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Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e di trasparenza alla luce del novellato art. 84 del Tuir

di Maurizio Zanni e Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 17 - 23 aprile 2012

 

Il regime delle perdite fiscali dei soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali resi­denti) ha subito profonde modifiche ad opera del D.L. n. 98/2011. Infatti, da un lato è stato e­liminato il vincolo quinquennale al riporto; dall'altro è stato stabilito che in ciascun perio­do d'imposta le perdite pregresse - diverse da quelle relative ai primi tre esercizi - possono essere utilizzate in misura non superiore all'ot­tanta per cento del reddito imponibile. Queste nuove regole di riporto si riflettono anche sul trattamento delle perdite nell'ambito dei re­gimi di consolidato fiscale e di trasparenza del­le società di capitali, senza peraltro incidere sulla compensazione intersoggettiva fra utili e perdite che caratterizza tali regimi opzionali.

1. Premessa

L'art. 23, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 -convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 201 1, n. 111 - è intervenuto sulla disciplina delle perdite fiscali ex art. 84 del Tuir, da un lato sop­pi i mendo il limite temporale del quinquen­nio entro il quale le perdite potevano essere ri­portate a nuovo; dall'altro stabilendo che le perdite medesime possono essere utilizzate a riduzione del reddito imponibile dei periodi d'imposta suc­cessivi entro la soglia massima dell'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi; ciò che, in sostanza, si traduce nell'assoggettamento ad Ires del 20% di tale reddito, pur in presenza di perdite pregresse capienti. Peraltro, tale limite quantitativo "di periodo" non trova applicazione con riguardo alle cosiddette "perdite di start-up", ossia le perdite maturate dalle imprese di nuova costituzione nei primi tre periodi d'imposta, le quali continuano perciò ad essere riportabili sen­za vincoli né temporali né quantitativi. Il novellato art. 84 del Tuir porta quindi ad indi­viduare la seguente nuova bipartizione delle perdite fiscali conseguite dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti:

• perdite compensabili in misura piena, in quanto realizzate nei primi tre periodi d'im­posta dalla costituzione della società e deri­vanti da una nuova attività produttiva;

• perdite compensabili in misura limitata, ossia fino a concorrenza dell'ottanta per cento del reddito imponibile di periodo, in quanto non aventi i requisiti sopra indicati.

È importante sottolineare, fra l'altro, che, in base a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nel­la circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E ; il nuovo regime di riporto è applicabile, oltre che alle per­dite maturate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, anche a quelle realizzate nei periodi d'imposta precedenti, ovvero negli e­sercizi dal 2006 al 2010, per i soggetti aventi pe­riodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tanto premesso, il presente contributo intende analizzare il trattamento delle perdite nell'ambito dei regimi opzionali del consolidato fiscale e della tassazione per trasparenza delle società di capita­li, focalizzando l'attenzione sugli effetti determi­nati dalle anzidette novità in materia di riporto.

2. Il regime delle perdite nel consolidato fiscale

2.1. Le perdite prodotte in costanza di regime

La tassazione di gruppo, disciplinata dagli artt. 117 e seguenti del Tuir, si caratterizza per la de­terminazione, in capo alla società consolidante, di un unico reddito complessivo dato dalla som­ma algebrica dei risultati fiscali prodotti dalle società partecipanti al consolidato, da considera­re, quanto alle società controllate, per l'intero importo a prescindere dalla quota di partecipa­zione posseduta dalla società controllante. Le società incluse nel perimetro di consolida­mento fiscale sono quindi private della disponi­bilità delle perdite fiscali eventualmente genera­te durante il periodo di validità dell'opzione. Tali perdite vengono infatti trasferite alla fiscal unit e sottratte ai redditi imponibili conseguiti nello stesso periodo dalle altre società aderenti alla tassazione di gruppo.

Con riguardo a tale meccanismo di compensazio­ne intersoggettiva fra risultati positivi e negativi del medesimo esercizio, preme sottolineare come lo stesso non sia in alcun modo influenzato dalle modifiche apportate all'art. 84 del Tuir dal D.L. 98/2011. In altri termini, anche in vigenza del nuovo assetto normativo, le perdite fiscali realiz­zate dalle singole società partecipanti durante il periodo di efficacia del consolidato continuano a confluire integralmente (ossia senza scontare la limitazione dell'ottanta per cento) nella sommato­ria algebrica dei risultati fiscali che, come detto, determina il reddito o la perdita del gruppo2. Può peraltro accadere che le perdite "individuali" trasferite alla fiscal unit siano di ammontare su­periore a quello dei redditi imponibili coevi, nel quale caso il risultato del consolidato fiscale sarà una perdita che, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, po­trà essere computata in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta succes­sivi secondo le ordinarie (e nuove) modalità pre­viste dai commi 1 e 2 dell'art. 84 del Tuir.

Il riporto in avanti della perdita consolidata spetta, dunque, esclusivamente alla società consolidante3, la quale la utilizzerà in compen­sazione degli imponibili consolidati dei futuri esercizi con le stesse regole che il citato art. 84 prevede per le società di capitali che determina­no il proprio imponibile Ires in modo autonomo. Nel modello CNM-2012 l'utilizzo delle perdite consolidate pregresse è evidenziato nel rigo 3 del quadro CN "Determinazione dell'imposta", con separata indicazione delle perdite compensa­bili in misura limitata da quelle compensa­bili in misura piena.

Le perdite consolidate pregresse non compensate nel periodo d'imposta sono invece riepilogate nel rigo CSI del suddetto modello.

2.2. Le perdite ante consolidato

Due sono le norme di riferimento per quanto ri­guarda la sorte delle perdite maturate prima dell'ingresso nel regime di tassazione consolida­ta:

• l'art. 118, comma 2, del Tuir, in base al quale "le perdite fiscali relative agli esercizi anterio­ri all'inizio della tassazione di gruppo... pos­sono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono";

• l'art. 7, comma 1, lett. a), del citato D.M. 9 giugno 2004, secondo cui dal reddito com­plessivo di ciascun soggetto incluso nel conso­lidato, determinato in base all'art. 83 del Tuir, "sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli eser­cizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo".

Pertanto le perdite in questione non possono mai essere imputate direttamente alla fiscal u-nit ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo deve prioritariamente utilizzare le perdite pregresse per compensare il proprio reddito imponibile prodotto nell'esercizio coper­to dall'opzione per la tassazione di gruppo e poi conferire al consolidato fiscale il saldo positivo che risulta dopo tale compensazione. Nel caso in cui, invece, le perdite pregresse siano superiori al reddito di periodo, l'eccedenza non potrà essere trasferita al consolidato, ma rimar­rà in capo alla società cui le perdite stesse si ri­feriscono e da questa potrà essere scomputata dai propri redditi imponibili degli esercizi suc­cessivi nel rispetto dei criteri stabiliti dal novel­lato art. 84 del Tuir.

È inoltre appena il caso di precisare che se la so­cietà, dotata di perdite ante consolidato, realizza una perdita in un esercizio compreso nel perio­do di validità dell'opzione, soltanto quest'ultima perdita sarà oggetto di trasferimento alla fiscal unit.

In sostanza, le uniche perdite utilizzabili dalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle realizzate dalle società partecipanti durante il periodo di vigenza della tassazione di gruppo.

Esempio

Con riguardo a quanto sin qui detto, si prenda in considerazione la seguente esemplificazione nu­merica.

Nell'esercizio n le società controllate Alfa e Beta optano per la tassazione consolidata congiun­tamente con la controllante Gamma. Alfa dispo­ne di perdite fiscali riportabili pari a 10.000 e consegue un reddito imponibile di 12.000; Beta dispone di perdite fiscali riportabili pari a 5.000 e realizza una perdita di 8.000. Nello stesso e­sercizio la controllante Gamma consegue un reddito di 15.000.

Soggetto

Risultato fiscale dell'esercizio n

Perdite pregresse disponibili

Perdite utilizzabili

Perdite residue

Reddito/perdita trasferita alla fiscal unit

a

b

C

(b-c)

(a-c)

Alfa

12.000

10.000

9.600

= 80% di 12.000

400

2.400

Beta

-8.000

5.000

0

5.000

-8.000

Gamma

15.000

0

0

0

15.000

Il risultato fiscale consolidato dell'esercizio n è pari a 9.400 = (2.400-8.000+15.000). Al riguardo si noti che:

• per effetto della nuova normativa, Alfa deve comunque trasferire al consolidato il 20% del reddito prodotto, pur disponendo di perdi­te pregresse residue utilizzabili in compensa­zione dei futuri redditi autonomamente pro­dotti;

• anche nel nuovo assetto normativo, la perdita di Beta viene trasferita per intero alla fiscal unit, trovando quindi integrale compensazio­ne con i redditi prodotti, nello stesso periodo, dalle altre società aderenti alla tassazione di gruppo.

2.3. Le perdite post consolidato

A questo punto rimane da esaminare la sorte delle perdite fiscali consolidate, risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122 del Tuir, che re­siduano a seguito dello scioglimento della fiscal unit.

Dal combinato disposto degli articoli 124, com­ma 4 e 125, comma 2, del Tuir nonché degli ar­ticoli 13, comma 8, e 14, comma 2, del summenzionato D.M. 9 giugno 2004, si ricava che, in ca­so di interruzione della tassazione di grup­po prima del compimento del triennio ovvero di mancato rinnovo dell'opzione per il consoli­dato, le suddette perdite permangono nell'esclu­siva disponibilità della società o ente control­lante, salvo che le stesse non siano attribuite alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo o non è rinnovata l'opzione per la tassazione consolida­ta, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interes­sati.

L'assegnazione delle perdite consolidate residue alla società consolidante costituisce dunque la regola ordinaria, trovando applicazione ogni­qualvolta le parti interessate non adottino espli­citamente criteri di imputazione alternativi, che il legislatore ha lasciato alla libera deter­minazione delle parti e che devono essere indi­cati nella comunicazione di adesione al consoli­dato, da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, a cura della società controllante, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'opzione stessa.

Occorre peraltro notare come l'autonomia con­trattuale che caratterizza la scelta dei predetti criteri incontri quale unico limite la previsione di cui all'art. 124, comma 4, del Tuir, in base alla quale le perdite residue non attribuite alla socie­tà consolidante devono essere imputate esclusi­vamente alle società che le hanno prodotte, nel limite massimo, relativamente a ciascuna so­cietà uscente dal consolidato fiscale, dato dalla differenza fra l'importo delle perdite trasferito al consolidato e gli utilizzi di tali perdite even­tualmente effettuati dalla società consolidante ai fini della determinazione del reddito complessi­vo del gruppo nel periodo di validità dell'opzione per il consolidato.

Va infine ricordato che l'importo delle perdite residue che, alla cessazione del regime, è attri­buito a ciascuna società partecipante alla tassa­zione consolidata, deve essere comunicato dal­la società consolidante all'Agenzia delle Entrate, unitamente all'interruzione anticipata del conso­lidato o al mancato rinnovo dell'opzione.

Utilizzo delle perdite nel consolidato fiscale dopo il D.L. 98/2011

Tipologia di perdite

Regole di utilizzo e riporto

Perdite anteriori all'ingresso nel consolidato

Possono essere utilizzate soltanto dalla società che le ha prodotte, a riduzione del reddi­to imponibile di periodo da trasferire al consolidato, senza limiti di tempo, ma fino all'80% di tale reddito ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 84.

Perdite prodotte durante il consolidato

Confluiscono in misura integrale nella sommatoria de; risultati (positivi e negativi) che determina il reddito complessivo di gruppo. Se il loro ammontare supera quello dei redditi positivi, si ha una perdita consolidata che viene riportata a nuovo e compensata con gli imponibili consolidati dei futuri esercizi, senza limiti di tempo, ma fino all'80%-di tali redditi ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 84.

Perdite post consolidato

Permangono nella esclusiva disponibilità della controllante, salvo accordi che ne pre­vedano l'attribuzione alle società che le hanno prodotte, secondo criteri anche diversi da quello proporzionale.

2.4. L'impatto delle nuove regole di riporto sul consolidato

L'analisi che precede ha messo in evidenza come le nuove regole in materia di utilizzo delle perdi­te fiscali in nulla incidano sulla compensa­zione intersoggettiva fra utili e perdite pro­dotti dalle società consolidate durante il periodo di vigenza della tassazione di gruppo. Tale com­pensazione continua infatti ad essere effettuata in misura integrale.

Si è altresì rilevato come le suddette regole si ri­flettano, invece, sul riporto delle perdite:

• maturate dalle società consolidate prima del­l'ingresso nel regime consolidato;

• formatesi in capo al consolidato.

Le prime possono essere riportate a nuovo sol­tanto dalla società cui si riferiscono per essere utilizzate in compensazione con il reddito dei periodi d'imposta successivi:

• in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammonta­re, ai sensi del comma 1 dell'art. 84;

• entro il limite del reddito imponibile di cia­scuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi nel caso si tratti di perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costi-

nazione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 84.

Le seconde sono utilizzabili esclusivamente dal­la consolidante a scomputo dei redditi globali relativi ai periodi d'imposta successivi:

• in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammonta­re, ai sensi del comma 1 dell'art. 84;

• entro il limite del reddito imponibile di cia­scuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi nel caso le società appartenenti al conso­lidato apportino perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costitu­zione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, ai sensi del com­ma 2 dell'art. 84.

3. Le perdite nei regimi di trasparenza delle società di capitali

3.1. Le perdite prodotte in costanza di regime

Per effetto dell'opzione per uno dei regimi di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, il reddito imponibile (o la perdita) pro­dotto dalla società partecipata è attribuito ai so­ci partecipanti, proporzionalmente alle ri­spettive quote di partecipazione, nel periodo d'imposta (del socio) in corso alla data di chiu­sura del periodo d'imposta della società parteci­pata.

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamen­to delle perdite "trasparenti", occorre richia­mare l'art. 115, comma 3, del Tuir, ai sensi del quale le stesse "sono imputate ai soci in propor­zione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata"4. La società partecipante utilizza quindi le perdite ri­cevute per trasparenza prioritariamente per abbattere il proprio reddito di periodo, senza subire la limitazione quantitativa prevista dal novellato comma 1 dell'art. 84 del Tuir. Infatti, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella summenzionata circolare n. 53/E/2011, si trat­ta di "perdite di periodo" sulle quali la disciplina limitativa del riporto, introdotta dal D.L. n. 98/2011, non può produrre alcun effetto. La stessa disciplina trova invece applicazione con riferimento alla parte di tali perdite che ec­ceda il reddito imponibile di periodo, la quale potrà essere utilizzata in compensazione del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo (anche derivante dal regime di tra­sparenza) nei limiti stabiliti dall'art. 84 del Tuir, così come modificato dal citato D.L. n. 98/2011. Occorre poi rilevare che le perdite fiscali prodot­te dalla società partecipata durante il periodo di trasparenza non possono essere imputate ai propri soci in misura eccedente le rispettive quote di patrimonio netto contabile della stessa società partecipata.

Per determinare la quota massima di perdita fi­scale imputabile al socio è quindi necessario in­dividuare preliminarmente il patrimonio netto al quale applicare la percentuale di partecipazione al capitale sociale del socio, che può essere di­versa da quella di partecipazione alle perdite. Al riguardo va ricordato che, secondo quanto stabi­lito dal D.M. 23 aprile 2004, il patrimonio netto contabile rilevante ai fini della limitazione in pa­rola deve essere misurato con riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta della so­cietà partecipata, senza considerare la perdita (civilistica) dell'esercizio ed aggiungendo i conferimenti in denaro e in natura effettua­ti dai soci dopo la chiusura dell'esercizio, ma en­tro la data di approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscali eventualmente eccedenti il suddetto limite del patrimoni netto, al pari delle perdite pregresse, restano in capo alla so­cietà partecipata, la quale le può computare in diminuzione dei propri redditi imponibili dei periodi di imposta successivi, riportandole a nuovo, secondo le ordinarie (e nuove) regole previste dall'art. 84 del Tuir. Nel caso della "piccola trasparenza'' di cui all'art. 116 del Tuir, le "perdite trasparenti" sono utilizzate dai soci partecipanti con modalità che variano a seconda che la partecipazione nella società "trasparente" sia stata acquisita nel­l'esercizio di un'attività d'impresa oppure attenga alla sfera privata del socio. Nel primo caso la perdita attribuita per trasparenza rap­presenta, per il socio, un componente negati­vo del reddito dell'impresa da questi esercitata. L'effetto di tale attribuzione può essere quello di ridurre il reddito dell'impresa, oppure quello di originare una perdita fiscale o di aumentare la perdita fiscale già presente, che l'imprenditore potrà utilizzare secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 del Tuir, non interessato dalle modifiche in materia di riporto introdotte dal D.L. n. 98/2011.

Nel secondo caso, la quota di perdita fiscale ri­cevuta mantiene la sua originaria qualifica­zione di perdita prodotta in regime di contabili­tà ordinaria e, come tale, potrà essere utilizzata per diminuire eventuali altri redditi di impresa posseduti dal socio nello stesso periodo d'im­posta. In caso di assenza o di incapienza di tali redditi, la perdita eccedente potrà essere impie­gata per ridurre, negli esercizi successivi, i red­diti imputati per trasparenza dalla medesima società partecipata o altri redditi di impresa, nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 8 del Tuir.

3.2. Le perdite anteriori al periodo di trasparenza

Analogamente a quanto accade nel consolidato fiscale, le perdite prodotte dalla società par­tecipata prima dell'ingresso nel regime di trasparenza non possono mai essere trasferite direttamente ai soci partecipanti. Infatti, secon­do l'art. 7, comma 2, ultimo periodo, del D.M. 23 aprile 2004, tali perdite restano in capo alla so­cietà partecipata e, unitamente a quelle che ec­cedono il limite attribuibile ai soci, sono compu­tabili in diminuzione del reddito imponibile prodotto dalla predetta società in successivi pe­riodi d'imposta secondo le regole stabilite dal novellato art. 84 del Tuir.

La compensazione intersoggettiva è esclusa an­che per le perdite pregresse delle società par­tecipanti. Infatti, l'art. 115, comma 3, del Tuir stabilisce espressamente che tali perdite "non possono essere utilizzate per compensare i red­diti imputati dalle società partecipate". Detta regola - in forza del richiamo all'art. 115, comma 3, quarto periodo, operato dal dell'art. 116, comma 2, del Tuir - si applica anche per le perdite fiscali pregresse dei soci (persone fisi­che) delle società a responsabilità limitata "trasparenti" di cui al citato art. 116. Peraltro, nessun riflesso determina su tale fattispecie la nuova disciplina limitativa del riporto dettata dall'art. 84 del Tuir, atteso che, per tali perdite, si applicano le disposizioni sul riporto previste dall'art. 8 del Tuir.

Merita poi di essere sottolineato che la limita­zione sopra descritta non riguarda le perdite fi­scali dei soci della società "trasparente" realizza­te nei periodi di imposta per i quali vige l'opzione per la trasparenza. Dette perdite pos­sono, infatti, essere utilizzate in compensazione sia con i redditi generati "in proprio" dal socio, sia con i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata.

Utilizzo delle perdite nei regimi di trasparenza

Tipologia di perdita

Regola di utilizzo

Perdite fiscali anteriori all'opzione per la trasparenza

della partecipata:

restano nella esclusiva disponibilità della società che le ha prodotte e possono essere riportate a nuovo secondo i criteri rissati dal novellato art. 84 del Tuir; dei soci partecipanti:

possono essere utilizzate dai soci partecipanti soltanto per ridurre i redditi prodotti direttamente, nel rispetto:

dell'art. 84 del Tuir, nel caso della trasparenza ex art. 115 del Tuir;

dell'art. 8 del Tuir, nel caso della trasparenza ex art. 116 del Tuir.

Non è consentito, invece, compensarle con i redditi ricevuti per trasparenza.

Perdite del periodo di trasparenza

della partecipata:

vanno imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al­le perdite e nei limiti della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata. Le perdite eccedenti tale limite sono riportate a nuovo dalla socie­tà "trasparente" secondo le ordinarie (e nuove regole) dell'art. 84 del Tuir; dei soci partecipanti:

possono essere compensate sia con il reddito generato direttamente dal socio, sia con il reddito imputato dalla società partecipata.

Di seguito si riporta una esemplificazione nume­rica che può aiutare a capire meglio gli effetti della nuova disciplina sull'impiego delle perdite nel regime di trasparenza ex art. 115 Tuir.

La società partecipata X S.p.a, insieme con i soci partecipanti Y S.r.l. (quota partecipazione 50%) e Z S.r.l. (quota partecipazione 50%), opta per il regime della trasparenza a partire dall'esercizio n.

Le tre società presentano i dati di seguito indicati:

Società

Perdite pregresse

Reddito prodotto nell'esercizio n

Partecipata X

10.000

12.000

Partecipante Y

9.000

10.000

Partecipante Z

4.000

8.000

Utilizzo delle perdite secondo le regole previgenti

La società partecipata compensa le perdite pre­gresse, pari a 10.000, con il reddito prodotto nell'esercizio n e trasferisce il reddito residuo, di 2.000, pre quota ai soci partecipanti, in capo ai quali si avrà la situazione rappresenta nella se­guente tabella:

Socio partecipante

Perdite pregresse

Reddito prodotto "in proprio"

Reddito ricevuto per trasparenza

Perdite pregresse compensate

Perdite pregresse residue

Reddito imponibile

Y

9.000

10.000

1.000

9.000

0

2.000

= 10.000­9.000+1.000

Z

4.000

8.000

1.000

4.000

0

5.000

= 8.000­4.000+1.000

Utilizzo delle perdite secondo le nuove regole

La società partecipata compensa le perdite pre­gresse, pari a 10.000, fino a concorrenza dell'80% del reddito prodotto nell'esercizio n, cioè per 9.600 e trasferisce il reddito residuo di 2.400 (cioè il 20% del reddito prodotto) ai soci parte­cipanti, in capo ai quali si avrà la situazione rappresenta nella seguente tabella:

Socio partecipante

Perdite pregresse

Reddito prodotto "in proprio"

Quota reddito ricevuto per trasparenza

Perdite pregresse utilizzate

Perdite pregresse residue

Reddito imponibile

Y

9.000

10.000

1.200

8.000 =80% di 10.000

1.000

3.200

= 10.000 - ­8.000+1.200

Z

4.000

8.000

1.200

4.000

0

5.200

=8.000-4.000+1.200

3.3. Gli effetti della nuova disciplina sui regimi di trasparenza

Le nuove regole di riporto previste dall'art. 84 del Tuir non hanno alcun riflesso diretto sulle perdite realizzate dalla società partecipata durante il periodo di trasparenza e imputate ai soci partecipanti. Si tratta infatti di "perdite di periodo", il cui trasferimento ai soci sconta il so­lo limite quantitativo della rispettiva quota di patrimonio netto della partecipata. Come abbiamo visto, le medesime regole si ri­verberano, invece, sul trattamento delle perdite: • maturate in capo alla società partecipata e/o ai soci partecipanti anteriormente all'in­gresso nel regime di trasparenza ex art. 115 del Tuir;

• maturate in capo alla società partecipata prima dell'ingresso nel regime di traspa­renza ex art. 116 del Tuir;

• maturate in capo alla società partecipata du­rante il regime di trasparenza ed eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della partecipata stessa riferibile a ciascun socio partecipante;

• utilizzabili dalle società partecipanti nell'am­bito del regime di trasparenza ex art. 115 del Tuir.

1 In banca dati " fìsconline".

2 Nel senso che la compensazione in parola continua ad o­perare in misura integrale si sono espresse sia l'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 53/E del 2011, sia Assonime, nella circolare 22 dicembre 2011, n. 33.


3 Salvo eventuale assegnazione di parte delle perdite alle società che le hanno prodotte e che sono fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

4 In forza del richiamo al terzo periodo del comma 3 dell'art. 115, contenuto nel comma 2 dell'art. 116 del Tuir, tale regola di imputazione opera anche con riferimento al­le perdite fiscali delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che optano per il regime della "piccola trasparenza".

 

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