Le perdite fiscali nel regime di trasparenza delle società di capitali
di Giuseppe Rebecca e Maurizio Zanni
Il Fisco, N. 18 - 3 maggio 2010
1. Premessa
Con la riforma Ires del 2003 il legislatore ha introdotto nell’ordinamento tributario la possibilità, per le società di capitali che rispettano determinati requisiti, di optare per il regime della trasparenza fiscale, che da sempre rappresenta il sistema di tassazione naturale (e non derogabile) dei soggetti di cui all’art. 5 del Tuir. Più precisamente, sono previsti due regimi opzionali di trasparenza:
• la “grande trasparenza”, di cui all’art. 115 del Tuir, applicabile alle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali;
• la “piccola trasparenza”, di cui all’art. 116 del Tuir, riguardante le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, partecipate soltanto da persone fisiche, e con un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore.
A seguito dell’esercizio dell’opzione per uno dei suddetti regimi, la società partecipata non deve assolvere l’Ires sul proprio reddito imponibile, poiché questo viene attribuito a ciascun socio partecipante, a prescindere dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Il reddito della società “trasparente” viene dunque tassato in capo ai soci partecipanti, i quali sono tenuti a corrispondere l’Ires o l’Irpef, a seconda della loro natura giuridica. La società partecipata, seppur priva di soggettività passiva ai fini Ires, è comunque obbligata a determinare il reddito imponibile da imputare ai soci e a presentare la dichiarazione dei redditi, costituendo essa il riferimento soggettivo ai fini dell’accertamento del reddito “trasparente”. L’opzione per il regime della trasparenza ha, inoltre, precise conseguenze anche sul trattamento delle perdite fiscali. Con l’introduzione nel nostro sistema tributario dei suddetti regimi opzionali di trasparenza, la già complessa ed articolata disciplina delle perdite fiscali si è arricchita di ulteriori regole e di nuovi limiti che confermano, tra l’altro, una sorta di diffidenza del legislatore tributario nei confronti dell’utilizzo delle perdite. Ciò è da ricondurre, in generale, al timore di impieghi elusivi dell’istituto del riporto, come si è rilevato in sede di disamina della riportabilità delle perdite nelle operazioni di riorganizzazione aziendale. [1]
In seno al regime della trasparenza sono previste restrizioni sia con riguardo alle perdite fiscali della società partecipata maturate nei periodi di vigenza dell’opzione per il regime, la cui imputazione ai soci deve essere effettuata entro i limiti delle rispettive quote di patrimonio netto della partecipata, sia con riferimento alle perdite realizzate dai soci partecipanti antecedentemente all’attivazione della tassazione per trasparenza. In particolare, queste perdite non possono più essere utilizzate per compensare i redditi imponibili che siano eventualmente imputati al socio dalla società “trasparente”, in forza dell’applicazione dell’art. 115 ovvero 116 del Tuir. L’esame dell’utilizzo delle perdite fiscali nell’ambito della trasparenza delle società di capitali viene condotto qui di seguito distinguendo fra:
• perdite della società partecipata anteriori all’opzione per la trasparenza, da sottrarre ai redditi prodotti dalla società stessa nei periodi “coperti” dal regime della trasparenza, prima della loro imputazione ai soci partecipanti;
• perdite maturate in capo alla società partecipata in vigenza dell’opzione per la trasparenza, da attribuire ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite, e da questi, poi, utilizzate, secondo modalità che variano in relazione alla loro natura giuridica;
• perdite dei soci della società partecipata anteriori all’opzione per la trasparenza, il cui utilizzo in compensazione con i redditi loro imputati dalla società “trasparente” è stato inibito.
2. Le perdite della società “trasparente”
Come già accennato, il trattamento delle perdite fiscali della società “trasparente” è diverso a seconda che esse siano state realizzate antecedentemente all’attivazione del regime di trasparenza, ovvero siano maturate nei periodi di imposta in cui è efficace l’opzione per detto regime. In base al disposto del comma 2, ultimo periodo, dell’art. 7 del D.M. 23 aprile 2004, le perdite prodotte dalla società partecipata anteriormente al periodo di trasparenza non possono mai essere imputate direttamente ai soci partecipanti, ma restano in capo alla società stessa, la quale può computarle in diminuzione del proprio reddito complessivo, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 84 del Tuir. Pertanto, qualora l’ammontare delle perdite fiscali pregresse fosse inferiore al reddito del periodo, la società “trasparente” sottrae l’intero importo di dette perdite dal reddito prodotto e imputa, per trasparenza, la differenza positiva ai soci partecipanti.
Nel caso in cui, invece, le perdite pregresse fossero di ammontare superiore al reddito imponibile del periodo, la società partecipata può utilizzarle soltanto fino a concorrenza del reddito, mentre le perdite che residuano, dopo tale compensazione, non essendo imputabili per trasparenza ai soci, restano in capo alla società partecipata, la quale potrà riportarle nei periodi di imposta successivi, entro i limiti temporali previsti dall’art. 84 del Tuir. Al riguardo, si confronti l’esempio numerico riportato nella tavola che segue.
Società trasparente |
Perdite antecedenti l’opzione |
Reddito imponibile del primo periodo di trasparenza (prima dell’utilizzo delle perdite pregresse) |
Reddito imputato ai soci per trasparenza |
Perdite residue riportabili dalla società trasparente |
Alfa S.r.I |
1.000 |
3.000 |
2.000 |
0 |
Beta S.r.I. |
2.000 |
1.500 |
0 |
500 |
Per quanto concerne le perdite fiscali della società partecipata relative ai periodi in cui viene applicata la tassazione per trasparenza, occorre richiamare l’art. 115, comma 3, del Tuir, ai sensi del quale dette perdite “sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata”.
Tale disposizione opera anche con riferimento alle perdite fiscali delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che optano per il regime della “piccola trasparenza”, in forza del richiamo al terzo periodo del comma 3 dell’art. 115, contenuto nel comma 2 dell’art. 116 del Tuir.
La perdita fiscale prodotta dalla società partecipata, in vigenza del regime di tassazione per trasparenza, al pari del reddito imponibile, viene quindi imputata pro quota a ciascun socio e concorre, perciò, con segno negativo, alla formazione del suo reddito.
Analogamente a quanto previsto per il regime di trasparenza delle società di persone, è da ritenersi che la perdita fiscale della società “trasparente” possa essere imputata soltanto a coloro i quali posseggono la qualifica di socio alla data di chiusura del periodo d’imposta, con la conseguenza che, in caso di cessione della partecipazione nella società “trasparente” avvenuta prima di tale data, la quota di perdita fiscale del periodo, riferibile a tale partecipazione, dovrà essere imputata per intero al socio acquirente.
Inoltre, sulla scorta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate[2] con riferimento all’imputazione per trasparenza del reddito imponibile (ma la precisazione dovrebbe senz’altro valere anche per le perdite fiscali), si deve ritenere che gli atti mediante i quali vengono, in corso d’anno, modificate le percentuali di partecipazione alle perdite d’esercizio, lasciando immutata la compagine sociale, esplichino la loro efficacia, ai fini dell’imputazione della perdita, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le percentuali stesse sono state variate, e che, quindi, la perdita fiscale sia da ripartire fra i soci in base alle percentuali di partecipazione alle perdite in essere all’inizio del periodo d’imposta.
Le modalità tecniche di attribuzione delle perdite fiscali ai soci della società “trasparente” sono stabilite dall’art. 7 del D.M. 23 aprile 2004, il quale precisa, anzitutto, che l’imputazione per trasparenza delle perdite ai soci deve avvenire nel periodo d’imposta (del socio) in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata. Le implicazioni di tale regola di imputazione temporale sono illustrate nella tavola che segue.
Periodo d’imposta della società trasparente |
Periodo d’imposta del socio partecipante |
Periodo di imposta di imputazione della perdita |
Coincidente con l’anno solare |
Coincidente con l’anno solare |
La quota di perdita dell’esercizio 2009 della società partecipata concorre a formare il reddito del socio nel suo periodo d’imposta 2009 |
Coincidente con l’anno solare |
Non coincidente con l’anno solare |
La quota di perdita dell’esercizio 2009 della società partecipata concorre a formare il reddito del socio nel suo periodo d’imposta 2009/2010 |
Non coincidente con l’anno solare |
Coincidente con l’anno solare |
La quota di perdita dell’esercizio 2009/2010 della società partecipata concorre a formare il reddito del socio nel suo periodo d’imposta 2010 |
L’altra importante precisazione, contenuta nel citato art. 7, è che le perdite fiscali della società partecipata relative ai periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite d’esercizio. Dunque, in conformità alla possibilità, introdotta con la riforma del diritto societario, di creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi in ordine all’incidenza delle perdite, il legislatore tributario non richiama, per l’imputazione delle perdite, la quota di partecipazione agli utili, atteso, che, in qualche caso, essa potrebbe essere diversa dalla quota di partecipazione alle perdite.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il socio sia titolare di azioni che conferiscono diritti diversi in caso di produzione di utili e di perdite, quest’ultime dovranno essere imputate al socio in base alla percentuale di partecipazione alle perdite e non a quella di partecipazione agli utili. Occorre, poi, rilevare che le perdite fiscali prodotte dalla società partecipata durante il regime di trasparenza non possono essere imputate ai propri soci in misura eccedente le rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata stessa.
Per determinare la quota massima di perdita fiscale imputabile al socio è, quindi, necessario individuare preliminarmente il patrimonio netto al quale applicare la percentuale di partecipazione al capitale sociale del socio, che può essere diversa da quella di partecipazione alle perdite. Al riguardo, va ricordato che, secondo quanto stabilito dal citato decreto attuativo delle disposizioni sulla trasparenza, il patrimonio netto contabile rilevante ai fini della limitazione in esame deve essere misurato con riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata, senza considerare la perdita (civilistica) dell’esercizio e aggiungendo i conferimenti in denaro e in natura effettuati dai soci dopo la chiusura dell’esercizio, ma entro la data di approvazione del relativo bilancio. Il conteggio da effettuare per individuare il patrimonio netto rilevante è, dunque, il seguente:
P.N. contabile della partecipata alla data di chiusura dell’esercizio (voce A del passivo dello S.P.) + perdita dell’esercizio (voce A IX del passivo dello S.P.) + conferimenti effettuati dai soci entro l’approvazione del bilancio = |
Patrimonio netto rilevante ai fini dell’imputazione della perdita |
Ricordiamo, inoltre, che, sulla base di un’interpretazione letterale della norma in esame, la dottrina è pressoché unanime nel ritenere che:
• il patrimonio netto debba essere considerato al netto delle perdite degli esercizi precedenti, atteso che la norma fa riferimento alla sola perdita dell’esercizio;
• nel caso in cui la partecipata realizzi al tempo stesso un utile civilistico ed una perdita fiscale, per effetto, ad esempio, dell’applicazione di un’agevolazione fiscale o della rateizzazione di un componente reddituale positivo, l’utile dell’esercizio deve essere compreso nel patrimonio netto;
• sono rilevanti anche i conferimenti effettuati, entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio, da soci diversi da quelli a cui sono imputate le perdite fiscali per trasparenza. Ciò si può verificare nel caso dell’ingresso di nuovi soci dopo la chiusura dell’esercizio, a seguito di un aumento del capitale sociale della società “trasparente”, oppure quando il socio che effettua il conferimento abbia acquistato, dopo la chiusura dell’esercizio, la partecipazione nella società “trasparente”, la cui perdita fiscale è imputata al cedente, in quanto socio partecipante alla data di chiusura del periodo d’imposta.
Le perdite fiscali eventualmente eccedenti il suddetto limite del patrimonio netto, al pari delle perdite pregresse, restano in capo alla società partecipata, la quale le può computare in diminuzione dei propri redditi imponibili dei periodi di imposta successivi, riportandole a nuovo, secondo le regole ordinarie previste dall’art. 84 del Tuir.
Tipologia di perdita |
Regola di utilizzo |
Perdite fiscali anteriori all’opzione per la trasparenza |
Possono essere utilizzate soltanto dalla società trasparente per ridurre i propri redditi imponibili |
Perdite fiscali del periodo di trasparenza |
Vanno imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite e nei limiti della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata |
Perdite fiscali del periodo di trasparenza eccedenti il limite del patrimonio netto |
Sono riportate a nuovo dalla società trasparente |
3. L’utilizzo delle perdite “trasparenti” da parte dei soci
Dopo aver esaminato le regole di imputazione delle perdite realizzate dalla società partecipata, durante i periodi di imposta nei quali opera il regime di trasparenza, è necessario analizzare come tali perdite possono essere utilizzate dai soci partecipanti.
Tale analisi deve essere condotta distinguendo il caso della trasparenza delle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali, di cui all’art. 115 del Tuir, da quello della trasparenza delle S.r.I. a ristretta base proprietaria, partecipate unicamente da persone fisiche, contemplato dall’art. 116 del Tuir.
L’utilizzo delle perdite “trasparenti” da parte dei soci soggetti all’Ires
Nel caso della trasparenza fiscale ex art. 115, la quota di perdita della società “trasparente” imputata alla società partecipante rappresenta per quest’ultima un componente negativo di reddito, da indicare nel rigo RF58, colonna 2, del Modello UNICO 2010-SC.
Quindi, detta perdita, come precisato dall’Agenzia delle Entrate,[3] deve essere utilizzata dalla società partecipante per ridurre il proprio reddito complessivo del periodo, in via prioritaria rispetto alle eventuali perdite fiscali pregresse, le quali possono essere utilizzate in compensazione se e nella misura in cui trovano capienza nel reddito che residua.
Esempio
Un esempio numerico può chiarire quanto appena detto.
La società X S.p.a, insieme con i soci A S.r.I. (quota partecipazione 50%) e B S.r.I. (quota partecipazione 50%), opta per il regime della trasparenza a partire dall’anno 2009. Tutti i soggetti chiudono l’esercizio al 31.12. La società partecipata realizza nel 2009 una perdita fiscale di 1.000. Il socio A ha un reddito “proprio” del 2009 pari a 2.000 e perdite pregresse per 1.800. Il socio B ha un reddito “proprio” del 2009 pari a 4.000 e perdite pregresse per 1.200.
L’utilizzo delle perdite fiscali da parte dei soci partecipanti A e B è illustrato nella tabella che segue.
Socio partecipante |
Perdite pregresse |
Reddito proprio relativo al 2009 |
Quota perdita attribuita per trasparenza |
Perdite pregresse utilizzate nel 2009 |
Reddito imponibile del 2009 |
Perdite riportate a nuovo |
A s.r.l. |
- 1.800 |
2.000 |
- 500 |
1.500 |
0 |
-300 |
B s.r.l. |
- 1.200 |
4.000 |
-500 |
1.200 |
2.300 |
0 |
Confluendo nel reddito complessivo dichiarato dal socio partecipante, la quota di perdita fiscale imputata dalla società “trasparente” perde, dunque, la propria identità.
Essa, cioè, non mantiene le caratteristiche che aveva maturato in capo alla società “trasparente”, bensì assume quelle proprie del reddito in cui è confluita, con la conseguenza che, per verificare se la perdita è illimitatamente riportabile o riportabile entro il limite temporale del quinquennio, è necessario fare riferimento all’anzianità del socio che riceve la perdita e non a quella della società partecipata. Se, per esempio, alla società partecipante X S.r.l. viene imputata per trasparenza dalla società partecipata Y S.p.a., di nuova costituzione, una perdita di 500 nell’anno in cui ha realizzato un reddito “proprio” pari a 200, la società X dichiarerà una perdita fiscale di 300, che potrà essere considerata illimitatamente riportabile soltanto se essa è relativa ad uno dei suoi primi tre periodi di imposta, a nulla rilevando la circostanza che la società partecipata Y sia di recente costituzione.
L’utilizzo delle perdite “trasparenti” da parte dei soci soggetti all’Irpef
Nel caso della “piccola trasparenza”, contemplata dall’art. 116 del Tuir, le perdite della società partecipata prodotte durante il periodo di validità dell’opzione e imputate per trasparenza ai soci possono essere utilizzate da quest’ultimi con modalità che variano a seconda che la partecipazione nella società “trasparente” sia stata o meno acquisita nell’esercizio di un’attività d’impresa.
Nella prima ipotesi vale quanto si è sopra detto con riguardo all’utilizzo della perdita fiscale da parte del socio soggetto Ires, nel senso che la quota di perdita ricevuta per trasparenza rappresenta per il socio imprenditore individuale un componente negativo del reddito dell’impresa individuale da questi esercitata, da indicare nel rigo RF43, colonna 2, del Modello UNICO 2010 PF, se trattasi di impresa in contabilità ordinaria, ovvero nel rigo RG25, colonna 2, dello stesso modello, se trattasi di impresa in regime contabile semplificato. L’effetto dell’imputazione della suddetta quota di perdita può essere quello di ridurre il reddito dell’impresa del socio partecipante, ovvero quello di originare una perdita fiscale o una maggiore perdita fiscale, che l’imprenditore potrà utilizzare, secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 8 del Tuir, espressamente richiamate dal comma 2 dell’art. 116 del Tuir. In pratica, se l’impresa individuale è in contabilità ordinaria, la perdita fiscale da essa derivante, in cui è confluita anche la quota di perdita “trasparente”, può essere utilizzata in compensazione solo verticale, nel senso che può essere sottratta soltanto ad eventuali altri redditi d’impresa posseduti dal socio nel periodo, riportando ai periodi d’imposta successivi l’eventuale eccedenza, seppur nei limiti temporali previsti dal citato art. 8 del Testo unico. Se, invece, l’impresa individuale è in regime contabile semplificato, la perdita potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale nell’ambito del reddito complessivo, senza possibilità di riporto a nuovo dell’eventuale eccedenza. [4] Nell’ipotesi in cui la partecipazione nella società “trasparente” non sia detenuta in regime d’impresa, la quota di perdita fiscale che il socio partecipante riceve da tale società mantiene la sua originaria qualificazione di perdita prodotta in regime di contabilità ordinaria. Essa, pertanto, può essere utilizzata soltanto per diminuire eventuali altri redditi di impresa posseduti dal socio nel periodo d’imposta, derivanti dalla partecipazione in altre società o dall’esercizio in forma individuale di un’attività d’impresa. In caso di assenza o di incapienza di tali redditi, la perdita eccedente potrà essere impiegata per ridurre, negli esercizi successivi, i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata stessa o altri redditi di impresa, nel rispetto dei limiti temporali previsti dall’art. 8 del Tuir, i quali andranno verificati facendo riferimento, in tal caso, all’anzianità della società partecipata che ha generato la perdita.
Utilizzo delle perdite “trasparenti” da parte dei soci soggetti Irpef |
|
Partecipazione detenuta in regime d’impresa |
La perdita “trasparente” confluisce nel reddito d’impresa, di cui assume tutte le caratteristiche. Se da tale reddito emerge una perdita, la stessa è utilizzata con modalità che variano a seconda del regime contabile dell’impresa. |
Partecipazione non detenuta in regime d’impresa |
La perdita “trasparente” mantiene la sua originaria qualificazione di perdita d’impresa generata in regime di contabilità ordinaria e può essere compensata soltanto con altri redditi d’impresa conseguiti nello stesso periodo e per la differenza nei successivi, ma entro determinati limiti temporali, per l’intero importo che trova capienza in essi. |
4.1 limiti alla compensazione delle perdite dei soci antecedenti all’opzione
La disciplina delle perdite fiscali nell’ambito dei regimi opzionali di trasparenza delle società di capitali è stata modificata dall’art. 36, comma 9, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con il quale il legislatore è intervenuto sulla compensabilità delle perdite pregresse dei soci che prendono parte alla tassazione per trasparenza, aggiungendo alla fine del comma 3 dell’art. 115 del Tuir la previsione secondo cui “le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”. Tale disposizione, in forza del richiamo all’art. 115, comma 3, quarto periodo, inserito nel comma 2 dell’art. 116 del Tuir, si applica anche con riguardo alle perdite fiscali pregresse dei soci (persone fisiche) delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che optano per il regime della trasparenza di cui al citato art. 116.
Lo scopo della modifica normativa in esame, secondo quanto indicato nella relazione di accompagnamento al decreto legge testé citato, è quello di contrastare, nell’ambito dei gruppi societari, comportamenti finalizzati, in una logica di pianificazione fiscale, a ridurre le partecipazioni detenute dal socio per poter accedere al regime della tassazione per trasparenza, anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a sottrarre le perdite fiscali pregresse realizzate dallo stesso con gli utili delle partecipate, aggirando la previsione dell’art. 118, comma 2, del Tuir, che vieta alle società che partecipano alla tassazione consolidata di compensare le proprie perdite fiscali relative agli esercizi anteriori alla tassazione di gruppo con i redditi delle altre società consolidate.
Si sottolinea che la limitazione qui sopra descritta non riguarda le perdite fiscali dei soci della società “trasparente” realizzate nei periodi di imposta per i quali vige l’opzione per la trasparenza.
Dette perdite possono, infatti, essere utilizzate in compensazione sia per ridurre i redditi generati “in proprio” dal socio sia per assorbire i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata. Pertanto, in seno al regime della trasparenza delle società di capitali, oltre alla comune distinzione di tipo cronologico delle perdite fiscali, che vede le stesse suddivise per anno di formazione, si riscontra un’ulteriore differenziazione fra perdite a compensabilità ristretta”, in quanto utilizzabili per compensare soltanto la materia imponibile generata direttamente dal socio e perdite a
compensabilità piena”, utilizzabili per compensare anche i redditi imputati al socio per trasparenza dalla società partecipata.
Trattamento delle perdite pregresse dei soci
Perdite pregresse dei periodi antecedenti all’opzione per la trasparenza |
Non possono essere compensate con i redditi ricevuti per trasparenza |
Perdite pregresse maturate durante la trasparenza |
Possono essere compensate sia con il reddito d’impresa prodotto “in proprio” sia con i redditi ricevuti per trasparenza |
Al riguardo, è stato correttamente affermato[5] che, per effetto della limitazione in esame, nell’ambito del regime della trasparenza delle società di capitali si configura uno schema di impiego e di movimentazione delle perdite definibile come a “doppio binario”.
Le perdite movimentate per prime sono quelle a spendibilità ristretta, le quali saranno utilizzate sino concorrenza del reddito prodotto “in proprio” dal socio; dopo di che saranno utilizzate le perdite a spendibilità piena per compensare sia l’eventuale quota residua di reddito prodotto “in proprio” dal socio sia la quota di reddito imputata al socio per trasparenza dalla società partecipata. Facciamo un esempio numerico.
La Alfa S.r.l. opta congiuntamente con le società partecipanti Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., socie ciascuna al 50%, per il regime della trasparenza ex art. 115 del Testo unico, a decorrere dal periodo d’imposta 2008. Tutte le società hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare. Inoltre le percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite sono uguali tra loro e corrispondono a quelle di partecipazione al capitale sociale. Le perdite dei soci Beta e Gamma, anteriori all’opzione per la trasparenza, ammontano, rispettivamente, a 2.000 e a 500.
Nel primo periodo di trasparenza la società partecipata realizza una perdita pari a 100, che viene imputata pro quota ai soci Beta e Gamma, i quali hanno la seguente situazione:
Società partecipante |
Reddito prodotto in “proprio” nel 2008 |
Reddito ricevuto per trasparenza nel 2008 |
Reddito dichiarato per l’anno 2008 |
Beta |
- 500 |
-50 |
-550 |
Gamma |
- 800 |
-50 |
-850 |
Nel 2009 la società partecipata Alfa realizza un reddito positivo pari a 1.200. A prescindere dall’imputazione per trasparenza di tale risultato, i soci Beta e Gamma conseguono “in proprio” un reddito pari, rispettivamente, a 1.000 e a 900. Nella tabella che segue sono illustrati gli utilizzi nel 2009 (2° periodo di trasparenza) delle perdite fiscali pregresse da parte dei due soci partecipanti.
Società partecipante |
Risultato fiscale prodotto in “proprio” nel 2009 |
Reddito ricevuto per trasparenza nel 2009 |
Perdite pregresse ante trasparenza compensate |
Perdita del primo periodo di trasparenza compensata |
Reddito imponibile anno 2009 |
Perdite riportabili residue |
Beta |
+ 1.000 |
+ 600 |
- 2.000 |
-550 |
+ 50 |
- 1.000 |
Gamma |
+ 900 |
+ 600 |
-500 |
- 850 |
+ 150 |
0 |
Il socio Beta utilizza le perdite ante trasparenza per azzerare il reddito conseguito “in proprio” nel 2009; dal reddito ricevuto per trasparenza può essere sottratta soltanto la perdita del primo periodo di trasparenza.
Nonostante le perdite fiscali pregresse eccedano i redditi positivi, Beta deve dichiarare per il 2009 un reddito imponibile pari a 50, riportando a nuovo perdite per 1.000.
Il socio Gamma utilizza interamente le perdite ante trasparenza per ridurre il reddito prodotto “in proprio”. La quota residua di tale reddito, pari a 400, e il reddito imputato per trasparenza, pari a 600, sono parzialmente compensati con la perdita del primo periodo di trasparenza, il cui utilizzo non è soggetto alla limitazione prevista dal comma 3, ultimo periodo, dell’art 115 del Tuir.
[1] Si veda G. Rebecca-M. Zanni, Il riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d'impresa, in "il fisco' n. 17/2010, fascicolo n. 1, pag. 2627.
[2] Si veda la circ. n. 49/E del 22 novembre 2004, in “il fisco” n. 45/2004, fascicolo n. 2, pag. 6824.
[3] Cfr. circ. n. 49/E del 2004, cit.
[4] Sulle modalità di utilizzo e di riporto delle perdite fiscale in relazione al regime contabile dell’impresa individuale, si veda G. Rebecca-M. Zanni, L’utilizzo delle perdite fiscali: la disciplina generale, in “il fisco’ n. 15/2010, fascicolo n. 1, pag. 2290.
[5] Cfr. M. Poggioli, La limitata spendibilità delle perdite pregresse nei regimi opzionali di trasparenza, in “Corriere Tributario” n. 40/2006, pag. 3170.