Vicenza, Sabato 21 Dicembre 2024

>> Anno 2008

La definizione di area fabbricabile. Retroattività confermata dalla Corte Costituzionale

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II D.L. n. 223/2006 ha, tra l'altro, introdotto un nuovo concetto di area fabbricabile: è sufficiente l'adozione dello strumento urbanistico da parte del comune, per considerare edificabilc un'area ivi compresa. Non sarà più necessaria l'approvazione da parte della regione, né tantomeno l'adozione dei piani attuativi. Questo semplifica le cose; grossi problemi, invece, riguardano il passato. L'Amministrazione finanziaria ha fin da subito considerato retroattiva la norma, e nello stesso senso si è pronunciata anche la Cassazione, a Sezioni Unite. Tale tesi è stata da subito contestata; interviene ora la Corte Costituzionale che mette fine ad ogni discussione: la norma è retroattiva. Nell'articolo che segue sarà illustrata la situazione, anche con riferimento a più decisioni di Commissioni tributarie.

1. Premessa
La definizione di area fabbricabile è sempre stata piuttosto incerta e non univoca. Di conseguenza, a parità di presupposti, uno stesso terreno poteva essere considerato fabbricabile o meno, a seconda del tributo applicato e del giudice adito. In tale contesto, l'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha costituito uno spartiacque, ponendo definitivamente fine ad incertezze e particolarismi: affinchè un'area sia qualificata come fabbricabile rileva il solo strumento urbanistico generale adottato dal comune, a prescindere dall'iter successivo eventualmente in corso (approvazione da parte della regione e adozione dei piani attuativi). Nel presente articolo, oltre ad esaminare più specificamente l'appropriato intervento chiarificatore del legislatore, viene approfondita la questione della natura interpretativa della nuova definizione di area fabbricabile, i cui effetti, come si argomenterà nel prosieguo, sono molto rilevanti per i contribuenti. La Corte Costituzionale, con la recentissima ordinanza n. 41 del 27 febbraio 2008 (in questo numero della Rivista, pag. 1795), ha posto fine ad ogni discussione. Le eccezioni di incostituzionalità sono state respinte, come si vedrà. In questo articolo esaminiamo la situazione che si era venuta a creare.