Il trattamento fiscale dei viaggi "turistici" e dei viaggi "premio"
di Giuseppe Rebecca e Alessandra Gamba
Il Fisco, N. 17 - 25 aprile 2011
La disciplina fiscale degli omaggi e delle spese di rappresentanza ha subito notevoli modifiche, apportate dalla L. n. 244/2007 e dal successivo decreto attuativo 19 novembre 2008. Con particolare riferimento ai viaggi, da un lato si possono distinguere i ed. “viaggi turistici”, organizzati a favore dei clienti: a determinate condizioni, questi sono qualificabili come spese di rappresentanza e sono deducibili secondo la relativa disciplina. Dall’altro lato vi sono i “viaggi premio” organizzati a favore dei dipendenti: questi sono deducibili a norma dell’art. 100, comma I, del Tuir, e cioè nei limiti del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
1. Premessa
Il trattamento fiscale degli omaggi e delle spese di rappresentanza, nell’ambito del reddito d’impresa, è stato modificato in modo significativo dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) ed è divenuto operativo in seguito all’emanazione del D.M. 19 novembre 2008 (decreto attuativo). La nuova disciplina ha incrementato da euro 25,82 a euro 50,00 la spesa unitaria interamente deducibile per gli omaggi, mentre per le spese di rappresentanza sono stati previsti nuovi limiti di deducibilità, determinati in percentuale rispetto all’ammontare dei ricavi e degli altri proventi caratteristici dell’impresa.
La circ. n. 34/E del 13 luglio 2009[1] ha chiarito che la nuova disciplina riguarda anche i redditi di lavoro autonomo per quanto attiene all’individuazione delle spese di rappresentanza (di cui all’art. 1, comma 1, del decreto attuativo); tuttavia, il limite di deducibilità delle predette spese è stabilito dall’art. 54, comma 5, del Tuir e non dal decreto attuativo.
Analizziamo la disciplina di omaggi e spese di rappresentanza, con particolare riferimento ai viaggi, in primo luogo nell’ambito del reddito d’impresa.
2. Reddito d’impresa
2.1. Spese per omaggi e spese di rappresentanza
L’art. 108, comma 2, secondo periodo del Tuir, disciplina il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza. Rispetto alla previgente normativa, che permetteva di dedurre dette spese in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro successivi, oggi le spese di rappresentanza sono deducibili nel solo periodo d’imposta di sostenimento e nei limiti indicati dal decreto attuativo. Le predette spese devono essere “rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa”. La norma dispone, inoltre, che “sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Pertanto, in base alla nuova disciplina, le spese per omaggi a clienti, ed eventualmente a fornitori, il cui valore unitario (costo di acquisto/produzione e non valore normale) non superi la soglia di euro 50,00 sono interamente deducibili. Più precisamente, poiché l’Iva non è detraibile per gli omaggi di valore unitario superiore a euro 25,82, la spesa sostenuta è interamente deducibile se l’imponibile Iva è pari ad euro 48,08 (aliquota Iva 4%), ovvero euro 45,45 (aliquota Iva 10%), ovvero euro 41,67 (aliquota Iva 20%). Si noti che il riferimento normativo al “valore unitario del bene” comporta che, “nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come unico bene omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina di cui al comma 2 del decreto”.[2]
Inoltre, il riferimento ai soli “beni” esclude che la norma in questione possa trovare applicazione in riferimento ai servizi offerti gratuitamente. Si discute se le spese per omaggi debbano rispettare i requisiti di inerenza e congruità che caratterizzano le spese di rappresentanza. Secondo alcuni autori, la deducibilità dei costi in questione prescinderebbe dai predetti requisiti, non rilevando l’origine dei beni, bensì la loro destinazione, ovvero la cessione gratuita.[3] Secondo altra dottrina, con la quale concordiamo, detti principi devono, invece, essere rispettati; in particolare, deve sussistere l’inerenza della spesa che si vuole dedurre, “talché saranno deducibili solo gli omaggi di natura promozionale e non le mere liberalità”.[4]
Qualora il valore della spesa superi l’importo di euro 50,00, essa sarà deducibile nel periodo d’imposta di sostenimento e nei limiti stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008 (art. 1, comma 2) per le spese di rappresentanza (se caratterizzata da inerenza e congruità) e cioè:
• nei limiti dell’1,3% dei ricavi e altri proventi fino ad euro 10 milioni;
• nei limiti dello 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino ad euro 50 milioni;
• nei limiti dello 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Dall’ammontare dei ricavi e degli altri proventi viene, pertanto, calcolato, applicando la percentuale stabilita dal decreto attuativo, un plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza. Le spese eccedenti tale limite sono indeducibili, e, nel caso l’importo delle stesse spese sia minore del plafond calcolato, la differenza non può essere utilizzata per coprire le spese di rappresentanza sostenute in periodi d’imposta successivi. [5] A norma del comma 4 del decreto attuativo, ai fini della determinazione del plafond di deducibilità, “non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir”.
Si precisa che con spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute a favore di clienti (effettivi e potenziali, ed escludendo i costi per ospitalità che sono interamente deducibili) e altri soggetti con i quali l’impresa ha interesse ad instaurare e mantenere rapporti; sono esclusi i dipendenti e/o collaboratori dell’impresa.
Quanto alle spese per omaggi a dipendenti e soggetti assimilati (collaboratori), esse seguono le specifiche regole di cui all’art. 95 del Tuir, non essendo in alcun modo riconducibili alle spese di rappresentanza poiché prive del requisito dell’inerenza, ovvero delle finalità promozionali. A norma del comma 1 dell’art. 95 del Tuir, “Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori/salvo il disposto dell’art. 100, comma 1”.’ Gli omaggi a dipendenti sono, dunque, interamente deducibili, poiché rientranti tra le prestazioni di lavoro, salvo quanto stabilito dall’art. 100, comma 1, del Tuir (di cui si tratterà a breve). La liberalità può essere erogata anche ad un solo dipendente, non essendo più necessario che la stessa sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti, ed anche in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze. [6]
2.2. Spese per “viaggi turistici” e “viaggi premio” a favore di clienti
Con particolare riferimento ai viaggi, si possono distinguere due diverse ipotesi: da un lato, i viaggi qualificabili come spese di rappresentanza (viaggi turistici e “viaggi premio” a favore dei clienti), e dall’altro i “viaggi premio” a favore dei dipendenti.
Iniziando dalla prima fattispecie, l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 19 novembre 2008, indica tra le spese di rappresentanza “le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa”. Detti viaggi, organizzati a favore di soggetti estranei alla compagine sociale (tipicamente i clienti) rientrano, dunque, tra le spese di rappresentanza e sono deducibili secondo la relativa disciplina solo a condizione che siano programmate e svolte, nonché opportunamente documentate,[7] significative attività promozionali durante il viaggio.
Questo nel rispetto dei principi di inerenza e congruità che caratterizzano le predette spese, e che sono definiti dall’art. 1, comma 1, del D.M. 19 novembre 2008, secondo cui “si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni - (inerenza) - e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore - (congruità)”. Qualora non siano organizzate e svolte le predette attività promozionali nel corso del viaggio, ovvero nel caso in cui le attività si limitino ad “iniziative assolutamente marginali rispetto all’evento turistico”,[8] si deve concludere che manchi il requisito dell’inerenza e che la spesa sia indeducibile. [9] Tuttavia, quanto alla significatività delle attività promozionali, l’Assonime osserva, a nostro parere correttamente, che “se la promozione dei prodotti dell’impresa realizzata nel corso del viaggio dovesse essere preponderante rispetto ad attività prettamente turistiche, non sarebbe corretto comprendere le spese in questione fra quelle di rappresentanza, ma esse dovrebbero considerarsi, più propriamente, spese di pubblicità o di propaganda. In proposito - ribadiamo - i viaggi di cui tratta la disposizione in esame sono quelli ‘turistici’, e cioè i viaggi che hanno essenzialmente una finalità di svago o di vacanza per il viaggiatore e non, quindi, quelli dedicati ad attività aziendali”.[10] Sarà, dunque, opportuno organizzare le attività promozionali in misura adeguata, affinché le stesse non risultino né marginali né eccessive.
Secondo quanto affermato dal CNDCEC (circ. 27 aprile 2009, n. 9/IR), qualora partecipino al viaggio turistico anche dipendenti o collaboratori, occorre distinguere due casi:
• i dipendenti/collaboratori sono tenuti a svolgere specifiche mansioni: in tal caso, le spese sostenute per la loro partecipazione al viaggio possono essere considerate inerenti all’attività dell’impresa e sono interamente deducibili. Tuttavia, sarà necessario valutare la tipologia di mansioni: infatti, qualora le mansioni si limitino a “mere funzioni logistiche”, le spese sostenute per il viaggio saranno deducibili nei limiti delle spese di rappresentanza e non interamente. Le spese saranno, invece, totalmente deducibili qualora al dipendente siano affidati compiti particolari, come mostrare ai clienti le modalità di utilizzo di un prodotto commercializzato dall’impresa, o le caratteristiche tecniche di un nuovo prodotto;[11]
• i dipendenti/collaboratori non sono tenuti a svolgere specifiche mansioni: in tal caso, il viaggio è classificabile come “viaggio premio” e le relative spese sono deducibili nella misura del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100, comma 1, del Tuir).
Si ritiene di poter qualificare come spese di rappresentanza, e non come spese di pubblicità, anche i “viaggi premio” previsti per i clienti che raggiungano una determinata soglia di fatturato. Infatti, “sono oneri di pubblicità quelli sostenuti per far conoscere il prodotto alla clientela, affinché possa essere acquistato, non gli oneri sostenuti per rendere più appetibile l’acquisto del prodotto da parte di clienti che già lo conoscono”.[12]
A norma dell’art. 1, comma 5, del decreto attuativo, non costituiscono, invece, spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di determinati eventi (mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; ovvero visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa); dette spese sono deducibili secondo le regole ordinarie (ovvero integralmente), e non applicando i limiti di cui al D.M. 19 novembre 2008.[13]
2.3. Spese per “viaggi premio” a favore di dipendenti
Quanto alla seconda fattispecie (“viaggi premio” a favore dei dipendenti), l’art. 100, comma 1, del Tuir dispone che “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”. Le spese sostenute per viaggi organizzati in favore di dipendenti, rientrando questi ultimi nell’ipotesi di cui all’art. 100, comma 1, del Tuir, sono, dunque, deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale orientamento è confermato dalla circ. n. 16/2009 di Assonime.
Dal punto di vista del lavoratore dipendente o del collaboratore, l’art. 51, comma 1, del Tuir stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. (...)”. Pertanto, rientrano tra le erogazioni liberali connesse al rapporto di lavoro gli omaggi e i “viaggi premio”, che sono tassabili per il dipendente/collaboratore [cfr. soppressione della lett. b) dell’art. 51, comma 2 del Tuir], a meno che ricorrano le condizioni di applicabilità della franchigia dei fringe benefit (€ 258,23 complessivi nel periodo d’imposta) di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir.
Ai fini Irap, per le società di capitali le spese di rappresentanza e quelle relative ad omaggi a clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico. Le spese relative ad omaggi a dipendenti sono, invece, deducibili se funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva; sono indeducibili se rientrano tra le spese del personale.
Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, le predette spese sono indeducibili ai fini Irap. [14]
3. Reddito di lavoro autonomo
La disciplina degli omaggi a clienti da parte di esercenti arti e professioni è dettata dall’art. 54, comma 5, del Tuir, secondo cui le spese per omaggi rientrano tra le spese di rappresentanza.
A norma dell’art. 54, comma 5, del Tuir, “... Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito( )”.
Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, non importa se il valore del bene-omaggio sia o meno inferiore ad euro 50,00, poiché esso concorre a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio; queste ultime e le spese relative ad omaggi sono deducibili nella misura dell’ 1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Quanto all’inerenza delle spese in questione, questa va valutata in relazione all’attività professionale nel suo complesso, senza necessità che vi sia una rigida connessione con i ricavi.[15]
Il Tuir non contiene una disciplina specifica per quanto attiene agli omaggi a dipendenti o collaboratori da parte del professionista. Secondo la dottrina prevalente, in mancanza di apposita previsione normativa, il costo degli omaggi ai dipendenti parrebbe interamente deducibile ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Tuir, e non nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tale orientamento trova conferma anche nella Informativa n. 42 del 2 dicembre 2010 dell’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Poiché il decreto attuativo individua le spese di rappresentanza (seppur non si tratti di un elenco esaustivo) anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, si ritengono valide le considerazioni fatte in merito ai viaggi turistici. La differenza consiste nei limiti di deducibilità e nella tipologia di attività promozionali organizzate nel corso del viaggio: dette attività, evidentemente, consisteranno nell’illustrazione dei servizi offerti dal lavoratore autonomo.
Si ricorda che l’art. 51, comma 1, del Tuir - come detto per i redditi d’impresa - prevede la tassazione in capo al lavoratore dipendente o collaboratore delle erogazioni liberali ricevute in relazione al rapporto di lavoro, salvo l’applicabilità della franchigia dei fringe benefit (€258,23 complessivi nel periodo d’imposta) di cui all’art. 51, comma 3, del Tuir.
Ai fini Irap, le spese relative ad omaggi-spese di rappresentanza seguono le regole previste per le imposte sul reddito; quelle relative a dipendenti/collaboratori sono indeducibili, salvo che gli omaggi risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente/collaboratore.[16]
4. Disciplina ai fini Iva
Ai fini Iva, si evidenzia il mancato coordinamento tra la nuova disciplina che permette la deduzione integrale degli omaggi di valore unitario inferiore ad euro 50,00 e la disciplina Iva, che prevede la detrazione dell’imposta solo se il valore del bene è inferiore ad euro 25,82. Ciò premesso, la disciplina ai fini Iva è così riassumibile[17]:
• gli acquisti di beni, destinati ad essere ceduti gratuitamente e la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non sono spese di rappresentanza. Pertanto l’Iva acquisti è detraibile senza limitazioni. Per quanto riguarda la cessione, si dovrà provvedere: a) ad emettere una “autofattura per omaggi” (secondo le disposizioni di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972), ovvero b) ad annotare la cessione su un apposito “registro degli omaggi”, tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972; ovvero c) ad emettere una fattura, con applicazione dell’Iva, in cui sia indicato che non si esercita la rivalsa dell’imposta (art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972);
• gli acquisti di beni, destinati ad essere ceduti gratuitamente e la cui produzione o commercio non rientra nell’attività dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza. La cessione di tali beni è sempre esclusa da Iva. Quanto all’Iva acquisti, essa è detraibile se il valore unitario del bene è inferiore ad euro 25,82; è, invece, indetraibile se il valore unitario del bene è superiore ad euro 25,82;
• quanto agli omaggi a dipendenti, mancando il requisito dell’inerenza, l’Iva è indetraibile e la cessione gratuita è esclusa da Iva; se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività di impresa, tuttavia, l’Iva è detraibile e la cessione è imponibile (anche se non sarà esercitata la rivalsa).
5. Conclusioni
La L. n. 244/2007 ed il successivo decreto attuativo del 19 novembre 2008 hanno modificato in modo significativo la disciplina fiscale di omaggi e spese di rappresentanza nell’ambito del reddito d’impresa, aumentando da euro 25,82 ad euro 50,00 la spesa unitaria interamente deducibile per gli omaggi, e indicando nuove percentuali di deducibilità per le spese di rappresentanza. Con particolare riferimento ai viaggi, si possono distinguere due diverse ipotesi: da un lato vi sono i viaggi turistici, organizzati a favore dei clienti, qualificabili come spese di rappresentanza e deducibili secondo la relativa nuova disciplina. Qualora partecipino al viaggio turistico anche dipendenti, la spesa sostenuta per la loro partecipazione al viaggio sarà interamente deducibile se i dipendenti sono tenuti a svolgere specifiche mansioni; la predetta spesa sarà, invece, deducibile nel limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi se i dipendenti non sono tenuti a svolgere specifiche mansioni nel corso del viaggio turistico.
Dall’altro lato vi sono i “viaggi premio” organizzati a favore dei dipendenti: questi sono deducibili a norma dell’art. 100, comma 1, del Tuir, ovvero nei limiti del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, le spese per omaggi a clienti rientrano tra le spese di rappresentanza e sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Manca, invece, nell’art. 54, comma 5, del Tuir una specifica disciplina riguardante il trattamento fiscale degli omaggi a dipendenti e collaboratori: nel silenzio della norma, la dottrina prevalente ritiene che le relative spese siano interamente deducibili. Quanto ai viaggi, si ritengono valide le considerazioni fatte in merito ai viaggi turistici, con la sola differenza dei limiti di deducibilità e della tipologia di attività promozionali organizzate nel corso del viaggio.
Omaggi, spese di rappresentanza, viaggi - Reddito d’impresa
Caratteristiche e norme di riferimento |
Beneficiari |
Deducibilità Ires/Irpef |
|
Omaggi |
Gratuità - valore unitario inferiore a € 50,00 (art. 108, comma 2, Tuir) |
Clienti (ed eventualmente fornitori) |
Integrale |
Omaggi |
Gratuità, senza limiti di importo (art. 95, Tuir) |
Dipendenti, collaboratori |
Integrale |
Spese di rappresentanza |
Valore unitario maggiore di € 50,00; gratuità, inerenza e congruità (art. 108, comma 2, Tuir) |
Clienti, altri soggetti con cui si vogliono coltivare pubbliche relazioni. Esclusi i dipendenti/collaboratori |
Limiti posti dal D.M. 19.11.2008 |
Viaggi |
“VIAGGI TURISTICI”: |
Clienti |
Limiti posti dal D.M. 19.11.2008 |
“VIAGGI TURISTICI”: |
Clienti + dipendenti/collaboratori |
Limiti posti dal D.M. 19.11.2008 + potenziale deducibilità integrale delle spese per la partecipazione dei dipendenti |
|
“VIAGGI TURISTICI”:
|
Clienti + dipendenti/collaboratori |
Limiti posti dal D.M. 19.11.2008 + limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente |
|
“VIAGGI PREMIO”: |
dipendenti/collaboratori |
Limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente |
.
Omaggi, spese di rappresentanza - Redditi di lavoro autonomo
Caratteristiche |
Deducibilità |
Beneficiari |
Note |
|
Omaggi e spese di rappresentanza |
Unica categoria di spese (art. 54, comma 5, del Tuir) |
Limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta |
Clienti |
Tra le spese di rappresentanza, anche i “viaggi turistici” di cui al D.M. 19.11.2008 |
Omaggi |
Manca disciplina specifica per omaggi in favore di dipendenti/collaboratori |
Integrale o limite dell’1%: dubbi |
Dipendenti |
[1] In “il fisco n. 30/2009, fascicolo n. 1, pag. 4969; per un primo commento si veda D. Liburdi, La nuova disciplina delle spese di rappresentanza, in “il fìsco n. 30/2009, fascicolo n. 2, pag. 4995; M. Gabelli-D. Rossetti, Primi spunti sull’inerenza delle spese di rappresentanza, in “il fìsco’ n. 32/2009, fascicolo n. 2, pag. 5245; S. Digregorio Natoli, Le spese di rappresentanza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, in “il fìsco” n. 41/2009, fascicolo n. 2, pag. 6732.
[2] Circ. 13 luglio 2009, n. 34/E, pag. 25.
[3] P. Alberti-L. Fornero, Disciplina degli omaggi nel reddito d’impresa e nell’IRAP, in “Schede di Aggiornamento” Eutekne n. 12/2010, pag. 1777 e seguenti; L. De Stefani, Gli esborsi maggiori aspettano i requisiti, in “Il Sole-24 Ore”, 31 dicembre 2007, pag. 37.
[4] Cfr. C. Attardi, D.M. 19 novembre 2008: il regolamento attuativo sulle spese di rappresentanza nel reddito d’impresa, in “il fisco n. 4/2009, fascicolo n. 1, pag. 603; si vedano anche S. Sanna, Le spese di rappresentanza nel reddito d’impresa, in “il fisco” n. 36/2009, fascicolo n. 1, pag. 5919; G. Ferranti, Agenzia delle entrate e Assonime chiariscono l’inerenza delle spese di rappresentanza, in “Corr. Trib.” n. 35/2009, pag. 2831, secondo il quale “le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro (...) sono deducibili per l’intero importo pagato, sempreché l’inerenza delle stesse sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi”; circ. Assonime n. 16/2009, pag. 22.
[5] Si vedano la circ. n. 9/IR del 27 aprile 2009 del CNDCEC, in “il fisco” n. 19/2009, fascicolo n. 1, pag. 3091; l’Informativa n. 14 del 29 giugno 2009 dell’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (pag. 10) e la circ. n. 34/E del 23 luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate. Eccezione al principio enunciato è rappresentata dalle imprese di nuova costituzione, per le quali “le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile” (art. 1, comma 3, del D.M. 19 novembre 2008).
[6] Cfr. la circ. n. 59/E del 22 ottobre 2008, in banca dati “fisconline” nella quale, in relazione all’imponibilità per il lavoratore dipendente delle liberalità ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 51, peraltro, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
[7] Come affermato dall’Agenzia delle Entrate, “Se l’impresa organizza, ad esempio, viaggi turistici nell’ambito dei quali siano programmate attività promozionali dei propri beni e servizi, l’inerenza della relativa spesa deve essere valutata anche in relazione al concetto di “significatività” dell’attività promozionale e all’effettivo svolgimento della stessa. L’impresa dovrà pertanto predisporre idonea documentazione che attesti l’effettivo svolgimento e la rilevanza di attività qualificabili come promozionali” (circ. 13 luglio 2009, n. 34/E, pag. 13).
[8] C. Attardi, D.M. 19 novembre 2008: il regolamento attuativo sulle spese di rappresentanza nel reddito d’impresa, in “ilfìsco n. 4/2009, fascicolo n. pag. 603.
[9] Cfr. G. Vasapolli-A. Vasapolli, Spese di rappresentanza con deducibilità soggetta a vincoli, in “Corr. Trib.” n. 5/2010, pag. 351. La condizione imposta dalla legge per qualificare come spesa di rappresentanza un viaggio turistico genera delle perplessità. Nella circ. n. 16 del 9 aprile 2009 di Assonime (pag. 13), si legge che “La possibilità dì ravvisare in tali viaggi delle spese di rappresentanza, e non delle semplici liberalità, è stata subordinata allo svolgimento, nel corso del viaggio, di significative attività promozionali. Tale requisito determina non poche ambiguità: se è vero, infatti, che la previsione deriva dall’esigenza di ricondurre fra le spese di rappresentanza iniziative aventi latu sensu un collegamento con l’attività svolta dall’impresa, escludendo le spese di natura meramente liberale, non può negarsi che lo svolgimento di iniziative, quali viaggi turistici per clienti, potenziali clienti, autorità, ecc., sembra comunque idoneo di per sé a realizzare tale presupposto; sarebbe stato logico, dunque, ammettere la configurabilità di queste iniziative fra le spese di rappresentanza indipendentemente dalla maggiore o minore “intensità” di attività promozionali durante il viaggio”.
[10] Circ. n. 16/2009 di Assonime, pagg. 13-14. Anche l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’esposizione dei prodotti dovrebbe considerarsi una “iniziativa collaterale all'evento principale, costituito dall'organizzazione del viaggio turistico” (circ. n. 34/2009, pag. 29).
[11] G. Vasapolli-A. Vasapolli, cit., pagg. 356-357.
[12] E. Zanetti, Spese di rappresentanza - Viaggi premio ai dipendenti, in “Pratica fiscale e professionale” n. 42/2004, pag. 40.
[13] Cfr. circ. n. 34/E del 13 luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate, pag. 26, nella quale si afferma che “Il legislatore, ritenendo che tali spese siano connotate da una forte caratterizzazione commerciale, ne ha disposto l’assimilazione, quanto al regime di deducibilità fiscale dal reddito d’impresa, agli ordinari costi di produzione. In altri termini, le spese sostenute per l’ospitalità dei clienti assumono un “peso” diverso rispetto alle normali spese di rappresentanza, in quanto si tratta di spese strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell’impresa. Si tratta, a ben vedere, di spese sostenute all’interno di un contesto commerciale ben definito (fiere, mostre, esposizioni, eventi similari e visite all’azienda) e dirette a beneficio di quei soggetti attraverso i quali l’impresa consegue effettivamente i propri ricavi”. Vedi anche la circ. n. 16/2009 di Assonime, pag. 16. Tuttavia, è bene ricordare che trova sempre applicazione l’art. 109, comma 5, del Tuir, che prevede, comunque, la deducibilità delle spese di vitto e alloggio nella misura del 75% (cfr. D. Liburdi, La nuova disciplina delle spese di rappresentanza, cit, pag. 4995).
[14] Si veda l’informativa n. 17 del 7 dicembre 2010 dell'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pag. 6.
[15] P.Alberti-M. Peirolo, Il regime fiscale degli omaggi, in "Schede di Aggiornamento" Eutekne n. 12/2008, pag. 1937.
[16] Cfr. l’informativa n. 17 del 7 dicembre 2010 dell'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pag. 7.
[17] Si vedano le informative n. 42 del 2 dicembre 2010 e n. 17 del 7 dicembre 2010 dell’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.