Vicenza, Sabato 21 Dicembre 2024

Tassazione del residuo attivo finale. Circolare n.26/E del 22 marzo 2002 dell'Agenzia delle Entrate. Ritenute d'acconto sugli interessi

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di Giuseppe Rebecca ed Erika Moro
Il Fisco, N. 18/2002

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato la circolare n. 26/E del 22 marzo 2002, definita, nei primi commenti, come una sorta di “manuale tributario” per i curatori fallimentari. Vi si trovano, infatti, chiarimenti sulle problematiche relative all’applicazione della normativa tributaria alle procedure concorsuali. La circolare si articola in 7 punti: 1) la determinazione del risultato della procedura; 2) il riporto delle perdite; 3) la riduzione dei debiti a seguito di concordato; 4) la dichiarazione iniziale e finale presentata dal curatore del fallimento di un imprenditore individuale; 5) obblighi di dichiarazione ai fini dell’iva; 6) ritenute effettuate sugli interessi attivi dei depositi intestati alle procedure; 7) inapplicabilità di sanzioni ed interessi ai sensi dell’articolo 6-bis del D.L. 29 settembre 1997, n.328. L’Agenzia delle Entrate dunque, oltre a fornire chiarimenti derivanti dalle norme di semplificazione del DPR n. 435/2001, interviene anche sulla determinazione del reddito d’impresa nel fallimento fornendo lo spunto per approfondire la problematica, qui trattata nell’ambito delle procedure delle società di capitali, della tassazione del residuo attivo finale, ipotesi certo rara, ma non improbabile. Analizziamo anche la questione delle ritenute d’acconto sugli interessi. (...)

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