Piani particolareggiati, aree lottizzate e aree già urbanizzate. Agevolazione dell'imposta di registro
La legge finanziaria 2008 ha variato nuovamente le agevolazioni applicabili agli acquisti di aree edificabili inserite in piani particolareggiati; ora le agevolazioni (ridotte rispetto a prima) si attuano per i piani di attuazione di programmi di edilizia residenziale. Sono stati espunti i termini "convenzionata" e "pubblica". L'agevolazione è ridotta in quanto il carico tributario complessivo è del 5% (registro 1%, ipotecaria e catastale 4%),contro l'aliquota dell'1% precedente, con imposte ipotecaria e catastale fisse.
1. Premessa
In questo articolo ci riferiamo all'agevolazione che spetta per gli acquisti di immobili inseriti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, agevolazione consistente, oggi, nell'applicazione dell'imposta di registro ridotta all'1% ed imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 4%1. L'agevolazione riguarda gli acquisti da venditore privato (altrimenti si sarebbe soggetti all'Iva) e riguarda tutti gli atti traslativi (cessione, permuta, conferimento, eccetera) di terreni (ed anche fabbricati, ove ne sia previsto l'abbattimento). Analizziamo gli sviluppi di questa agevolazione, negli anni, tenuto anche conto delle diverse normative nel frattempo intervenute. In particolare, ci si è chiesto se la stessa fosse applicabile anche nel caso di lottizzazione già approvata, oppure anche nel caso di acquisto di aree inserite in una urbanizzazione già effettuata dalla parte venditrice. Si anticipa che si è dell'avviso che l'agevolazione spetti, in entrambi i casi, ancorché l'Amministrazione finanziaria sia decisamente di contrario avviso. Si esaminano, infine, problematiche relative alla coesistenza di più norme (...)