Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e di trasparenza alla luce del novellato art. 84 del Tuir
di Maurizio Zanni e Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 17 - 23 aprile 2012
Il regime delle perdite fiscali dei soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) ha subito profonde modifiche ad opera del D.L. n. 98/2011. Infatti, da un lato è stato eliminato il vincolo quinquennale al riporto; dall'altro è stato stabilito che in ciascun periodo d'imposta le perdite pregresse - diverse da quelle relative ai primi tre esercizi - possono essere utilizzate in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile. Queste nuove regole di riporto si riflettono anche sul trattamento delle perdite nell'ambito dei regimi di consolidato fiscale e di trasparenza delle società di capitali, senza peraltro incidere sulla compensazione intersoggettiva fra utili e perdite che caratterizza tali regimi opzionali.
1. Premessa
L'art. 23, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 -convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 201 1, n. 111 - è intervenuto sulla disciplina delle perdite fiscali ex art. 84 del Tuir, da un lato soppi i mendo il limite temporale del quinquennio entro il quale le perdite potevano essere riportate a nuovo; dall'altro stabilendo che le perdite medesime possono essere utilizzate a riduzione del reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi entro la soglia massima dell'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi; ciò che, in sostanza, si traduce nell'assoggettamento ad Ires del 20% di tale reddito, pur in presenza di perdite pregresse capienti. Peraltro, tale limite quantitativo "di periodo" non trova applicazione con riguardo alle cosiddette "perdite di start-up", ossia le perdite maturate dalle imprese di nuova costituzione nei primi tre periodi d'imposta, le quali continuano perciò ad essere riportabili senza vincoli né temporali né quantitativi. Il novellato art. 84 del Tuir porta quindi ad individuare la seguente nuova bipartizione delle perdite fiscali conseguite dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti:
• perdite compensabili in misura piena, in quanto realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione della società e derivanti da una nuova attività produttiva;
• perdite compensabili in misura limitata, ossia fino a concorrenza dell'ottanta per cento del reddito imponibile di periodo, in quanto non aventi i requisiti sopra indicati.
È importante sottolineare, fra l'altro, che, in base a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E ; il nuovo regime di riporto è applicabile, oltre che alle perdite maturate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, anche a quelle realizzate nei periodi d'imposta precedenti, ovvero negli esercizi dal 2006 al 2010, per i soggetti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tanto premesso, il presente contributo intende analizzare il trattamento delle perdite nell'ambito dei regimi opzionali del consolidato fiscale e della tassazione per trasparenza delle società di capitali, focalizzando l'attenzione sugli effetti determinati dalle anzidette novità in materia di riporto.
2. Il regime delle perdite nel consolidato fiscale
2.1. Le perdite prodotte in costanza di regime
La tassazione di gruppo, disciplinata dagli artt. 117 e seguenti del Tuir, si caratterizza per la determinazione, in capo alla società consolidante, di un unico reddito complessivo dato dalla somma algebrica dei risultati fiscali prodotti dalle società partecipanti al consolidato, da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta dalla società controllante. Le società incluse nel perimetro di consolidamento fiscale sono quindi private della disponibilità delle perdite fiscali eventualmente generate durante il periodo di validità dell'opzione. Tali perdite vengono infatti trasferite alla fiscal unit e sottratte ai redditi imponibili conseguiti nello stesso periodo dalle altre società aderenti alla tassazione di gruppo.
Con riguardo a tale meccanismo di compensazione intersoggettiva fra risultati positivi e negativi del medesimo esercizio, preme sottolineare come lo stesso non sia in alcun modo influenzato dalle modifiche apportate all'art. 84 del Tuir dal D.L. 98/2011. In altri termini, anche in vigenza del nuovo assetto normativo, le perdite fiscali realizzate dalle singole società partecipanti durante il periodo di efficacia del consolidato continuano a confluire integralmente (ossia senza scontare la limitazione dell'ottanta per cento) nella sommatoria algebrica dei risultati fiscali che, come detto, determina il reddito o la perdita del gruppo2. Può peraltro accadere che le perdite "individuali" trasferite alla fiscal unit siano di ammontare superiore a quello dei redditi imponibili coevi, nel quale caso il risultato del consolidato fiscale sarà una perdita che, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, potrà essere computata in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi secondo le ordinarie (e nuove) modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 84 del Tuir.
Il riporto in avanti della perdita consolidata spetta, dunque, esclusivamente alla società consolidante3, la quale la utilizzerà in compensazione degli imponibili consolidati dei futuri esercizi con le stesse regole che il citato art. 84 prevede per le società di capitali che determinano il proprio imponibile Ires in modo autonomo. Nel modello CNM-2012 l'utilizzo delle perdite consolidate pregresse è evidenziato nel rigo 3 del quadro CN "Determinazione dell'imposta", con separata indicazione delle perdite compensabili in misura limitata da quelle compensabili in misura piena.
Le perdite consolidate pregresse non compensate nel periodo d'imposta sono invece riepilogate nel rigo CSI del suddetto modello.
2.2. Le perdite ante consolidato
Due sono le norme di riferimento per quanto riguarda la sorte delle perdite maturate prima dell'ingresso nel regime di tassazione consolidata:
• l'art. 118, comma 2, del Tuir, in base al quale "le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo... possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono";
• l'art. 7, comma 1, lett. a), del citato D.M. 9 giugno 2004, secondo cui dal reddito complessivo di ciascun soggetto incluso nel consolidato, determinato in base all'art. 83 del Tuir, "sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo".
Pertanto le perdite in questione non possono mai essere imputate direttamente alla fiscal u-nit ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo deve prioritariamente utilizzare le perdite pregresse per compensare il proprio reddito imponibile prodotto nell'esercizio coperto dall'opzione per la tassazione di gruppo e poi conferire al consolidato fiscale il saldo positivo che risulta dopo tale compensazione. Nel caso in cui, invece, le perdite pregresse siano superiori al reddito di periodo, l'eccedenza non potrà essere trasferita al consolidato, ma rimarrà in capo alla società cui le perdite stesse si riferiscono e da questa potrà essere scomputata dai propri redditi imponibili degli esercizi successivi nel rispetto dei criteri stabiliti dal novellato art. 84 del Tuir.
È inoltre appena il caso di precisare che se la società, dotata di perdite ante consolidato, realizza una perdita in un esercizio compreso nel periodo di validità dell'opzione, soltanto quest'ultima perdita sarà oggetto di trasferimento alla fiscal unit.
In sostanza, le uniche perdite utilizzabili dalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle realizzate dalle società partecipanti durante il periodo di vigenza della tassazione di gruppo.
Esempio
Con riguardo a quanto sin qui detto, si prenda in considerazione la seguente esemplificazione numerica.
Nell'esercizio n le società controllate Alfa e Beta optano per la tassazione consolidata congiuntamente con la controllante Gamma. Alfa dispone di perdite fiscali riportabili pari a 10.000 e consegue un reddito imponibile di 12.000; Beta dispone di perdite fiscali riportabili pari a 5.000 e realizza una perdita di 8.000. Nello stesso esercizio la controllante Gamma consegue un reddito di 15.000.
Soggetto |
Risultato fiscale dell'esercizio n |
Perdite pregresse disponibili |
Perdite utilizzabili |
Perdite residue |
Reddito/perdita trasferita alla fiscal unit |
a |
b |
C |
(b-c) |
(a-c) |
|
Alfa |
12.000 |
10.000 |
9.600 = 80% di 12.000 |
400 |
2.400 |
Beta |
-8.000 |
5.000 |
0 |
5.000 |
-8.000 |
Gamma |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
Il risultato fiscale consolidato dell'esercizio n è pari a 9.400 = (2.400-8.000+15.000). Al riguardo si noti che:
• per effetto della nuova normativa, Alfa deve comunque trasferire al consolidato il 20% del reddito prodotto, pur disponendo di perdite pregresse residue utilizzabili in compensazione dei futuri redditi autonomamente prodotti;
• anche nel nuovo assetto normativo, la perdita di Beta viene trasferita per intero alla fiscal unit, trovando quindi integrale compensazione con i redditi prodotti, nello stesso periodo, dalle altre società aderenti alla tassazione di gruppo.
2.3. Le perdite post consolidato
A questo punto rimane da esaminare la sorte delle perdite fiscali consolidate, risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122 del Tuir, che residuano a seguito dello scioglimento della fiscal unit.
Dal combinato disposto degli articoli 124, comma 4 e 125, comma 2, del Tuir nonché degli articoli 13, comma 8, e 14, comma 2, del summenzionato D.M. 9 giugno 2004, si ricava che, in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio ovvero di mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato, le suddette perdite permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante, salvo che le stesse non siano attribuite alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo o non è rinnovata l'opzione per la tassazione consolidata, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.
L'assegnazione delle perdite consolidate residue alla società consolidante costituisce dunque la regola ordinaria, trovando applicazione ogniqualvolta le parti interessate non adottino esplicitamente criteri di imputazione alternativi, che il legislatore ha lasciato alla libera determinazione delle parti e che devono essere indicati nella comunicazione di adesione al consolidato, da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, a cura della società controllante, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'opzione stessa.
Occorre peraltro notare come l'autonomia contrattuale che caratterizza la scelta dei predetti criteri incontri quale unico limite la previsione di cui all'art. 124, comma 4, del Tuir, in base alla quale le perdite residue non attribuite alla società consolidante devono essere imputate esclusivamente alle società che le hanno prodotte, nel limite massimo, relativamente a ciascuna società uscente dal consolidato fiscale, dato dalla differenza fra l'importo delle perdite trasferito al consolidato e gli utilizzi di tali perdite eventualmente effettuati dalla società consolidante ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo nel periodo di validità dell'opzione per il consolidato.
Va infine ricordato che l'importo delle perdite residue che, alla cessazione del regime, è attribuito a ciascuna società partecipante alla tassazione consolidata, deve essere comunicato dalla società consolidante all'Agenzia delle Entrate, unitamente all'interruzione anticipata del consolidato o al mancato rinnovo dell'opzione.
Utilizzo delle perdite nel consolidato fiscale dopo il D.L. 98/2011
Tipologia di perdite |
Regole di utilizzo e riporto |
Perdite anteriori all'ingresso nel consolidato |
Possono essere utilizzate soltanto dalla società che le ha prodotte, a riduzione del reddito imponibile di periodo da trasferire al consolidato, senza limiti di tempo, ma fino all'80% di tale reddito ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 84. |
Perdite prodotte durante il consolidato |
Confluiscono in misura integrale nella sommatoria de; risultati (positivi e negativi) che determina il reddito complessivo di gruppo. Se il loro ammontare supera quello dei redditi positivi, si ha una perdita consolidata che viene riportata a nuovo e compensata con gli imponibili consolidati dei futuri esercizi, senza limiti di tempo, ma fino all'80%-di tali redditi ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 84. |
Perdite post consolidato |
Permangono nella esclusiva disponibilità della controllante, salvo accordi che ne prevedano l'attribuzione alle società che le hanno prodotte, secondo criteri anche diversi da quello proporzionale. |
2.4. L'impatto delle nuove regole di riporto sul consolidato
L'analisi che precede ha messo in evidenza come le nuove regole in materia di utilizzo delle perdite fiscali in nulla incidano sulla compensazione intersoggettiva fra utili e perdite prodotti dalle società consolidate durante il periodo di vigenza della tassazione di gruppo. Tale compensazione continua infatti ad essere effettuata in misura integrale.
Si è altresì rilevato come le suddette regole si riflettano, invece, sul riporto delle perdite:
• maturate dalle società consolidate prima dell'ingresso nel regime consolidato;
• formatesi in capo al consolidato.
Le prime possono essere riportate a nuovo soltanto dalla società cui si riferiscono per essere utilizzate in compensazione con il reddito dei periodi d'imposta successivi:
• in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, ai sensi del comma 1 dell'art. 84;
• entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi nel caso si tratti di perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costi-
nazione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 84.
Le seconde sono utilizzabili esclusivamente dalla consolidante a scomputo dei redditi globali relativi ai periodi d'imposta successivi:
• in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, ai sensi del comma 1 dell'art. 84;
• entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi nel caso le società appartenenti al consolidato apportino perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 84.
3. Le perdite nei regimi di trasparenza delle società di capitali
3.1. Le perdite prodotte in costanza di regime
Per effetto dell'opzione per uno dei regimi di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, il reddito imponibile (o la perdita) prodotto dalla società partecipata è attribuito ai soci partecipanti, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, nel periodo d'imposta (del socio) in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata.
Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento delle perdite "trasparenti", occorre richiamare l'art. 115, comma 3, del Tuir, ai sensi del quale le stesse "sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata"4. La società partecipante utilizza quindi le perdite ricevute per trasparenza prioritariamente per abbattere il proprio reddito di periodo, senza subire la limitazione quantitativa prevista dal novellato comma 1 dell'art. 84 del Tuir. Infatti, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella summenzionata circolare n. 53/E/2011, si tratta di "perdite di periodo" sulle quali la disciplina limitativa del riporto, introdotta dal D.L. n. 98/2011, non può produrre alcun effetto. La stessa disciplina trova invece applicazione con riferimento alla parte di tali perdite che ecceda il reddito imponibile di periodo, la quale potrà essere utilizzata in compensazione del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo (anche derivante dal regime di trasparenza) nei limiti stabiliti dall'art. 84 del Tuir, così come modificato dal citato D.L. n. 98/2011. Occorre poi rilevare che le perdite fiscali prodotte dalla società partecipata durante il periodo di trasparenza non possono essere imputate ai propri soci in misura eccedente le rispettive quote di patrimonio netto contabile della stessa società partecipata.
Per determinare la quota massima di perdita fiscale imputabile al socio è quindi necessario individuare preliminarmente il patrimonio netto al quale applicare la percentuale di partecipazione al capitale sociale del socio, che può essere diversa da quella di partecipazione alle perdite. Al riguardo va ricordato che, secondo quanto stabilito dal D.M. 23 aprile 2004, il patrimonio netto contabile rilevante ai fini della limitazione in parola deve essere misurato con riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata, senza considerare la perdita (civilistica) dell'esercizio ed aggiungendo i conferimenti in denaro e in natura effettuati dai soci dopo la chiusura dell'esercizio, ma entro la data di approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscali eventualmente eccedenti il suddetto limite del patrimoni netto, al pari delle perdite pregresse, restano in capo alla società partecipata, la quale le può computare in diminuzione dei propri redditi imponibili dei periodi di imposta successivi, riportandole a nuovo, secondo le ordinarie (e nuove) regole previste dall'art. 84 del Tuir. Nel caso della "piccola trasparenza'' di cui all'art. 116 del Tuir, le "perdite trasparenti" sono utilizzate dai soci partecipanti con modalità che variano a seconda che la partecipazione nella società "trasparente" sia stata acquisita nell'esercizio di un'attività d'impresa oppure attenga alla sfera privata del socio. Nel primo caso la perdita attribuita per trasparenza rappresenta, per il socio, un componente negativo del reddito dell'impresa da questi esercitata. L'effetto di tale attribuzione può essere quello di ridurre il reddito dell'impresa, oppure quello di originare una perdita fiscale o di aumentare la perdita fiscale già presente, che l'imprenditore potrà utilizzare secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 del Tuir, non interessato dalle modifiche in materia di riporto introdotte dal D.L. n. 98/2011.
Nel secondo caso, la quota di perdita fiscale ricevuta mantiene la sua originaria qualificazione di perdita prodotta in regime di contabilità ordinaria e, come tale, potrà essere utilizzata per diminuire eventuali altri redditi di impresa posseduti dal socio nello stesso periodo d'imposta. In caso di assenza o di incapienza di tali redditi, la perdita eccedente potrà essere impiegata per ridurre, negli esercizi successivi, i redditi imputati per trasparenza dalla medesima società partecipata o altri redditi di impresa, nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 8 del Tuir.
3.2. Le perdite anteriori al periodo di trasparenza
Analogamente a quanto accade nel consolidato fiscale, le perdite prodotte dalla società partecipata prima dell'ingresso nel regime di trasparenza non possono mai essere trasferite direttamente ai soci partecipanti. Infatti, secondo l'art. 7, comma 2, ultimo periodo, del D.M. 23 aprile 2004, tali perdite restano in capo alla società partecipata e, unitamente a quelle che eccedono il limite attribuibile ai soci, sono computabili in diminuzione del reddito imponibile prodotto dalla predetta società in successivi periodi d'imposta secondo le regole stabilite dal novellato art. 84 del Tuir.
La compensazione intersoggettiva è esclusa anche per le perdite pregresse delle società partecipanti. Infatti, l'art. 115, comma 3, del Tuir stabilisce espressamente che tali perdite "non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate". Detta regola - in forza del richiamo all'art. 115, comma 3, quarto periodo, operato dal dell'art. 116, comma 2, del Tuir - si applica anche per le perdite fiscali pregresse dei soci (persone fisiche) delle società a responsabilità limitata "trasparenti" di cui al citato art. 116. Peraltro, nessun riflesso determina su tale fattispecie la nuova disciplina limitativa del riporto dettata dall'art. 84 del Tuir, atteso che, per tali perdite, si applicano le disposizioni sul riporto previste dall'art. 8 del Tuir.
Merita poi di essere sottolineato che la limitazione sopra descritta non riguarda le perdite fiscali dei soci della società "trasparente" realizzate nei periodi di imposta per i quali vige l'opzione per la trasparenza. Dette perdite possono, infatti, essere utilizzate in compensazione sia con i redditi generati "in proprio" dal socio, sia con i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata.
Utilizzo delle perdite nei regimi di trasparenza
Tipologia di perdita |
Regola di utilizzo |
Perdite fiscali anteriori all'opzione per la trasparenza |
della partecipata: restano nella esclusiva disponibilità della società che le ha prodotte e possono essere riportate a nuovo secondo i criteri rissati dal novellato art. 84 del Tuir; dei soci partecipanti: possono essere utilizzate dai soci partecipanti soltanto per ridurre i redditi prodotti direttamente, nel rispetto: dell'art. 84 del Tuir, nel caso della trasparenza ex art. 115 del Tuir; dell'art. 8 del Tuir, nel caso della trasparenza ex art. 116 del Tuir. Non è consentito, invece, compensarle con i redditi ricevuti per trasparenza. |
Perdite del periodo di trasparenza |
della partecipata: vanno imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite e nei limiti della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata. Le perdite eccedenti tale limite sono riportate a nuovo dalla società "trasparente" secondo le ordinarie (e nuove regole) dell'art. 84 del Tuir; dei soci partecipanti: possono essere compensate sia con il reddito generato direttamente dal socio, sia con il reddito imputato dalla società partecipata. |
Di seguito si riporta una esemplificazione numerica che può aiutare a capire meglio gli effetti della nuova disciplina sull'impiego delle perdite nel regime di trasparenza ex art. 115 Tuir.
La società partecipata X S.p.a, insieme con i soci partecipanti Y S.r.l. (quota partecipazione 50%) e Z S.r.l. (quota partecipazione 50%), opta per il regime della trasparenza a partire dall'esercizio n.
Le tre società presentano i dati di seguito indicati:
Società |
Perdite pregresse |
Reddito prodotto nell'esercizio n |
Partecipata X |
10.000 |
12.000 |
Partecipante Y |
9.000 |
10.000 |
Partecipante Z |
4.000 |
8.000 |
Utilizzo delle perdite secondo le regole previgenti
La società partecipata compensa le perdite pregresse, pari a 10.000, con il reddito prodotto nell'esercizio n e trasferisce il reddito residuo, di 2.000, pre quota ai soci partecipanti, in capo ai quali si avrà la situazione rappresenta nella seguente tabella:
Socio partecipante |
Perdite pregresse |
Reddito prodotto "in proprio" |
Reddito ricevuto per trasparenza |
Perdite pregresse compensate |
Perdite pregresse residue |
Reddito imponibile |
Y |
9.000 |
10.000 |
1.000 |
9.000 |
0 |
2.000 = 10.0009.000+1.000 |
Z |
4.000 |
8.000 |
1.000 |
4.000 |
0 |
5.000 = 8.0004.000+1.000 |
Utilizzo delle perdite secondo le nuove regole
La società partecipata compensa le perdite pregresse, pari a 10.000, fino a concorrenza dell'80% del reddito prodotto nell'esercizio n, cioè per 9.600 e trasferisce il reddito residuo di 2.400 (cioè il 20% del reddito prodotto) ai soci partecipanti, in capo ai quali si avrà la situazione rappresenta nella seguente tabella:
Socio partecipante |
Perdite pregresse |
Reddito prodotto "in proprio" |
Quota reddito ricevuto per trasparenza |
Perdite pregresse utilizzate |
Perdite pregresse residue |
Reddito imponibile |
Y |
9.000 |
10.000 |
1.200 |
8.000 =80% di 10.000 |
1.000 |
3.200 = 10.000 - 8.000+1.200 |
Z |
4.000 |
8.000 |
1.200 |
4.000 |
0 |
5.200 =8.000-4.000+1.200 |
3.3. Gli effetti della nuova disciplina sui regimi di trasparenza
Le nuove regole di riporto previste dall'art. 84 del Tuir non hanno alcun riflesso diretto sulle perdite realizzate dalla società partecipata durante il periodo di trasparenza e imputate ai soci partecipanti. Si tratta infatti di "perdite di periodo", il cui trasferimento ai soci sconta il solo limite quantitativo della rispettiva quota di patrimonio netto della partecipata. Come abbiamo visto, le medesime regole si riverberano, invece, sul trattamento delle perdite: • maturate in capo alla società partecipata e/o ai soci partecipanti anteriormente all'ingresso nel regime di trasparenza ex art. 115 del Tuir;
• maturate in capo alla società partecipata prima dell'ingresso nel regime di trasparenza ex art. 116 del Tuir;
• maturate in capo alla società partecipata durante il regime di trasparenza ed eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della partecipata stessa riferibile a ciascun socio partecipante;
• utilizzabili dalle società partecipanti nell'ambito del regime di trasparenza ex art. 115 del Tuir.
1 In banca dati " fìsconline".
2 Nel senso che la compensazione in parola continua ad operare in misura integrale si sono espresse sia l'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 53/E del 2011, sia Assonime, nella circolare 22 dicembre 2011, n. 33.
3 Salvo eventuale assegnazione di parte delle perdite alle società che le hanno prodotte e che sono fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.
4 In forza del richiamo al terzo periodo del comma 3 dell'art. 115, contenuto nel comma 2 dell'art. 116 del Tuir, tale regola di imputazione opera anche con riferimento alle perdite fiscali delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che optano per il regime della "piccola trasparenza".