Rivalutazione di immobile strumentale e lease-back
di Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 22/2004
La legge Finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350, in "il fisco" n. 1/2004, fascicolo n. 2, pag. 38), ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni (scadenza con l'approvazione del bilancio 2003). Si ripresentano quindi tutte le problematiche legate alla rivalutazione, alle sue motivazioni e ai suoi effetti. Un aspetto sicuramente interessante è il risparmio fiscale. Per quanto concerne gli immobili strumentali per natura, allorché l'aliquota di ammortamento sia quella del 3 per cento, o prossima, di norma non c'è convenienza per la rivalutazione, salvo altri aspetti (ipotizzata vendita a breve oppure opportunità di esporre valori diversi, in bilancio) (1). Nel caso degli immobili strumentali, allorché non si pensi di cederli, in presenza di significativi utili aziendali, e sempreché non ci sia necessità di evidenziare tali utili (è il caso tipico della buona società di stretto ambito familiare), appare indubbiamente opportuno valutare l'opportunità di una rivalutazione seguita da un lease-back. La rivalutazione comporta un onere tributario del 19 per cento, da pagarsi in 3 annualità. Il costo del leasing si detrarrà, per la durata del contratto, con un minimo di 8 anni. Nella tabella allegata si evidenziano i dati della ipotizzata operazione di rivalutazione seguita subito dopo da un contratto di lease-back (2). (...)