuato l’importo affrancabile (in tutto o in parte), stabilendo che lo stesso corri­sponde al minore fra:

• il maggior valore contabile della parteci­pazione iscritta nel bilancio individuale a se­guito di una delle operazioni interessate dalla disciplina in esame;

• il valore residuo dell’avviamento e degli altri asset immateriali afferenti alla società partecipata ed evidenziati nel bilancio conso­lidato, da assumersi in proporzione alla per­centuale di partecipazione posseduta.

Con riferimento al primo parametro sopra indi­cato, ovvero l’incremento contabile della parte­cipazione, occorre precisare che:

• qualora la partecipazione sia acquisita per ef­fetto di un’operazione di conferimento d’a­zienda, di una fusione oppure di una scissio­ne, l’incremento contabile in parola corri­sponde alla differenza fra il valore d’iscri­zione in bilancio della partecipazione e il va­lore di quest’ultima risultante dalla situazio­ne contabile redatta dalla società fusa, in­corporata, scissa o conferente alla data di effi­cacia giuridica dell’operazione;

• in caso di acquisto diretto della partecipazione, ovvero di un’azienda che la ricomprenda o di acquisizione mediante scambio di partecipa­zioni, l’incremento contabile della parteci­pazione corrisponde alla differenza fra il suo valore di iscrizione in bilancio e la corrispon­dente quota di patrimonio netto della parteci­pata risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso prima dell’operazione di acquisizione;

« nelle altre ipotesi in cui si può esercitare l’op­zione per l’affrancamento in esame,[13] l’incre­mento contabile corrisponde alla differenza fra il valore d’iscrizione in bilancio della partecipazione di controllo e il valore del pa­trimonio netto o delia partecipazione ogget­to di conferimento, fusione o scissione così come risultante dalla situazione contabile re­datta dalla società conferente, fusa, incorpo­rata o scissa alla data di efficacia giuridica dell’operazione.

3.3. Esemplificazione

La società Alfa controlla al 100% la società Beta, la quale detiene una partecipazione di controllo nella società Gamma, iscritta in bilancio per un valore civilistico-fiscale pari a 2 milioni di euro. Alfa procede alla fusione per incorporazione di Beta e, in conseguenza di tale operazione, “ere­dita” la predetta partecipazione in Gamma, alla quale viene attribuito un maggior valore conta­bile di 500 mila euro riferibile ad avviamento della società partecipata, avviamento che viene iscritto nel bilancio del gruppo a seguito della e­lisione della partecipazione operata in sede di consolidamento dei conti.

Ora, grazie alla novità introdotta dalla Manovra correttiva 2011, tale maggior valore - che non compare come avviamento nel bilancio indivi­duale di Alfa, ma solo in quello consolidato -può essere affrancato mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% prevista dall’art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 e, in conse­guenza dell’affrancamento, il valore della parte­cipazione, agli effetti fiscali, viene sdoppiato: il valore ante fusione (non ammortizzabile); il maggior valore, pari a 500 mila euro, che di fat­to viene “riqualificato” come avviamento e am­mortizzato in dieci esercizi.

3.4. Effetti dell’ affrancamento

Attraverso il versamento dell’imposta sostitu­tiva del 16%, l’opzione per il regime in esame consente di dedurre, sotto forma di ammorta­menti, quella parte del maggior valore iscritto sulle partecipazioni consolidate che può riferirsi ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Più precisamente la deduzione delle quote di ammortamento può essere ef­fettuata in un minimo di dieci anni e a pre­scindere dall’imputazione a conto econo­mico, a partire:

· dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (cioè dal 2013 per i soggetti “solari”), relativamente alle operazioni realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e con riferimento alle quali si sia provveduto a versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011 ;

· dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (cioè dal 2015 per i soggetti “solari”), relativamente alle operazio­ni realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per le quali sia stata ver­sata l’imposta sostitutiva in tre rate di pari importo: la prima entro il termine per il ver­samento del saldo dell’imposta dei redditi do­vuta per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza entro la scadenza, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di ac­conto dell’imposta sul reddito dovuta per il periodo d’imposta 2014.

Non è invece chiara la decorrenza degli effet­ti del riallineamento qualora ci si avvalga della riapertura dei termini prevista dal comma 1-bis dell’art. 20 del richiamato D.L. n. 201/2011 per le operazioni di acquisizione effettuate nel 2010 ed esercizi precedenti e si proceda, quindi, a versare l’imposta sostitutiva secondo le nuove modalità previste da tale disposizione, cioè in tre rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta dei red­diti dovuta per il periodo d’imposta 2012; la se­conda e la terza entro la scadenza, rispettiva­mente, della prima e della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito dovuta per il periodo d’imposta 2014, con l’applicazione, a de­correre dal 1° dicembre 2011, degli interessi nella misura pari al saggio legale su ciascuna ra­ta. Come sostenuto da Assonime nella circ. n. 36 del 23 dicembre 2011, un’analisi letterale della norma dovrebbe portare a ritenere che la decor­renza degli effetti in questo caso non sia prorogata. Sul punto è comunque auspicabile un in­tervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entra­te.

Va poi evidenziato che il meccanismo del “re­capture”, tipico degli altri affrancamenti fiscali sopra esaminati, qui non trova applicazione. Al riguardo, infatti, il provvedimento del 22 no­vembre 2011 stabilisce che “gli effetti fiscali pro­dotti in virtù dell’esercizio dell’opzione ... non s’intendono revocati in presenza di atti di realiz­zo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immate­riali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento af­francato”.

Dà ultimo si sottolinea che l’importo assoggetta­to ad imposta sostitutiva non rileva ai fini della determinazione del valore fiscalmente ricono­sciuto della partecipazione di controllo, che rimane quindi quello ante operazione stra­ordinaria.

Tabella n. 5 - Affrancamento delle partecipazioni di controllo

Normativa e prassi

- art. 23, commi 12-15, del D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011;

- art. 20 del D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011;

- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011;

- circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, n. 41/E;

- ris. 24 novembre 2011, n. 109/E;

- circ. Assonime 25 novembre 2011, n. 31;

- circ, Assonime 23 dicembre 2011, n. 36.

Ambito di applicazione

Sono affrancabili i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo nel bilancio d’esercizio dell’avente causa di operazioni straordinarie (fusioni, scissio­ni, conferimenti di azienda) emersi in conseguenza delle operazioni medesime, a condizione che tali maggiori valori risultino iscritti, in modo autonomo, nel bilancio consolidato come avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Sono altresì affrancabili i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo emersi a seguito di operazioni anche fiscalmente realizzative, quali l’ac­quisto di azienda (tra i cui elementi patrimoniali vi sia anche la partecipazione di controllo) o l’acquisto della stessa partecipazione di controllo, sempreché tali mag­giori valori risultino iscritti autonomamente nel bilancio consolidato come avvia­mento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Definizione di partecipazioni di controllo

- relativamente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel perimetro di consolida­mento ai sensi del capo III del D.Lgs. n. 127/1991;

- per le imprese las-adopter, per partecipazioni di controllo si intendono quelle in­cluse nel consolidamento in base alle previsioni contenute nei principi contabili in­ternazionali (si veda lo las n. 27).

Misura dell’imposta sostitutiva

Aliquota unica del 16%

Versamento dell’imposta sostitutiva

Il versamento va eseguito ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione, utilizzando il codice tributo 1843 in F24, secondo la seguente tempistica:

Operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010:

il termine, scaduto il 30 novembre 2011, è stato riaperto in sede di conversione del D.L. n. 201/2011, con cui si è stabilito che il versamento avvenga in tre rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza, rispettivamente, entro la scadenza della prima e della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta 2014, con l’applicazione, dal 1° dicembre 2011, degli interessi in misura pari al saggio legale.

Operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011:

tre rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo dell’im­posta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza, rispetti­vamente, entro la scadenza della prima e della seconda o unica rata di acconto del­l’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta 2014.

Decorrenza effetti dell’affrancamento

Operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010

Gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem­bre 2012 (2013 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Tale decor­renza dovrebbe riguardare anche l’ipotesi in cui ci si avvalga della riapertura dei ter­mini di versamento in relazione alle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti.

Operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011

Gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem­bre 2014 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).



[1] L. n. 244/2007, art. 1, commi 46 e 47.

[2] Normativa e prassi, consultabili in banca dati “fisconline”;

- art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007;

- art. 176, comma 2-ter, del Tuir;

- art. 172, comma 10-bis, del Tuir;

- art. 173, comma 15-bis, del Tuir;

- D.M. 25 luglio 2008;

- circ. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2008, n. 57/E;

- circ. Assonime 12 settembre 2008, n.’51;

- ris. Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2009, n. 4.6;

- ris. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2009, n. 111/E (af­francamento in ipotesi di fusione inversa);

- circ. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2010, n. 8/É;

- ris. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2010, n. 50/E, in cui si afferma la possibilità di assoggettare ad imposta so­stitutiva anche la parte di maggior valore imputata alle immobilizzazioni in contropartita all’iscrizione, nel pas­sivo, del fondo imposte differite nell’ambito di un’ope­razione di fusione;

- ris. Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2010, n. 124/E, con cui è stata negata là possibilità di applicare il regi­me di affrancamento a una società Ias-adopter che ha proceduto alla incorporazione di una propria controlla­ta, imputando il disavanzo di fusione al patrimonio net­to, in apposita riserva negativa, anziché ad elementi del­l’attivo.

[3] Normativa e prassi, consultabili in banca dati “fisconline”:

- art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008;

- circ. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2009, n, 28/E, in cui si precisa, fra l’altro, che è possibile optare per i due regimi di affrancamento (ordinario e derogatorio) - nello stesso periodo d’imposta e in relazione ad una medesima operazione straordinaria - con riguardo ai disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività.

La medesima circolare ha altresì specificato che, con riguardo alle operazioni perfezionate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, è consentito affrancare il disallineamento riferito ad un medesimo bene optando dapprima per la disciplina “derogatoria”, con riferimento al periodo in cui è posta in essere l’operazione e, nel periodo d’imposta successivo, per la disciplina “ordinaria”. In tal caso, per l’affrancamento ordinario dei disallineamenti residui, ai fini della dell’individuazione dell’aliquota progressiva per scaglioni, non si tiene conto dei valori già affrancati.

- circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E;

- circ. Assonime 25 giugno 2009, n. 27. “

[4] Circ. Agenzia delle Entrate n. 57/E/2008, paragrafo 4.3.

[5] Circ. n. 28/E/2009, par. 3.

[6] In origine il periodo di ammortamento fiscale era di 9 an­ni. L’art. 2, comma 59, del D.L. “Milleproroghe” (D.L. n. 225/2010, convertito dalla L. n. 10/2011) ha portato il pe­riodo a dieci anni. Sulle problematiche circa la decorren­za della modifica, cfr. G. Odetto, Per marchi e avviamen­to, ammortamenti con il bussolotto, in “Il Quotidiano del Commercialista”, www.eutekne.in fo, del 5 marzo 2011.

[7] Sul punto cfr., fra gli altri, P. Meneghetti, L’attivo patri­moniale legittima la sostitutiva, in “Il Sole-24 Ore” del 28 marzo 2011.

[8] Circ. n. 28/E/2009.

[9] Circ. n. 28/E/2009, par. 6.

[10] Cfr., sul punto, F. Rosemi Vitali-R. Parisotto, Manovra 2011: riallineamento delle attività immateriali, in “Guida alla Contabilità & Bilancio” n. 16/2011, pag. 10.

[11] Per i chiarimenti operativi sulla trasformazione di talune imposte anticipate in crediti d’imposta, si veda la ris. del­l’Agenzia delle Entrate 22 settembre 2011, n. 94/E, in “il fisco” n. 37/2011, fascicolo n. 1, pag. 6072, commentata da D. Liburdi, Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul credito per imposte anticipate, in “il fisco’ n. 36/2011, fa­scicolo n. 2, pag. 5941.

[12] Cfr. circ. dell’Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, n. 41/E, in “ilfisco” n. 34/2011, fascicolo n. 1, pag. 5565.

[13] In base al provvedimento del 22 novembre 2011, si tratta dei seguenti casi riguardanti:

a) i soci che, per effetto del rapporto di concambio, rice­vono una partecipazione di controllo a seguito di una fusione o di una scissione;

b) i conferenti che ricevono una partecipazione di con­trollo in operazioni di conferimento di azienda;

c) i conferenti che, per effetto di operazioni di conferi­mento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 175 del Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;

d) conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ex art. 177 del Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di con­trollo.

 

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