Tesoreria accentrata e finanziamenti infragruppo con società non residenti. Aspetti tributari
di Filippo Baggio e Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 43/2003
Nei gruppi imprenditoriali, nazionali ed internazionali, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie può essere raggiunta tramite l’analisi e la gestione dei flussi. L’allocazione delle risorse monetarie dalle società con maggiore liquidità a favore di altre consociate “operative” permette di ridurre i costi complessivi derivanti dall’accesso al credito. Tale obiettivo può essere raggiunto dall’utilizzazione dei contratti di finanziamento inter-societari e dai contratti di conto corrente inter-societari, questi ultimi denominati anche contratti di tesoreria accentrata o di cash pooling.
Entrambe le tipologie contrattuali consentono di migliorare la gestione dei flussi di cassa e di conseguire un adeguato risparmio nell’allocazione delle risorse finanziarie.
La distinzione tra le due categorie ha assunto una notevole rilevanza anche in relazione alle differenti discipline tributarie applicabili ai contratti conclusi con società non residenti.
1. Il Cash Pooling.
Il contratto di cash pooling viene utilizzato per accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico l’intera gestione delle disponibilità finanziare di un gruppo societario; l’utilizzo di tale struttura permette infatti di migliorare l’allocazione della liquidità monetaria.
Per poter raggiungere tale scopo la società che dispone delle maggiori risorse economiche (società pooler) conclude con una, o più, delle altre società appartenenti al medesimo gruppo un contratto di conto corrente inter-societario.
La società pooler provvede poi a stipulare un contratto di conto corrente bancario principale, denominato pool account, in cui confluiranno tutti i movimenti che transiteranno per i conti correnti delle singole società.
La gestione del contratto di conto corrente inter-societario avviene utilizzando gli ordinari conti corrente bancari aperti dalle società coinvolte nell’operazione. Le movimentazioni dei singoli conti correnti intestati alle società del gruppo sono riversate nel conto corrente bancario della società pooler.
La società finanziaria provvede con cadenza giornaliera ad azzerare il saldo contabile risultante nel conto corrente delle società operative. Nel caso in cui il saldo sia positivo, la liquidità viene trasferita nel conto corrente della società finanziaria; nel caso opposto la società pooler provvederà a ripianare il debito presente nel conto corrente della società operativa.
Per raggiungere tale obiettivo viene richiesta la stipulazione di un contratto di conto corrente inter-societario che giustifichi le singole posizioni debitorie, e creditorie, successive al trasferimento dei saldi attivi, o passivi, dai singoli conti correnti a quello della società pooler.
L’esecuzione materiale del contratto di conto corrente inter-societario viene effettuata dagli Istituti di credito presso cui le singole società hanno acceso i conti correnti ordinari.[1] Le principali forme di cash pooling utilizzate dai gruppi societari internazionali sono individuate nel:
1) Notional Cash Pooling (N.C.P.);
2) Zero Balance System (Z.B.S.);
La prima tipologia permette di determinare gli interessi bancari utilizzando il saldo giornaliero netto derivante dalla somma algebrica dei saldi dei singoli conti intestati alle diverse società del gruppo. Il notional cash pooling si distingue per la mancanza di una documentazione riassuntiva delle movimentazioni avvenute nei singoli conti; non richiede la movimentazione fisica degli importi in denaro.
La seconda tipologia di cash pooling viene identificata nello Zero Balanced System;[2] tale procedimento consente di accentrare in un unico conto corrente le movimentazioni effettuate nei conti correnti delle varie società. Questo sistema presuppone l’effettivo trasferimento del denaro dai conti corrente delle società partecipanti verso un unico conto corrente intestato alla società finanziaria. I movimenti di tesoreria sono registrati all’interno di un contratto di conto corrente non bancario stipulato fra le società operative e la società finanziaria. L’amministrazione finanziaria ha recentemente chiarito[3] che il regime di esenzione fiscale previsto per contratti di tesoreria accentrata stipulati con società non residenti richiede l’effettivo trasferimento di denaro.
2. Le differenze sostanziali fra il contratto di conto corrente intersocietario e quello di finanziamento.
La differenza fra il contratto di finanziamento ed il contratto di conto corrente intersocietario assume una notevole importanza per determinare il regime fiscale applicabile alle operazioni concluse con società non residenti.
Gli elementi distintivi dei due istituti rilevanti ai fini fiscali sono contenuti nella disciplina codicistica; per tale ragione appare opportuno evidenziare le differenze civilistiche che distinguono i due contratti.
La prestazione tipica del contratto di mutuo, così come definito nell’art.1813 c.c., viene ad essere la consegna, da una parte contraente all’altra, di una determinata quantità di danaro, o di altre cose fungibili; l’altra parte si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
L’obbligazione principale del contratto di mutuo viene quindi individuata nella restituzione della somma convenuta, aumentata dei relativi interessi.
Il contratto di conto corrente è disciplinato nell’art.1823 c.c.[4] e prevede che le parti si concedano temporaneamente credito per le loro rimesse reciproche affinché colui che risulti creditore possa esigere il saldo attivo al termine pattuito in sede di chiusura del conto.
All’interno dei criteri[5] utilizzabili per distinguere il contratto di finanziamento da quello di conto corrente, appare opportuno evidenziare che “nel caso di deposito bancario, o del conto corrente, l’Istituto di credito riceve una determinata somma di denaro dal cliente sul quale deve corrispondere interessi compensativi, mentre nell’ipotesi di finanziamento, ancorché regolato nelle forme del conto corrente, è la banca che mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro che deve essere restituita alle scadenze convenute, aumentata degli interessi compensativi”.
Un ulteriore contributo emerge nella circolare Assonime 27 maggio 1998, n.42.[6]
Nel caso in cui una sola delle parti esegue delle rimesse, mentre l’altra esegue soltanto rimborsi, la convenzione potrà essere considerata come un conto di gestione, conto che con il contratto di conto corrente ha in comune solo l’aspetto formale; possono inoltre risultare irrilevanti la previsione del conteggio ad epoche fisse e la maturazione di interessi dalle somme nel frattempo versate in pagamento. [7] Le differenze esistenti fra le due tipologie contrattuali sono state recentemente affrontate dall’Amministrazione Finanziaria[8] e si rivelano utili per individuare i criteri distintivi utilizzati per qualificare i contratti di cash pooling e quelli di “finanziamento”.[9] Tale differenziazione risulta determinate nell’analisi delle disposizioni tributarie previste per i contratti conclusi con società non residenti e può essere così riassunta:
Contratto di conto corrente intersocietario (art.1823 del codice civile) |
Contratto di finanziamento (art. 1813 del codice civile) |
- Le somme depositate sul conto sono inesigibili fino alla chiusura del conto; - Vengono effettuate rimesse reciproche; queste ultime potranno essere oggetto di una successiva compensazione. - I flussi monetari devono coprire le esigenze di liquidità delle consociate; solamente al termine del periodo di riferimento saranno evidenziate, e corrisposte, le somme che risulteranno a credito, od a debito, per ogni singola società. |
- La consegna del denaro viene effettuata da una parte a favore dell’altra; quest’ultima si assume l’obbligo di restituire a scadenza quanto ricevuto in prestito; - Non vengono effettuate rimesse reciproche; - Non è prevista la compensazione di partite. |
3. La disciplina tributaria applicabile agli interessi attivi corrisposti a società non residenti in esecuzione di un contratto di finanziamento.
La stipulazione di un contratto di finanziamento fra società residenti non comporta rilevanti difficoltà interpretative. Gli interessi derivanti dai capitali concessi in finanziamento perdono la natura di reddito di capitale e vengono qualificati all’interno delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa. Non sorge per il soggetto erogante l’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta. Nei contratti conclusi con società estere la corresponsione di interessi attivi a favore di società residenti non comporta difficoltà interpretative. Gli interessi corrisposti a favore di una società residente sono tassati secondo il principio di competenza.[10] Le eventuali ritenute subite all’estero[11] possono essere portate in detrazione utilizzando il credito di imposta disciplinato nell’art. 15[12] Tuir. La questione principale riguarda l’applicazione delle ri tenute sugli interessi corrisposti a favore di società non residenti. Nel caso in cui la società finanziatrice risieda in uno Stato estero, le somme corrisposte a titolo di interesse devono essere assoggettate alla disciplina prevista per il reddicto prodotto da non residenti. In applicazione del combinato disposto degli art.20, comma 1, lett.b),[13] art. 41, lett.a), [14] e art.112, 2° comma,[15] del Tuir,[16] sono imponibili in Italia i redditi di capitale corrisposti alla società non residente.
La corresponsione di interessi attivi effettuata a favore di soggetti non residenti è disciplinata nell’art.26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; [17] nel quinto comma del medesimo articolo viene prevista l’effettuazione della ritenuta sugli interessi corrisposti a società creditrici non residenti anche se i proventi sono conseguiti nell’esercizio dell’impresa commerciale. La ritenuta viene effettuata nella misura del 12,5 per cento, oppure al 27 per cento, a seconda dello stato di residenza del soggetto percettore; viene fatta salva la minore ritenuta convenzionale.
4. La disciplina fiscale applicabile ai contratti di Cash Pooling.
La disciplina applicabile agli interessi corrisposti a società non residenti in esecuzione di un contratto di cash pooling è contenuta nell’art.26-bis del D.P.R. n.600 del 1973.[18]
Questa disposizione consente di esentare dall’applicazione della ritenuta alla fonte gli interessi corrisposti a società non residenti [19] con cui è stato stipulato un contratto di conto corrente intersocietario.
L’applicazione di questa disposizione richiede che gli interessi non devono essere corrisposti in esecuzione di un contratto avente per oggetto il prestito di denaro. Appare quindi chiara l’evidenza che assumono i criteri distintivi fra contratto di finanziamento e contratto di conto corrente intersocietario; solamente in questa seconda ipotesi potrà essere applicata l’esenzione dalle ritenute. Anche l’Amministrazione Finanziaria si è espressa in materia attraverso le due recenti risoluzioni già citate;[20] in entrambe è stato chiarito che i benefici previsti dall’art. 26-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 possono essere disconosciuti ai negozi formalmente qualificati come cash pooling ma che realizzano, in concreto, un’operazione di prestito di denaro.
In tal caso, l’esenzione prevista per gli interessi attivi corrisposti alla società finanziaria non residente può essere disconosciuta; sorge quindi per il sostituto di imposta l’obbligo di applicare le ritenute sui redditi corrisposti ai non residenti.
L’esenzione dalle ritenute viene concessa solamente per gli interessi derivanti da depositi e conti correnti; sono esclusi quelli derivanti da prestiti di denaro.[21]
L’interesse attivo maturato dalla società pooler potrà essere esentato a condizione che il rapporto di cash pooling venga ricondotto ad un contratto di conto corrente; appare opportuno verificare che i movimenti in denaro, effettuati nell’esecuzione del contratto, non debbano risultare assimilati in alcun modo ad un contratto di finanziamento. Fra gli elementi richiesti per soddisfare tale condizione, si evidenzia l’inesigibilità e l’indisponibilità del saldo fino alla chiusura del conto corrente intersocietario.
Non tutte le tipologie di cash pooling possono usufruire del regime di esenzione da ritenuta.
Nella recente Risoluzione n. 194 del 8 ottobre 2003 è stata ribadita l’inapplicabilità dell’esenzione nelle operazioni di cash pooling effettuate utilizzando il metodo nozionale (Notional cash pooling). L’amministrazione ha chiarito che l’unica forma di cash pooling ammessa ad usufruire dell’esenzione sulle ritenute in uscita viene identificata nel metodo denominato Zero balance system.[22] L’applicazione dell’esenzione richiede quindi l’effettivo trasferimento delle risorse monetarie.
La corresponsione degli interessi alla società non residente in esecuzione di un contratto di cash pooling è inoltre assoggettata ad un trattamento differenziato in funzione della localizzazione del soggetto percettore. L’analisi dei requisiti di residenza fiscale della società non residente si presenta indispensabile per determinare l’applicazione o meno dell’esenzione sugli interessi in uscita. La disciplina fiscale applicabile ad un contratto di cash pooling può essere così riassunta:
Zero balance system |
Notional cash pooling |
|
La società estera pooler risiede in un Paese non indicato nella black list , di cui al D.M. 23/01/2002, con cui vige un adeguato scambio di i n-formazioni. |
Ai sensi dell’art.26-bis del D.P.R. n.600 del 29/09/1973 potrà essere richiesta l’applicazione dell’esenzione dalle ritenute sugli interessi corrisposti alla società non residente. |
La recente RM n.194, emessa in data 8 ottobre 2003, ha l’escluso l’applicazione dell’esenzione a tale azntratto che viene considerato integrare una forma di finanziamento, ancorché indiretta. |
La società estera pooler risiede in uno Stato compreso nella black list di cui al D.M. 23/01/2002. |
Trova applicazione la ritenuta del 27 per cento prevista nel-l’art.26, c.5, D.P.R. 600/ 1973, salvo la minore aliquota convenzionale. |
Trova applicazione la ritenuta del 27 per cento prevista nel-l’art..26, c.5, D.P.R. 600/1973, salvo la minore aliquota convenzionale. |
5. L’esenzione delle ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti a società comunitarie.
L’imponibilità degli interessi corrisposti a società consociate non residenti è stata oggetto delle modificazioni contenute nella Direttiva Comunitaria n.2003/49/CE del 3 giugno 2003.[23]
Al fine di eliminare la doppia tassazione[24] nel pagamento di canoni ed interessi effettuati fra società consociate residenti in diversi Paesi dell’Unione Europea,[25] l’art.1 della Direttiva
prevede che: “ i pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro”. L’applicazione dell’esenzione viene subordinata alla verifica di una serie di condizioni, fra cui l’esame dei requisiti soggettivi delle società consociate, la definizione del rapporto di connessione intersocietaria,[26] la definizione di interessi e di canoni, [27] la nozione di beneficiario effettivo[28] e l’obbligo di presentare un’idonea certificazione amministrativa.[29] Il legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri[30] l’obbligo di adeguare le legislazioni nazionali alle prescrizioni contenute nella suddetta direttiva entro il 1° gennaio 2004.[31] Le vigenti disposizioni in materia di ritenute alla fonte continueranno a trovare applicazione nei contratti di finanziamento che non potranno beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dalla disciplina comunitaria ed, in ogni caso, per quelli stipulati con società consociate non residenti nell’Unione Europea.
6. Conclusioni
La stipulazione di contratti di finanziamento e di tesoreria accentrata permette di ottimizzare la gestione delle risorse monetarie e di diminuire i costi necessari per l’accesso al credito. L’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali consente di meglio soddisfare le esigenze legate alle dimensioni dell’impresa,[32] ma richiede una particolare attenzione alle modificazioni fiscali che saranno a breve introdotte in materia di thin capitalization e di esenzione nei finanziamenti inter-societari comunitari.
[1] Accanto alla stesura di specifici contratti di conto corrente intersocietari, dovranno essere redatti i contratti di mandato con cui le consociate affideranno l’esecuzione del trasferimento dei fondi agli istituti di credito ove verranno accesi gli specifici contratti di conto corrente bancali.
[2] Denominato anche Zero Balance Pool Account System.
[3] Nella risoluzione n. 194/E dell’8 ottobre 2003 (in “il fisco” n. 38/2003, fascicolo n. 2, pag. 5901), merge che solamente il sistema di tesoreria effettuato mediante la procedura dello Zero Balance System può usufruire del regime di esenzione; l’altra procedura viene infatti considerata un sistema di compensazione degli interessi tra le società del gruppo ed è stata assimilata ad una forma di finanziamento, ancorché indiretta.
[4] Codice civile
Art. 1823
Nozione
II conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.
[5] Cfr. Cassazione, Sez. I, n. 11041 del 22 dicembre 1994, in “il fisco” n. 2/1995, pag. 323.
[6] Nella circolare - ai fini Dit - “si esclude che abbiano natura di crediti di finanziamento le posizioni attive che potrebbero sorgere in relazione all’esecuzione di servizi tipici all’interno del gruppo fra cui, ad esempio, i servizi cosiddetti di tesoreria centralizzata che una società del gruppo di solito rende in favore delle altre per l’incasso delle fatture attive e il pagamento di quelle passive relative alla loro attività commerciale”.
[7] Cfr. Trib. Roma, sez. I, n.453, del 1 febbraio 1988, edita in Foro Padano, 1988,1, 453.
[8] R.M. del 27/02/2002, n.58/E e nella recente R.M. del 8/ 10/2003, n.194, in Banca dati “ I Quattro Codici”, Ipsoa editore.
[9] La qualificazione di una convenzione all’interno di una fattispecie contrattuale piuttosto che in un’altra compete al giudice di merito.
[10] Cfr. Art.56 Tuir (Dividendi ed interessi); nello schema del decreto legislativo di riforma del Tuir la disciplina applicabile alla tassazione di dividendi ed interessi è contenuta nell’art.90.
[11] L’applicazione delle ritenute sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti individua il principio di tassazione denominato principle of source.
[12] Nello schema del decreto legislativo di riforma del Tuir il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero viene disciplinato nell’art.167, inserito all’interno delle “Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali”.
[13] D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 20
Applicazione dell’imposta ai non residenti [comma 1, lettera h)]
1. Ai fini dell’applicazione dell’ imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
[14] D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 41
Redditi di capitale
[comma l, lettera a)]
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti corrente.
[15] Ai sensi dell’art. art.112, 2° comma, TUIR, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’art. 20, tenuto conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società e enti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1° dell’art.87, e le plusvalenze indicate nell’art.20, comma 1, lett.f).
[16] Nello schema del decreto legislativo di riforma del Tuir le disposizioni che disciplinano i redditi di capitale corrisposti a società non residenti sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli n. 44 (Redditi di capitale), art.23 (Applicazione dell’imposta ai non residenti) e art.153 (Reddito complessivo).
[17] D.P.R. 29-09-1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni,
Art. 26
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (comma 5)
I soggetti indicati nel primo comma dell’ articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’ acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell’ esercizio d’ impresa commerciale. L’aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell’ articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917 . La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’ impresa erogante, e si applica a titolo d’ imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d’ acconto, in ogni altro caso.
[18] DPR 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni ed integrazioni,
Art. 26-bis
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti [1] Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postale , con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell’ articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti all’estero, di cui all’ articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni (lettera così sostituita, dall’art. 10, comma 2, lettera a), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, modificato in sede di conversione).
[1-bis]. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all’ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (comma aggiunto, dall’art. 10, comma 2, lettera b), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, modificato in sede di conversione)
[2] Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l’esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all’ ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto (articolo aggiunto dall’ art. 12, comma 2, D.L.gs 21-11-1997, n. 461) .
[19] L’applicabilità dell’esenzione richiede la verifica dei presupposti soggettivi richiesti alla società non residenti che gestiscono la tesoreria accentrata. Nell’art.26-bis, D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973, primo comma, lett.a) viene richiesto che i soggetti non residenti debbano risiedere in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e che consentono all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza di tali requisiti. Appare chiaro che tale disciplina non potrà essere applicata ai soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata.
[20] ) Cfr. R.M. del 27/02/2002, n.58/E e R.M. del 8/10/2003 n.194, in Banca Dati tributaria “I Quattro Codici”, Ipsoa editore.
[21] Cfr, Circolare ministeriale del 24 giugno 1998, n.165/E, punto 4.6.
[22] Viene quindi richiesto l’effettivo trasferimento giornaliero dei fondi ad un unico conto corrente centralizzato.
[23] All’interno del “pacchetto fiscale” oggetto di discussione fino dal 1997, il Consiglio ha emanato la Direttiva n.2003/ 49/CE in materia di pagamenti degli interessi e canoni, e la Direttiva n.2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi. Quest’ultima è stata recentemente analizzata da E. Mignarri, in La definitiva approvazione della Direttiva comunitaria sulla fiscalità del risparmio, in “il fisco”, n.34/2003, pag.5318.
[24] Cfr. R. Parisotto, Le consociate “liberate” dalle ritenute, in “Ilsole24ore” del 27 agosto 2003.
[25] La Direttiva n.2003/49/CE emessa in materia di interessi e royalties si inserisce nella politica di uniformazione della normativa societaria e fiscale all’interno degli Stati membri dell’UE. Nella disciplina societaria si evidenzia l’emanazione del regolamento comunitario n. 2157/2001 contenente la disciplina applicabile alla Società Europea, e la direttiva 2001/86/CE, in materia di coinvolgimento dei lavoratori. Il regolamento è stato pubblicato in G.U.C.E. in data 10 novembre 2001, entrerà in vigore l’8 ottobre 2004 e si presenta composto dalle disposizioni generali (artt. 1-14), dalle modalità di costituzione della SE (artt.15-37) e di funzionamento della struttura (artt.38-62). La Società Europea potrà nascere dalla costituzione di una SE holding, affiliata, per fusione, e per trasformazione di una precedente società di capitali. Il regolamento contiene ulteriori disposizioni in materia di scioglimento, la liquidazione, e la cessazione dei pagamenti (artt.63-66).Le disposizioni ivi contenute saranno alla data prestabilita di immediata applicazione all’interno dei singoli Stati nazionali.
[26] Nell’art. 3 è contenuta la definizione di società, società consociata e stabile organizzazione.
[27] Direttiva 2003/49/CE, pubblicata in G.U.C.E in data 26/06/2003,
Art.2
(Definizione di interessi e canoni)
Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
a) “interessi”: i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni di prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi;
b) “canoni”: i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione del diritto di autore su opere letterarie, artistiche, scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni e modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l’uso e la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
[28] Cfr. Direttiva 2003/49, art.1, quarto comma.
[29] Cfr. Direttiva 2003/49, art.1, comma 11, 12 e 13.
[30] Speciali disposizioni transitorie sono state previste per Grecia, Portogallo e Spagna.
[31] Il legislatore italiano dovrà quindi introdurre il regime di non imponibilità per gli interessi corrisposti in esecuzione di rapporti di finanziamento infragruppo stipulati con società residenti nell’Unione europea. L’applicazione di tali disposizioni verrà subordinata alla verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi indicati nella Direttiva 2003/49/CE.
[32] L’amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito alle modalità di rimborso delle ritenute di imposta applicate ai dividendi distribuiti da una società residente a favore della casa madre estera mediante l’utilizzo del contratto di cash pooling. In merito alla possibilità di corrispondere dividendi ad un soggetto estero mediante la procedura di cash pooling era stato posto in data 20 maggio 2003 uno specifico quesito all’Ufficio Italiano Cambi che ha confermato la legittimità dell’operazione. L’utilizzazione del procedimento di cash pooling per tale operazione è stata avvallata anche dall’amministrazione fiscale; nella risoluzione n.189 del 30 settembre 2003 è stato chiarito che “il pagamento dei dividendi mediante il sistema di cash pooling-tesoreria accentrata- oltre ad apparire corretto, risulta legittimo da un punto di vista procedimentale, come confermato, peraltro, dall’Ufficio Italiano Cambi”. Nella medesima risoluzione viene descritta la documentazione che deve produrre la casa madre non residente per ottenere il rimborso del credito di imposta relativo alle ritenute applicate sui dividendi distribuiti mediante il contratto di tesoreria accentrata da parte di una società controllata residente in Italia.