Vicenza, Lunedì 30 Dicembre 2024

Arbitrato irrituale, vecchio retaggio difficile da sconfiggere

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di Giuseppe Rebecca
La Settimana Fiscale, N. 32, 30 agosto 2001

In questo articolo verrà trattato l’istituto dell’arbitrato irrituale, del quale, ancor oggi, non sono del tutto chiare le caratteristiche. In Italia esiste un solo tipo di arbitrato regolamentato dal codice di procedura civile, e cioè l’arbitrato rituale. L’arbitrato irrituale è un’«invenzione» suggerita dalla pratica, anche se poi fatta propria dallo stesso legislatore in certi sporadici casi, e motivata soprattutto da problematiche fiscali, peraltro da tempo, oramai, superate. Anticipiamo sin d’ora che il presente articolo si propone di sconsigliare l’arbitrato irrituale per tutti i motivi che verranno illustrati nel prosieguo della trattazione. Arbitrato irrituale Come già detto, l’arbitrato per antonomasia è rituale, disciplinato dal codice di procedura civile negli artt. da 806 a 840. Altri istituti che ne richiamano il nome (ad esempio arbitrato irrituale o arbitraggio) non hanno molto a che vedere con l’arbitrato vero e proprio; si tratta di invenzioni della pratica suggerite da motivazioni che in parte, come vedremo, non esistono più. L’arbitrato rituale è un giudizio, gli arbitri sono giudici e il lodo ha gli effetti di una sentenza di primo grado, tant’è che le eventuali impugnazioni per nullità, revocazione e opposizione di terzo (le uniche ammesse), vanno proposte necessariamente davanti alla Corte d’Appello. L’arbitrato irrituale è invece attività negoziale, come ha più volte ribadito la stessa Cassazione (Cass., 13.12.1974, n. 4253 e 7.8.1992, n. 9381), e la sua efficacia è di tipo contrattuale. (...)

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