Aspetti fiscali del recesso da società di persone
L'Agenzia delel Entrate ha riconfermato, con la ris. n. 64/2008, che la differenza da recesso da una società di persone costituisce un costo per la società che liquida. Non è invece ancora del tutto univoco l'inquidramento del reddito per il socio che recede. La maggioranza della dottrina segue l'attuale orientamento dell'Amministrazione finanziaria e considera tale reddito della stessa natura del reddito della società da cui deriva. In questo articolo esponiamouna tesi diversa: a nostro avviso si può considerare tale importo come reddito di capitale.
1. Premessa
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 64/E del 25 febbraio 2008 (in "il fìsco" n. 10/2008, fascicolo n. 1, pag. 1819), è recentemente intervenuta in tema di recesso1 da società di persone, finalmente confermando che l'importo liquidato al socio recedente costituisce, per la società, un componente negativo di reddito deducibile.
Era questo uno degli argomenti non del tutto risolti e sul quale si erano spesi numerosi interventi da parte dell'Amministrazione finanziaria e della dottrina2. In questo contributo cercheremo di fare il punto della situazione, ad oggi, sulla tematica oggetto di commento, osservando come, per certi aspetti, il trattamento fiscale dell'operazione di recesso del socio di società di persone3, disciplinato dall'art. 20-bis del Tuir4, non ci sembri ancora pienamente risolto. In particolare, non concordiamo sulla corretta qualificazione reddituale delle somme percepite dal socio quale "differenza di recesso" che, anche alla luce del recente intervento dell'Agenzia, vengono intese come reddito di impresa. A nostro avviso si tratta invece di reddito di capitale.