Note a commento della sentenza n. 293/2011 - Tribunale di Udine
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La riforma fallimentare ha depotenziato in misura evidente la revocatoria fallimentare; la riduzione a metà del periodo di riferimento, accompagnata da nuovi presupposti, ne hanno di fatto limitato l’applicabilità. E tale depotenziamento è ancor più evidente nel caso di revocatorie fallimentari delle rimesse bancarie. La precedente prassi, avvalorata da numerose sentenze di Cassazione, consentiva la revoca di importi in molti casi esagerati. La nuova azione revocatoria, al di là della riduzione del periodo a 6 mesi (tenuto conto dei tempi della giustizia, di norma pochi saranno i movimenti revocabili in questo breve periodo che precede la dichiarazione di fallimento, anche se presumibilmente si potrà far riferimento a un termine anticipato in caso di consecuzione di procedure), si riferisce alle rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria (art. 67 L.F. in modo negativo, nel senso che esenta da revocatoria le rimesse che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione). Quindi non revocatoria delle rimesse, ma revocatoria della riduzione dell’esposizione, e applicazione di nuovi concetti, del tutto soggettivi. Ma fino a qui sarebbe tutto abbastanza semplice; a creare una complicazione, una forte complicazione, ci si mette l’art. 70 L.F.. (...)