Vicenza, Sabato 27 Aprile 2024

Contributi per corsi esclusi da Iva. Questioni di detraibilità dell'Iva. Problematiche

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di Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 42/2002

In questo articolo analizziamo una fattispecie particolare in cui vengono a trovarsi soprattutto enti di formazione nello svolgimento di corsi, gratuiti per gli utilizzatori, per i quali le Regioni corrispondono contributi. Ci si pone il seguente quesito: in presenza di contributi (esclusi da IVA) corrisposti per l’effettuazione di tali corsi, come considerare l’IVA sugli acquisti (specifici e promiscui)? Si segnala subito come sul punto ci siano opinioni divergenti; la stessa amministrazione finanziaria, intervenuta due volte, ha dato indicazioni difformi. Principio generale della detraibilità dell’ IVA acquisti Principio generale per la detrazione dell’IVA è l’inerenza degli acquisti, ai quali è appunto applicata l’IVA, all’esercizio dell’impresa. E’ conseguentemente esclusa la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti di beni e servizi destinati all’utilizzo personale o familiare oppure in presenza di attività che, per legge, non costituisce esercizio di impresa (a titolo esemplificativo, art. 4 c. 5, ultima parte D.P.R.633/72, società di godimento). Inoltre, dall’1 gennaio 1998 non è più detraibile l’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi, anche se inerenti all’impresa, se ed in quanto utilizzati per compiere operazioni non soggette ad IVA (art. 19 D.P.R.633/72). In definitiva, ai fini di valutare il diritto alla detrazione, posto che sia riconosciuta l’inerenza (e questo è sempre il principio base), si dovrà poi valutare l’afferenza dell’operazione, se l’utilizzo dei beni e servizi sia cioè destinato o meno ad effettuare operazioni non soggette ad IVA. L’afferenza è presuntiva, e ben può il contribuente agire in base alle previsioni, salvo poi rettificare la detrazione, se se ne dovessero verificare i presupposti. (...)

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