Vicenza, Sabato 27 Aprile 2024

>> Anno 2005

Revocatorie bancarie a portata ridotta

Allegati:
Scarica questo file (Revocatorie281005.pdf)Revocatorie281005.pdf[ ]34 kB

di Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti
Il Sole 24 Ore, N. 288 - 22 ottobre 2005

La nuova formulazione degli articoli 67 e 70 della legge Fallimentare, operata dal decreto legge 35/05 (convcrtito nella legge 80/05) ha, tra le altre cose, drasticamente ridotto l'ambito di applicazione della revocatoria di rimesse bancarie. Numerose sono le problematiche aperte, sia per l'interpretazione del dettato normativo, sia per il possibile superamento dei principi cardine di saldo disponibile e conto scoperto. Dopo aver dimezzato (da un anno a sei mesi prima del fallimento) il periodo sospetto (articolo 67 comma 2), la norma ha dichiarato non soggette all'azione revocatoria «le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca» (articolo 67, comma 3, lettera b). È evidente la prima problematica: come fare a individuare in modo preciso le rimesse consistenti, ovvero quale ordine di grandezza adottare? Una prima risposta è che il concetto di consistenza varierà da caso a caso, seguendo un criterio proporzionale rispetto alle cifre mosse nel conto corrente. Si è quindi ben lontani dal determinare una cifra di riferimento certa e oggettiva. (...)

Stampa