S.r.l. Trasparente - Convenienza per i soci - Il cosiddetto "sotto zero"
di Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 40/2004
L'art. 116 del Tuir prevede la tassazione per trasparenza anche per le piccole S.r.l. Questi i requisiti richiesti: - soci: solo persone fisiche, non più di 10; - volume di affari: non superiore ad euro 5.164.568,99; - non possesso di partecipazioni esenti di cui all'art. 87 del Tuir, (regime quindi applicabile in caso di partecipazioni in società immobiliari o in società finanziarie che a loro volta non partecipano a società produttive). Con la trasparenza, la S.r.l. non pagherà l'Ires, e i suoi soci persone fisiche saranno soggetti alle normali imposte personali sul loro reddito (Irpef e, in futuro, Ire). La convenienza per la scelta del regime c'è sempre, in presenza di distribuzione di utili; in caso di non distribuzione la convenienza è da valutare in funzione dell'aliquota media che colpisce la persona fisica, se superiore o inferiore al 33 per cento, pari all'aliquota dell'Ires, Come si sa, la trasparenza si ha solo per scelta congiunta società e soci. È peraltro ben possibile che anche qualora non si sìa optato per la trasparenza, la si possa ottenere indirettamente, infrapponendo una nuova S.r.l. tra la S.r.l. originaria e il socio o i soci persone fisiche. E questa è una opportunità molto interessante, da non sottovalutare. Per i soci, il costo della partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi o delle perdite loro imputate, ed è diminuito in base agli utili distribuiti. La convenienza del regime di trasparenza può quindi manifestarsi anche relativamente al capital gain, tenuto conto delle variazioni al costo delle partecipazioni. (...)