Vicenza, Domenica 28 Aprile 2024

Canestro B - Credito di imposta limitato

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di Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 47/2001

Abolita la oramai superata maggiorazione di conguaglio, che tra l’altro ben poco gettito ha assicurato all’erario, per la gestione dei crediti di imposta, si è passati ad un metodo assolutamente razionale, anche se un po’ complicato. I canestri sono ora il nuovo regime stabilito dal legislatore per la gestione delle imposte (pagate o no) delle società di capitali (D.Lgs. 461/97). In questo articolo tratteremo del canestro B, canestro dalle caratteristiche tutte particolari. Le imposte pagate dalla società vanno a formare il canestro A; il canestro B è invece formato da imposte virtuali, e in buona sostanza serve per poter traslare agevolazioni fiscali dalla società ai soci. La società, in sede di distribuzione del dividendo, deve utilizzare i canestri (A e/o B), attribuendo al socio il relativo credito di imposta (salvo sempre la possibilità, in certi casi, per il socio, di essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta), almeno in caso di soggetto estero o con imposta sostitutiva. Quindi con decorrenza dall’esercizio 1997 (bilancio approvato nel 1998 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), l’IRPEG liquidata (non certamente pagata) dalle società di capitali va a costituire il canestro A. Oltre alle imposte liquidate in sede di dichiarazione, concorrono a formare questo canestro anche le imposte liquidate ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/ 73 e quelle derivanti da accertamenti di importi definitivi. (...)

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