Il contribuente va al contrattacco
Il contribuente ha solidi argomenti di difesa per contrastare gli accertamenti basati sul valore normale: dai profili di legittimità delle norme (a maggior ragione per gli atti anteriori al 4 luglio 2006) alle peculiarità dei singoli e specifici immobili oggetto di compravendita. L'accertamento può essere contestato in modo vittorioso. Serve, innanzitutto, un approfondito esame delle valutazioni adottate dai verificatori per contestare, ad esempio, la non corretta applicazione del valore normale sulla base dei valori Orni, oppure il non giustificato riferimento ai mutui, ad esempio, ove l'ufficio abbia utilizzato il dato desumibile dal mutuo relativo a una unità (appartamento in un condominio) per individuare il valore normale di un altro immobile (altro appartamento dello stesso condominio) acquistato senza mutuo. L'analisi È assai utile, inoltre, operare una analitica ricostruzione dei prezzi applicati in funzione delle caratteristiche degli specifici immobili.
Ciò, ad esempio, per giustificare l'applicazione di prezzi unitari diversi su immobili analoghi (si pensi ancora al caso dei diversi appartamenti di uno stesso condominio). A fronte di un valore Orni unitario identico, o simile, per le varie unità, si possono riscontrare differenze (motivate) nei prezzi praticati. In ottica preventiva, sarebbe consigliabile dettagliare in fattura, e preferibilmente anche già nell'atto, tali elementi (carenze o migliorie). Vanno, quindi, evidenziati eventuali aspetti relativi alla compravendita specifica. Possono emergere conferme della razionalità di un prezzo praticato inferiore rispetto al teorico valore normale (si pensi al caso dell'immobile ceduto in permuta, oppure a una vendita avvenuta a distanza di un certo tempo dalla realizzazione dell'immobile). Le alternative Il contribuente "accertato" deve interrogarsi sulla migliore via per gestire la vertenza con il Fisco. Esistono vari strumenti, una volta che la verifica si sia conclusa e sia pertanto stato notificato il Processo verbale di constatazione (Pvc). L'interessato può accettare le rettifiche e pertanto versare le somme richieste, ottenendo sconti attraverso l'adesione al Pvc, oppure, dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, attraverso l'acquiescenza. Come alternativa opposta, il contribuente può contestare le rettifiche in sede di contenzioso tributario ed eventualmente ridurre le sanzioni attraverso la definizione agevolata entro 60 giorni dall'avviso di accertamento, oltre alla possibilità di conciliazione giudiziale prima della prima udienza in Commissione tributaria provinciale. L'ipotesi intermedia vede, invece, il contribuente contestare le rettifiche giungendo a un accordo (si veda il grafico in alto a destra). La scelta della strada più conveniente per il singolo caso dipende dalle peculiarità della situazione (importi accertati, fondamento dei rilievi e delle presunzioni avanzati dai verificatori, rischio di accoglimento dei rilievi, anche solo in parte, in caso di contenzioso). In Commissione Se esistono elementi a favore del contribuente che rendano probabile ottenere sensibili sconti in sede di contraddittorio, risulta più conveniente l'accertamento con adesione, anche ricordando la tipologia di Pvc, verosimilmente caratterizzato dalla contestazione di importi rilevanti. L'ago della bilancia è dato, infatti, non dalla riduzione delle sanzioni, ma dall'abbattimento dell'imponibile che si può ottenere. Concordando, infatti, il contribuente dovrebbe riuscire a ottenere un importante abbattimento dell'imponibile (e quindi delle correlate sanzioni), oltre allo sconto sulle sanzioni che anche altri strumenti (quali l'adesione al Pvc e l'acquiescenza) offrono.